Gazzetta Tributaria Edizione 7/2020 contributi (n. 14-15)

Gazzetta Tributaria Edizione 7/2020 contributi (n. 14-15)

15- TUTTI CASA E BOTTEGA _ MA CHI PAGA?

L’emergenza corona virus e le locazioni, commerciali o abitative.

 

Sappiamo che l’onere per i canoni di locazione costituisce in genere una componente significativa per i bilanci, siano essi familiari che aziendali o professionali, e in questo turbolento periodo di contrazione delle attività e quindi dei ricavi e un intervento del legislatore dell’emergenza a tale riguardo può portare a considerazioni importanti.

Cercheremo in questo primo approccio di formulare talune considerazioni e valutazioni in merito sia con riguardo alle norme generali che per quanto può riguardare i benefici da interventi di aiuto.

Locazioni commerciali – aspetti contrattuali

Il contratto di locazione è un contratto tipicamente a prestazioni corrispettive: il proprietario concede per un certo periodo (durata) il godimento della cosa locata per un determinato uso in cambio di un corrispettivo (canone).

L’attuale emergenza, generalmente, anche in caso di chiusura dell’esercizio commerciale o della struttura (per esempio la locazione di un cinema) non rappresenta una impossibilità assoluta di mantenere in vita il contratto ma potrebbe consentire al locatario di sospendere una parte dei canoni ex art. 1256 Codice Civile; non una risoluzione del contratto, ma una eventuale mitigazione degli oneri; con una valutazione ad oggi non realistica in caso di prolungamento delle chiusure obbligatorie di talune attività potrebbe essere eccepita la causa di forza maggiore per escludere l’obbligo di pagamento sino alla risoluzione del contratto.

Si tratta, come i cenni sommari possono evidenziare, di materia assolutamente delicata a da risolvere caso per caso.

Nell’auspicabile ipotesi di accordo tra le parti per modificare i termini contrattuali è raccomandabile di procedere alla registrazione dell’accordi di modifica, in quanto questo consente la locatore di attenuare il proprio onere fiscale su canoni non più riscossi per intero; la registrazione avviene senza pagamento di imposte di sorta ed è assolutamente semplice; costituisce per entrambe le parti una garanzia formale di regolarità.

Quanto sopra, pur con talune cautele, può essere ritenuto valido anche per le locazioni professionali.

Locazioni commerciali – bonus botteghe

Evidentemente ben conscio della rilevanza del problema il legislatore ha ritenuto di intervenire nel decreto 18/2020 (Cura Italia) con l’art.65, dal testo certamente migliorabile, che prevede un credito d’imposta a favore del locatario pari al 60% del canone del mese di marzo 2020. Sul punto la circolare n.8/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha espresso due puntualizzazioni significative.

In primo luogo la base di riferimento per calcolare il beneficio è rappresentata dal canone corrisposto e non già dall’esistenza del semplice debito contrattuale, mentre manca la specificazione della rilevanza del momento di pagamento di detto canone; sembra di intendere che anche un canone pagato nei mesi successivi, ma relativo al mese di marzo 2020 darà luogo ad un credito fiscale, che potrà essere utilizzato solamente in compensazione nel mod.F24, con uno specifico codice “6914”; questa conclusione è avvallata anche dal fatto che nel mese di aprile, e successivamente, molti o tutti i versamenti con Mod. F24 saranno differiti.

In secondo luogo il beneficio è commisurato al canone riguardante la locazione di un immobile catastalmente classificato in C/1. Questo può creare indubbi problemi nel caso, ben diffuso, di contratti relativi ad immobili “misti” con botteghe, depositi, magazzini ed altri spazi tecnici; non possiamo che auspicare che in sede di conversione venga stabilito che si debba avere riguardo al contenuto complessivo del contratto, ma eventualmente sarà opportuno convenire con il proprietario una ragionevole suddivisione del riferimento del canone alle singole porzioni di immobili.

Per espressa specificazione dell’Agenzia sono esclusi dal beneficio gli immobili diversi (spazi collettivi, stabilimenti balneari, rifugi montani ecc.).

