Gazzetta Tributaria Edizione 5/2018 (contributi n.12-13-14)

Gazzetta Tributaria Edizione 5/2018 (contributi n.12-13-14)

12- IL FISCO DEL VICINO …… non è sempre più verde!

Il caso della pretesa dell’Agenzia IVA portoghese

Nei nostri commenti usciamo dai confini nazionali per fare una puntata in quella splendida terra che è il Portogallo, dove le autorità fiscali hanno investito la Corte di Giustizia di una problematica IVA che affronta in modo penalizzante una situazione con un comportamento che potrebbe sembrare vessatorio.

Il caso è questo: una società immobiliare di gestione acquista un complesso immobiliare, destinato alla successiva locazione, detrae l’IVA sull’acquisto e stipula contratti di locazione con canoni gravati di IVA, il tutto secondo le facoltà che la direttiva IVA concede agli stati membri – anche in Italia la normativa è in questo senso.

Per vicissitudini di mercato dopo un periodo pluriennale di normale locazione gli immobili acquistati rimangono sfitti, e quindi la società immobiliare non ha ricavi con IVA stante la mancanza di canoni di locazione attivi.

L’Autorità portoghese pretende di rettificare l‘iniziale detrazione di IVA sull’acquisto, avvenuto oltre sei anni prima, stante l’attuale mancanza di ricavi.

Interpellata la Corte di Giustizia UE questa, con la sentenza C-672/16 del 28 febbraio 2018 ha confermato che una volta conseguito il diritto alla detrazione dell’imposta lo stesso non può subire modifiche a seconda dell’andamento del mercato, per cui anche un immobile sfitto mantiene il diritto alla detrazione IVA acquisito al momento dell’acquisto (e verrebbe da dire che non poteva che essere cosi!).

Sarebbe oltremodo pericoloso che l’Agenzia delle Entrate potesse interferire con la rilevanza fiscale delle sorti e delle scelte del contribuente, specialmente quando queste sono determinate dall’andamento del mercato e non da precise volontà, e si pretende di rettificarle molti anni dopo.

Eppure l’esempio del comportamento dei vicini portoghesi lascia presumere che le Agenzie fiscali tentano tutte le strade, anche le più impervie, per incrementare il gettito!

Forse, con un confronto europeo, possiamo affermare che l’incidenza del nostro sistema fiscale non è la più incisiva, smentendo il vecchio proverbio sull’erba del vicino

 

 

Gazzetta n. 12/2018

 

 

13- PER PAGARE C’E’ SEMPRE TEMPO!

Una recentissima sentenza di Cassazione sembra invitare a non avere fretta a pagare le imposte.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 5728/2018 depositata il 9 marzo 2018 è intervenuta nuovamente in materia di contenuto della dichiarazione dei redditi e sua modificabilità.

I Supremi Giudici hanno ribadito che non vi sono vincoli temporali per il contribuente che si opponga ad una pretesa fiscale derivante da una propria dichiarazione “sbagliata” ma che in caso di errore nella dichiarazione e versamento dell’importo poi riscontrato errato non potrò essere eccepito tale errore in opposizione alla pretesa fiscale ma dovranno essere seguite congiuntamente due diverse strade: una vertenza in ordine alla richiesta dell’Agenzia ed una domanda di rimborso del maggiore importo versato erroneamente.

Quindi il contribuente che avendo presentato una dichiarazione poi riscontrata sbagliata senza versare le somme dalla stessa risultanti, tenuto conto che la dichiarazione è atto di scienza e non di volontà, potrà opporre al Fisco l’errore commesso ed escludersi dal versamento di quanto inizialmente risultante dalla propria dichiarazione; se il riscontro dell’errore avviene successivamente al versamento dei saldi e si instaura una vertenza sulla dichiarazione eventuali differenze a credito del contribuente non potranno essere fatte valere in compensazione (una domanda riconvenzionale!) ma dovrà essere azionato il procedimento formale di rimborso con i vincoli temporali specifici (v. Gazzetta Tributaria n.6/18).

