GLI ESAMI NON FINISCONO MAI, E NEPPURE LA RESPONSABILITA’ SOCIETARIA (QUASI). (Gazzetta Tributaria n.105/2023)

GLI ESAMI NON FINISCONO MAI, E NEPPURE LA RESPONSABILITA’ SOCIETARIA (QUASI). (Gazzetta Tributaria n.105/2023)

105 – Uno dei problemi più dibattuti, nei suoi vari aspetti, è la estinzione della responsabilità di amministratori, liquidatori e soci al cessare della società.

 

L’ultima, tragica commedia di Eduardo de Filippo (opera che ha oramai più di cinquant’anni) si intitola “Gli Esami non Finiscono Mai” per ricordare la continua necessità di essere pronti a rispondere agli accadimenti della vita.

La vicenda della determinazione della responsabilità, illimitata o no, riguardante solo gli organi statuari o anche i soci, in ordine ai debiti societari quando la società viene cancellata dal registro delle imprese sta suscitando grande interesse tra gli esperti della materia, anche perché la maggior parte delle situazioni riguarda debiti e procedure tributarie.

Proviamo, magari in un paio di interventi, a presentare una panoramica della situazione attuale, partendo da un’ultima pronuncia della Cassazione, tanto semplice e sbrigativa da suscitare perplessità e dubbi, pur se favorevole ai soci,

Con ordinanza n. 24316 del 09/08/2023 i giudici della Corte Suprema hanno risolto, in tre pagine, la problematica della eventuale permanenza, ed in capo a chi, dell’onere delle sanzioni tributarie dopo la cancellazione della società dal Registro Imprese.

Nella fattispecie in esame per una società cancellata dal Registro delle Imprese nel 2016 erano stati inviati ai soci gli avvisi di comminazione sanzioni per una vicenda di omesso versamento di IVA; in entrambi i gradi di merito gli accertamenti erano stati ridotti ma l’Agenzia, pervicacemente, aveva proposto ricorso in Cassazione.

Con la pronuncia citata il Supremo Consesso, che probabilmente non vedeva l’ora di chiudere il fascicolo, ha argomentato che in analogia con l’art.8 del D.Lgs. 472/97 le sanzioni non potevano essere attribuite ai soci; peccato che l’art.8 citato tratti della esclusione da sanzioni degli eredi e certamente i soci di una società cancellata non ne sono eredi!

Anche il liquidatore della società viene escluso dal novero dei responsabili (sia pure in via sussidiaria) perché si pone l’accento sul fatto che il D.L. 269 del 2003, art.7 ha attribuito solo alla persona giuridica la responsabilità per le sanzioni e pertanto anche l’ultimo rappresentante deve essere considerato indenne.

La Corte ci tiene a precisare, apertis verbis, che la regola che attiene alla fattispecie astratta sanzionatoria è principio di ordine generale, e quindi può essere applicato anche d’ufficio.

Così in poche righe vengono fugati tutti i dubbi sulla persistenza di una responsabilità anche dopo la cancellazione dei soci in ordine alle sanzioni (rimane nell’interprete il dubbio se per caso il socio abbia incassato un provento di liquidazione come possa essere negata la sua responsabilità, e come possa essere indenne il liquidatore, ma ubi major!)

Vedremo in proseguo come vi siano altri, significativi dubbi sull’ultra efficacia del patto societario e la responsabilità residua dei soci.

 

Gazzetta Tributaria 105, 03/10/20234

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