08 Ott GLI EFFETTI DELLA SOCIETA’ NON FINISCONO MAI? (Gazzetta Tributaria n. 143/2026)
143 – Periodicamente tornano ad accendersi i riflettori sulla traslazione dei debiti tributari, o della responsabilità sussidiaria dei soci di società cancellate dal Registro Imprese.
Con sempre maggiore frequenza compaiono interventi e sottolineature sulla “traslazione” della responsabilità dei soci (ex soci) di società, di persone o di capitali, cancellate dal Registro imprese ma per le quali esisteva un residuo debito tributario.
La tendenza è quella di scardinare nel profondo il “mito” o presunto tale della responsabilità limitata al conferimento iniziale o agli apporti successivi: il capitale versato sembra non sia l’unico onere ma in caso di estinzione della società con residui debiti rimane un riflesso di responsabilità anche sui soci.
Ancora di recente l’ennesima pronuncia della Corte di Cassazione ribadisce l’esistenza di una responsabilità “para successoria” degli ex soci di una società cancellata dal registro imprese per i debiti tributari pregressi, e questo in base all’art.32 del decreto Riscossione 602/73.
Viene ribadito che l’Agenzia delle Entrate ha uno specifico interesse ad agire nei confronti dei soci non solo in base a quanto eventualmente sia stato ripartito in sede di liquidazione ai soci, ma anche se la liquidazione non ha operato riparti perché “possono sussistere ulteriori beni o diritti non ripartiti tra i soci o non ricompresi nel bilancio o l’escussione di garanzie!” (Cassazione n. 22415 del 30 giugno 2026)
Sembra un concetto di – non si sa mai che cosa può accadere, e nel dubbio io cito i soci! – e questa forma di responsabilità ha natura di tipo successorio, senza però che a questa “eredità” certamente non gradita si possa rinunciare!
Tutto trae origine dalla sentenza a Sezioni Unite del 2025 n. 3625 del 12 febbraio 2025, che nelle sue 40 pagine di testo (!) fissa i tre principi fondamentali della responsabilità dei soci oltre la liquidazione e la cancellazione della società.
Senza, per ora, approfondire tali elementi squisitamente giuridici sottolineiamo come sia la dottrina che la giurisprudenza siano generalmente orientate verso una sostanziale irrilevanza della cancellazione della società dal Registro Imprese quando vi sia un residuo di onere fiscale non soddisfatto.
E la portata della responsabilità tributaria è più ampia di quella civilistica, perché mentre il Codice Civile (art. 2495) limita l’aggredibilità del patrimonio dell’ex socio a quanto ricevuto dalla liquidazione l’art.32/600 citato retrocede la responsabilità a quanto percepito (in genere) anche nel biennio antecedente la messa in liquidazione.
La tradizionale commedia italiana ricorda un titolo della metà del secolo scorso (GLI ESAMI NON FINISCONO MAI!) ma dobbiamo aggiornare questa affermazione a LE SOCIETA’ NON FINISCONO MAI!
E oltre tutto preoccupa la sostanziale equiparazione della posizione del socio illimitatamente responsabile a quella del socio a cui, nominalmente, la responsabilità dovrebbe essere circoscritta al conferimento.
Forse deve essere aggiornato l’insegnamento tradizionale del diritto commerciale sul concetto di limitazione di responsabilità di taluni soci (anche il nome – Società a Responsabilità Limitata! – diviene ingannevole!)
Gazzetta Tributaria 143, 08/10/2026
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