Gazzetta Tributaria Edizione 6/2018 (contributi n. 15-16)

Gazzetta Tributaria Edizione 6/2018 (contributi n. 15-16)

15- Il “nuovo” avanza a passi elettronici!

Abbiamo già richiamato la novità della fatturazione elettronica obbligatoria a partire dal luglio 2018 per gli acquisti di carburante nell’ambito di impresa; dopo la sottolineatura sulla gravosa complicazione contabile dello “spesometro” di qualche giorno fa è il momento di delineare il panorama futuro che non vedrà più l’obbligo dello spesometro, appunto, ma la generalizzazione della fatturazione elettronica.

Intanto precisiamo che la fatturazione elettronica è un documento che nasce in forma elettronica secondo certi standard obbligatori, e non già una fattura normalmente compilata ma che nasce a video e spedita via e-mail e non sulla carta: una fattura elettronica deve essere generata in linguaggio XML, trasmessa usando il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate e archiviata elettronicamente con standard particolari.

Un nuovo mondo, completamente differente dalla attuale gestione dei documenti contabili che richiederà investimenti, addestramenti e cambio di mentalità.

La fatturazione elettronica sarebbe obbligatoria per tutte le transazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2019 dai soggetti IVA (anche se esenti ) nei confronti di altri soggetti IVA – c.d. B2B – o verso privati – c.d. B2C – secondo quella terminologia falso internazionale che vorrebbe significare Business verso Business o Business verso Consumers.

Sigle a parte vuol dire che tutti i soggetti IVA, imprese, artigiani, commercianti e professionisti dovranno emettere tutti i documenti riguardanti la propria attività in formato XML secondo gli standard elettronici, sia che siano indirizzati a Pubbliche Amministrazioni, ad altri soggetti IVA o a privati.

Tutti i soggetti IVA riceveranno la fattura emessa in XML dal sistema SdI (sistema di Interscambio) ma per i clienti privati c’è anche la possibilità da parte del fornitore di consegnare allo stesso una copia cartacea, aggiuntiva e non sostitutiva (e ci voleva tanto!) della fattura.

Il funzionamento a regime del complesso sistema della fatturazione elettronica comporterà anche vantaggi, principalmente formali, per l’operatore economico:

l’automatico recepimento delle fatture e dei dati relativi escluderà l’onere delle registrazioni e della stampa del registro IVA fatture emesse;

l’automatica determinazione dell’IVA dovuta a seguito di liquidazione, dato che tutti i dati saranno recepiti in forma automatica ed istantanea dal sistema; per le imprese minori e gli esercenti arti e professioni potrà essere prevista una automatica gestione da parte dell’Agenzia di obblighi dichiarativi e di versamento con l’obbiettivo di giungere ad una scomparsa della dichiarazione IVA.

l’eliminazione della comunicazione fatture emesse (spesometro)

una riduzione dei termini di verifica ed accertamento IVA che si riducono a due anni, contro gli attuali quattro.

Spesso abbiamo utilizzato il condizionale perché pur avvicinandosi il periodo di entrata in funzione del nuovo e rivoluzionario regime siamo tuttora in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi, che porteranno forse chiarezza ad uno scenario abbozzato e non definito; rendendosi conto della complessità del nuovo scenario il legislatore ha comunque affermato che tutti gli obblighi formali connessi con questi adempimenti potranno essere delegati a terzi, e anche stiamo costruendo un rapporto a favore dei clienti.

Certamente rimangono molti e significativi dubbi da chiarire, specialmente in materia di reverse charge e split payment, così come riguardo gli obblighi di fatturazione per importi minori (si pensi alle fatture dei medici, magari per i certificati, o quelle dei pubblici esercizi!) ma in ogni caso il futuro si presenta elettronico ( e speriamo anche elettrizzante!)

 

 

 

 

 

Gazzetta n. 15/ 2018

 

 

 

16- Carburante …..di plastica!

Abbiamo riferito in precedenza (nota n. 1 ) dell’innovazione, voluta dalla legge di stabilità 2018 in relazione alla lotta all’evasione che sappiamo ben diffusa al riguardo, che abolisce la scheda carburante e impone la fatturazione elettronica ed i pagamenti tracciabili per poter operare la detrazione IVA e la deduzione ai fini del costo rilevante per le imposte dirette per l’acquisto di carburante e lubrificante per autotrazione ( a Venezia per i natanti come faranno!).

Le problematiche sollevate da tutti gli operatori ed gli studiosi di norme fiscali 3 anche da noi hanno indotto l’Agenzia delle Entrate a formulare uno specifico provvedimento che cerca di mettere ordine nella materia, consentendo alcune aperture ma creando nuovi dubbi!

Infatti il provvedimento n. 73203 del 04/04/2018 chiarisce che sostanzialmente tutti i mezzi di pagamento diversi dal contante sono ritenuti validi strumenti di pagamento tracciati

Permane l’obbligo di procedere alla fatturazione elettronica per l’acquisto, ma quindi possono essere utilizzati per il pagamento bonifici, assegni bancari e postali di ogni tipo, carte di debito e credito o altri strumenti elettronici che consentano l’addebito in conto, con l’avanzata quindi sempre più significativa del denaro di plastica.

Tali strumenti rilevano sia per l’acquisto di carburante che per i lubrificanti, prodotti entrambi che dovranno essere oggetto, comunque, di fatturazione elettronica, con i tempi più complessi ed i maggiori oneri per l’elaborazione del documento.

E’ facile prevedere che si diffonderanno sempre di più le specifiche carte emesse dalle compagnie petrolifere che consentano di prelevare il carburante con un solo movimento contabile, generalmente di fine periodo, il c.d. processo di netting, che ha il vantaggio di esonerare il gestore della pompa dagli obblighi contabili addossando gli stessi alla compagnia.

I dubbi sorgono sia per quanto riguarda in genere la cessione di lubrificanti, che possono essere forniti non solo dagli impianti di distribuzione ma anche dai meccanici e le officine che effettuano riparazioni ed i c.d. tagliandi, che quindi per questa parte di attività risulterebbero soggetti dal 1° luglio 2018 alla fatturazione elettronica, sia per quanto si riferisce alla più generica portata dell’art. 19bis1, comma 1 d) della legge IVA – la complessità della numerazione non dipende da noi! –  che in termini letterali regolamenta ed inerisce a tutte le attività di “custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale” dei veicoli interessati.

Una prima conclusione è che per poter dedurre i costi di pedaggio autostradale, riparazione ecc. non si deve mai pagare in contanti!

Una seconda conclusione è che nel secondo semestre di quest’anno le attività di riparazione ecc. potrebbero essere soggette a fatturazione elettronica oppure essendo qualificabili come prestazioni di servizi non saranno equiparate alle formalità previste per le cessioni? Con la assurda conseguenza che l’acquisto delle lattine di olio motore sarà o meno fatturato elettronicamente a seconda di chi lo mette nel motore??

Ed i supermercati ed ipermercati che cedono olio lubrificante a soggetti IVA dovranno attivare una linea contabile separata?

Come si vede le perplessità rimangono molte, e non è difficile prevedere che il termine del 1° di luglio non sarà rigidamente mantenuto!

 

 

 

 

 

Gazzetta N. 16/2018

 

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