Gazzetta Tributaria Edizione 8/2020 – Contributi (n.16-17-18)

Gazzetta Tributaria Edizione 8/2020 – Contributi (n.16-17-18)

18 – IL POSTINO NON SUONA DUE VOLTE

Nell’emergenza COVID 19 il legislatore si è dimenticato delle notifiche postali!

 

Il decreto legge n. 18/2020 “CURA ITALIA” affronta una miriade di argomenti diversi, a volte con una certa superficialità e mancanza di coordinamento.

Un esempio di queste circostanze carenti è dato dall’art.108 che tratta di due argomenti ciascuno estraneo all’altro e di difficile applicazione.

Nell’intento di limitare i contatti tra cittadini e quindi proteggere anche i funzionari postali (messi notificatori e agenti postali) il primo comma del decreto si occupa della consegna di raccomandate e simili, che richiedono generalmente la sottoscrizione del destinatario per essere validamente notificate, codificando un procedimento eccezionale in vigore dal 18 marzo al 30 giugno 2020

Non intendiamo dilungarci sulle tecnicità delle notifiche a mezzo posta, strumento molto usato dalle Agenzie Fiscali, ma deve essere segnalata una criticità derivante dal fatto che il decreto prevede che la consegna sia validamente eseguita con la sottoscrizione del solo agente postale che deve preventivamente assicurarsi della presenza del destinatario presso l’indirizzo indicato ma di cui non viene raccolta la firma.

L’atto così validamente consegnato viene successivamente messo nella cassetta della corrispondenza del destinatario. In caso di assenza o rifiuto a ricevere verrà seguita la consueta procedura del deposito presso l’Ufficio Postale e della comunicazione della giacenza.

Tutto ragionevole e comprensibile (il distacco sociale è fondamentale!) ma ci si è dimenticati di regolamentare il meccanismo del ritiro dell’eventuale plico non consegnato presso l’ufficio postale e il regime della compiuta giacenza  che in base alle norme vigenti si ha dopo il decimo giorno dalla mancata consegna (detto in termini brevi), mancata consegna che sarà certamente frequente stante l’isolamento delle persone nel proprio domicilio – si pensi agli studi professionali che spesso sono impresenziati per motivi di restrizione agli spostamenti!

Da un lato abbiamo un meccanismo eccezionale di mancanza di consegna biunivoca, senza rapporto diretto, fino al 30 giungo 2020 e dall’altro lato il mancato allineamento della norma generale trattata dal Codice di Procedura Civile che non vede sospensioni e rinvii, non essendo un termine processuale!

Non si può che auspicare che anche alla compiuta giacenza, e cioè alla notifica virtuale dell’atto si applichi la sospensione sino al 30 giugno 2020, data dalla quale dovranno riprendere le sottoscrizioni dei destinatari nelle notifiche, per evitare che il postino suoni sempre due volte!

Solo a livello di indice della difficoltà, nell’emergenza, di formulare testi e norme lineari e coerenti segnaliamo che lo stesso art. 108 di cui abbiamo commentato sopra il primo comma nel suo secondo comma tratta della possibilità di pagare le contravvenzioni al Codice della Strada (le famigerate multe) con uno sconto del 30% se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla notifica ( e non cinque giorni come usualmente a regime).

Tale regime agevolativo di semplificazione (forse un po’ estraneo all’emergenza!) comunque è vigente sino al 31 maggio 2020.

Nello stesso articolo due scadenze diverse per due situazioni neppure assimilabili!

Gazzetta 18, 2020

17 – ALLA RICERCA DEL TEMPO (perduto o ritrovato) II

Un’altra sentenza di Cassazione sul decorso del tempo

 

Nel numero 12/2020 della nostra Gazzetta abbiamo commentato una sentenza di Cassazione dello scorso marzo che si riferisce a fatti di trent’anni fa.

Le ricerche portano sempre a nuove scoperte ed ecco una sentenza (5338/2020 del 27 febbraio 2020) di poco antecedente con cui la Cassazione ritiene di risolvere una controversia che riguardava una pretesa, confusa, relativa al 1983 (!)

La sentenza contiene un principio, certamente significativo, sulla prescrizione degli interessi che di seguito commenteremo, ma anzitutto merita di essere sottolineato il fatto che, questa volta su iniziativa del contribuente (una banca del Veneto), venga portata all’attenzione dei giudici del supremo collegio una fattispecie che trova le sue origini in un comportamento, richiesta di rimborso, di quasi quarant’anni prima.

In certe circostanze il tempo è certamente sospeso, ma a volte la realtà supera anche l’immaginazione ordinaria! Probabilmente la vertenza de quo sarà stata iniziata dai padri degli attuali difensori, con un applicazione pratica del “passaggio generazionale”; si era in epoca di ILOR e IRPEG ed i conti si facevano in lire!!