In presenza di dubbi, quindi, si può ricavare dalla sentenza citata un non scontato invito a non avere fretta a pagare, tenuto conto anche dei risvolti che un pagamento dimostratosi eccessivo può avere nella determinazione degli acconti per l’anno successivo.

Più volte abbiamo segnalato come la consultazione di un esperto in questi casi appare significativa e proficua.

Una considerazione finale, che non riguarda la sostanza della sentenza commentata ma il ritmo delle vicende. La vertenza oggetto della pronuncia riguarda l’anno di imposta 2001; la sentenza di Cassazione è del marzo 2018 e pronuncia il rinvio alla Commissione Regionale della Lombardia; tenuto conto dei tempi ordinari per la riassunzione e pronuncia la vertenza si concluderà, forse, nel 2020.

Dov’è il giusto processo?

 

Gazzetta n. 13/2018

 

 

14- Il VENTISEIESIMO LETTORE

Il calendario fiscale

Quando Manzoni nel primo capitolo dei Promessi Sposi si rivolge ai suoi “venticinque lettori” cerca evidentemente l’entusiasta smentita degli appassionati, come ogni autore.

Speriamo che vi sia un ventiseiesimo lettore della Gazzetta non solo per superare il Maestro ma per condividere il compiacimento sull’attualità degli argomenti.

Siamo stati i primi a sottolineare la rilevanza del bonus pubblicità, il Sole 24 Ore solo il 12 marzo ha dedicato una specifica attenzione al bonus “verde” e per la “Gazzetta” online da poco più di una settimana non c’è male.

Ora lanciamo un’altra provocazione commentando la rivoluzione sul nuovo calendario del contribuente, che introduce un concetto di relatività fiscale piuttosto marcato.

Negli anni ’80 la scadenza delle dichiarazioni era un momento fisso e limitato.

Tra marzo e giugno tutti i termini erano esauriti, tanto da far pensare alla primavera come la stagione nemica dei commercialisti, e dopo alcuni momenti di tensione finiva, con la fatidica consegna dei moduli, l’incubo dei modelli.

Sono stati moltiplicati gli adempimenti e le formalità, la telematica ha complicato (facendo finta di semplificare) l’attività degli studi che ogni anno si pietisce la proroga della scadenza che, puntuale, arriva l’ultimo giorno!

Quest’anno, tra legge di stabilità e decreto fiscale si è cercato di giocare in anticipo, riformulando il calendario 2018, inizialmente per quanto riguarda l’IVA e dichiarazioni minori.

Ecco riassunto il risultato:

Certificazioni (CUD)

Il termine ordinario per trasmetterli all’Agenzia è il 12/3; sino al 7 maggio possono essere trasmessi e corretti con la sanzione di €.33,33 (!) per modello; devono essere consegnati al percettore entro il 31 marzo (aprile 2018) ma non c’è una sanzione specifica per il ritardo; in ogni caso servono a giugno.

Dichiarazione IVA, spesometro e dintorni

Il 2018 dovrebbe essere l’ultimo anno di redazione e presentazione dell’elenco fatture, lo spesometro soppiantato dalla fattura elettronica prossima ventura (cui dedicheremo nuovi spazi).

Allora per questo anno 2018 i professionisti saranno sottoposti ad un impegno scaglionato tenuto conto dell’esistenza dello spesometro.

Il 28 febbraio scadeva il termine ordinario, prorogato al 6 aprile 2018 sulla base di  una non meglio precisata esigenza di coordinamento.

Liquidazioni periodiche IVA

Per non lasciare nulla di trascurato con un provvedimento del 21 marzo è stato sostituito il modello di presentazione all’Agenzia delle liquidazioni periodiche (quadro VP), che devono essere presentate in genere alla fine di ogni trimestre, ma con scadenze non regolari: fine maggio, metà settembre, fine novembre, fine febbraio!

Il tutto senza una cadenza periodica standard.

Siamo solo in presenza di adempimenti marginali IVA, e già si sommano le variabili temporali

Quando affronteremo le scadenze per le imposte dui redditi la confusione è destinata a crescere!

 

 

 

Gazzetta n. 14/2018

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