Locazioni abitative

In generale la situazione emergenziale non dovrebbe riguardare gli immobili abitativi, c.d. abitazioni principali, mentre una diversa valutazione può essere espressa per le seconde case o fattispecie di residenze temporanee in località diversa dalla residenza, per le quali ritorna la valutazione sopraesposta in relazione alla impossibilità di godimento temporaneo per causa di forza maggiore (divieto di lasciare l’abitazione principale).

Anche in questo caso non appare certo il diritto di recedere interamente dal contratto, mentre è giustificabile una richiesta di revisione, temporanea, del canone, con registrazione dell’accordo in deroga.

Queste sommarie considerazioni vogliono offrire un primo elemento di valutazione, in attesa di prevedibili ulteriori interventi legislativi.

 

 

Gazzetta 15, 2020

 

 

14- MEDIO EVO E SMART WORKING

Il passato fiscale supera le barriere della storia

 

La storia fiscale di un paese può rappresentare oltre che l’evoluzione sociale, anche la resistenza e l’opposizione al nuovo con situazioni che oltrepassano ogni vincolo temporale e dimostra la capacità autonoma di sopravvivenza di abitudini consolidate: ne è esempio eclatante l’imposta di bollo.

In questo momento difficile, che vede i contribuenti cercare di mantenere gli impegni verso lo Stato compatibilmente con la situazione asfittica dell’economia, si devono apprezzare, al di là di critiche  tecniche, gli sforzi di rendere compatibile con la tragica realtà il rispetto delle cadenze consuete degli adempimenti tributari, con rinvii e proroghe pressochè generalizzate.

Ma una eccezione sconcertante è rappresentata dalla granitica resistenza dell’imposta di bollo, uno dei tributi più antichi nella storia del mondo occidentale, le cui origini si perdono nel sistema feudale, quando per ottenere dalla burocrazia del Principe un decreto o una “bolla” (antico termine per ordinanza) doveva essere corrisposto un balzello.

La nostra imposta supera i secoli, sopravvive alle riforme tributarie di tutti i tempi e tutt’ora rappresenta una fastidiosa presenza dell’attività economica: è codificata dal D.P.R. 26/10/1972 n. 642 che nonostante i suoi quasi cinquanta anni di vigenza dimostra una sorprendente vitalità.

I meno giovani ricorderanno fino a qualche decennio fa l’obbligo di redigere certi atti ufficiali su “carta bollata” prodotta dall’Istituto Poligrafico dello Stato (quello che oggi stampa i Gratta e Vinci!); i registri contabili dovevano essere bollati prima della messa in uso e così via.

I tempi sono cambiati, l’evoluzione tecnologica va mano a mano abolendo l’obbligo di documenti cartacei ma la marca da bollo resiste imperterrita ed è sopravvissuta anche alla scomparsa del supporto fisico su cui essere applicata: l’art. 2215bis del Codice Civile attribuisce piena legittimità ai libri e registri dell’imprenditore tenuti in forma informatica, ma l’imposta permane; anche le fatture oramai esistono quasi solamente in modello elettronico ma l’imposta, indistruttibile, è tutt’ora dovuta, con l’eventuale originale della vignetta da conservarsi da parte dell’emittente, e così via!

La granitica forza di questo istituto, che per altro produce un gettito annuale di circa 25 miliardi di euro, non proprio bazzecole, è palesemente apprezzabile dal D.L.17 marzo 2020 n.18 “Cura Italia” che non ha previsto il rinvio del termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, e dal successivo art. 26 del D.L.8 aprile 2020 (Decreto liquidità)   che agevola solo per taluni importi minimi il versamento del tributo, che diviene semestrale anzichè trimestrale; in sostanza mentre il panorama generale delle esecuzioni di adempimenti e formalità tributarie nel primo semestre di questo tribolato 2020 sarà riferito al prossimo giugno solo per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, per imposti superiori a 250 (!) euro, rimane la scadenza del 20 aprile 2020,per altro con un modello F24 da autocompilare perché l’Agenzia non esegue ora adempimenti formali!

La forza della storia centenaria del BOLLO ha vinto anche nei confronti delle complicazioni del paese e del lavoro agile!

 

 

 

Gazzetta 14, 2020

 

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