L’oggetto del contendere, che interessa tanti contribuenti, è la conferma che gli interessi in materia tributaria sono elementi autonomi e distinti rispetto al presupposto sottostante: il tributo o comunque il capitale.

Come elementi autonomi soggiacciono alla specifica previsione del Codice Civile (art.2948) di prescrizione quinquennale, qualunque sia il regime temporale applicabile all’obbligazione principale.

Come viene sempre raccomandato di verificare anche ai nostri lettori la controparte fiscale spesso notifica cartelle di pagamento riguardanti obbligazioni datate nel tempo, obbligazioni che sono composte da tributi o diritti, sanzioni e interessi.

Anche la sentenza della Cassazione ora in commento ribadisce che in materia di interessi (e aggiungiamo noi anche di sanzioni, ma tale argomento non è trattato in questa pronuncia), si applica la prescrizione quinquennale e quindi spesso può valere la pena di impugnare detta cartella anche solo per ottenere l’annullamento di questi accessori, a volte superiori nell’importo  all’entità dell’obbligazione principale.

E magari senza aspettare la ricerca del tempo perduto!

Gazzetta 17, 2020

16 -PROCESSO TRIBUTARIO E COVID 19 – CONSEGUENZE

Un breve riepilogo dello stato dell’arte tra rinvii e chiusure.

 

Un punto è chiaro, nella confusione di questo sorprendente “tempo sospeso” a seguito dell’epidemia da Covid 19: la produzione di decreti, circolari, ordinanze e commenti vari sta raggiungendo vette altissime, e se verrà riscontrato un abnorme consumo di carta sarà una indiretta conseguenza del virus dovendo inseguire, e stampare tutte le varie pronunce!

L’Agenzia delle Entrate fa la sua parte e, per esempio, emana due circolari tra il 13 e il 16 aprile 2020, per una cinquantina di pagine!

L’ultima di queste, la circolare, n. 10 del 16 aprile 2020 è dedicata al commento dell’attuale situazione del contenzioso tributario e deve essere letta in unione, per esempio, con il decreto n. 13 del 9 aprile 2020 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che copre le giurisdizioni delle due Corti di Appello di Milano e Brescia.

Se anche l’Agenzia, pur nell’anomalia di leggere istruzioni “ufficiali” pubblicate da quella che dovrebbe essere solo una parte nel processo, sente la necessità di mettere ordine nel panorama delle scadenze rinviate una puntualizzazione può aiutare i lettori della “Gazzetta” a raccapezzarsi nel gomitolo arruffato.

Le udienze, in qualunque grado di giudizio e anche in Cassazione, sono state prima rinviate d’ufficio dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (art.83 del primo decreto epidemia n.18); successivamente dal 15 aprile al 11 maggio 2020 (art.36 del D.L.n.23) e per esempio per la Lombardia il decreto 13 stabilisce “la sospensione a data successiva al 31 maggio 2020 di tutte le udienze”

Questo significa che solo dopo il 31 maggio 2020, salvo iniziative individuali, saranno fissate le date per le nuove udienze; tenuto conto che la data dell’udienza deve essere comunicata alle parti almeno trenta giorni prima e che nel mese di agosto l’attività giudiziaria è ferma per la sospensione feriale è ragionevole prevedere che solo in autunno si terranno tutte le udienze 2020 con un immaginabile ingorgo da affollamento!

Per altro la maggior parte delle vertenze gestite dallo Studio ha visto un generico rinvio a nuovo ruolo, ma talune sono già state calendarizzate per giugno 2020 dimostrando quindi la massima confusione!

Pur nella teorica preferenza per il telelavoro (elegantemente definito smart working) sorprende riscontrare nel decreto del Presidente della CTR Lombardia che vengono anche invitati i giudici a non depositare sentenza già decise almeno sino all’11 maggio 2020; questo per evitare che i termini per l’appello decorrano subito dopo la cessazione della sospensione, ma contribuirà a affollare il prevedibile ingorgo condensando i tempi per gli appelli.

I termini sospesi, attualmente sino all’11 maggio 2020, sono tutti quelli processuali, sia iniziali che di svolgimento, salvo che per eventuali esigenze di interventi di urgenza (pignoramenti, fermo amministrativo, esecuzioni ecc.) potranno essere presentati ricorsi ed atti e svolte attività anche in questo periodo.

Siamo certi che usciremo in modo positivo anche da questo guazzabuglio di scadenze e rinvii e con la professionalità consueta, ma a volte l’eccesso di normazione rischia di confondere anche professionisti di lungo corso!

Gazzetta 16, 2020

No Comments

Post A Comment