Gazzetta Tributaria Edizione 3/2020 contributi (n. 6-7)

Gazzetta Tributaria Edizione 3/2020 contributi (n. 6-7)

7- IL CONTRIBUTO “FACCIATE” CONQUISTA IL RICONOSCIMENTO OPERATIVO.

 

Poco tempo fa abbiamo segnalato la nascita di un contributo per l’abbellimento delle facciate urbane; ora le istruzioni rendono il tutto operativo.

La riserva contenuta nella nota della nostra Gazzetta n. 5/2020 era stata una facile profezia: a tempo di record l’Agenzia delle Entrate ha diramato la Circolare n. 2/E, accompagnata da una guida pratica di agevole lettura, e con una deliziosa copertina che abbiamo riprodotto, per diramare le istruzioni applicative del c.d. Bonus Facciate approvato a fine 2019 dal Parlamento.

Essendo quindi ufficiali sia i vincoli che i benefici della norma, e data la portata veramente generalizzata del risparmio consentito, si indicano talune specificità emerse dallo studio della circolare.

Viene ribadito che tutti gli edifici possono essere abbelliti, puliti e ripristinati nelle facciate, con espresso richiamo a quelli strumentali; l’unico requisito è che questo edifico si trovi nelle zone urbanistiche “A” ovvero “B”.

Sembra di intendere che aggetto finale del beneficio, e quindi del miglioramento dell’aspetto dei nostri centri abitati sia il fabbricato che si affaccia sulla pubblica via, dato che il beneficio fiscale viene sostanzialmente concesso a chiunque intervenga per lavori di abbellimento, restauro o pulizia delle facciate esterne. Infatti la circolare precisa che il bonus spetta a chiunque effettui il pagamento, sia detentore dell’immobile in base ad un titolo (proprietà, usufrutto, abitazione, locazione, comodato o simili) ovvero anche senza titolo purchè sia familiare del possessore o detentore dell’immobile e con lui convivente, i conviventi di fatto come identificati dalla legge 76/2016 (copie di fatto) e quindi alla fine chiunque sostenga la spesa!

La circolare vuole punire i c.d. furbetti stabilendo comunque che tutti i titoli che dimostrano il possesso o detenzione dell’immobile debbono avere data certa antecedente l’inizio dei lavori; sarà quindi bene organizzare la sequenza temporale dei documenti!

Il bonus facciate consiste in un credito fiscale pari al 90% dell’importo speso nell’anno 2020 per pulizia, manutenzione, restauro e recupero della facciata esterna ed anche, per le altre parti dell’edificio, quello che può essere visto dalla strada o dal suolo pubblico (pag.9 circ) con la nascita di non poche perplessità dato che un passante alto oltre due metri vede ben di più di una graziosa signora “mignon”! Se visibile dalla strada anche la parte interna di corti e loggiati dell’edificio può essere bonificata con il contributo; certamente sarà opportuna una idonea documentazione fotografica!

Espressamente la norma comprende nel costo del restauro della facciata tutti i costi accessori: progettazione, sicurezza. Tasse locali e quindi anche l’IVA per chi non può detrarla (principalmente i privati, ma certamente anche il medico per la facciata del proprio studio).

Questo è pari al 90% della spesa sostenuto nel 2020, con una ripartizione di un decimo per anno, da usufruire in diminuzione dell’IRPEF o IRES dovuta, con l’avvertenza che eventuali eccedenze di bonus non utilizzate in un anno non possono essere trasferite all’anno successivo, e che eventuali trasferimenti dell’immobile sono ininfluenti al fine di godere del beneficio che è considerato personale. La durata decennale del periodo di godimento del contributo fa si che il beneficiario debba conservare per circa 15 anni i documenti riguardanti i lavori fatti, dato che la verificabilità della dichiarazione del 10 anno, come per tutte le altre, si estende per quattro anni dalla scadenza, e quindi un lavoro eseguito nel 2020 sarà spesabile (per decimi) sino alla dichiarazione del 2029, che si presenta nel 2030 ed è verificabile sino 2034 (!)

A differenza delle precedenti istruzioni per i bonus sul risparmio energetico o ristrutturazione di immobili la citata circolare stabilisce che per il bonus facciate l’esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti (denunce, comunicazioni ad ENEA, certificazioni energetiche ecc.) è condizione necessaria per godere dell’agevolazione stessa; rimane la perplessità sulla validità di una imposizione riportata da una circolare e non dalla legge, ma data l’entità del beneficio vale la pena di osservare quanto richiesto, particolarmente in ordine alla necessità di provvedere a pagamenti tracciabili.

In modo non consueto viene premiato anche il “fai da te” dato che la portata dell’agevolazione viene estesa agli interventi eseguiti direttamente dal contribuente (pag.9) con il richiamo alle sole spese per l’acquisto del materiale necessario; sarà bene in questo caso avere l’accortezza di effettuare comunque il pagamento con mezzi tacciabili.

 

 

Gazzetta 7, 2020

 

 

6- ZIO PAPERONE PUO’ CONTINUARE IL SUO BAGNETTO!

La lotta al contante e la detraibilità delle spese personali

 

Tra gli impegni più fortemente voluti dagli ultimi governi la lotta all’evasione fiscale è certamente uno dei più gettonati, e costituisce un ritornello ripetuto come un “mantra”

Le armi per conseguire questo scopo sono variegate (detrazioni per lavori documentati, lotta all’abuso del diritto, automazione dei processi di verifica, adozione di strumenti informatici – fatture e scontrini elettronici – ma quella che viene considerata la soluzione principe è la limitazione all’uso del denaro contante.

La legge di bilancio 2020 aveva introdotto l’obbligo del pagamento con strumenti tracciabili di tutte le spese che il contribuente voleva detrarre nella propria dichiarazione fiscale (sanitarie, veterinarie, scuola dei figli, asilo dei bimbi, spese funebri, interessi su mutui, assicurazioni ecc.) nel senso di riconoscere la detraibilità solo a quelle spese che venivano pagate con strumenti diversi al contante.

Questo può essere ufficialmente utilizzato per pagamenti sino a 3.000 euro per quest’anno, e il limite dovrebbe ridursi progressivamente sino a mille euro negli anni a venire.

Sempre per combattere la tentazione dell’evasione dallo scorso anno è vietato pagare stipendi e compensi di qualunque importo in contanti essendo generalizzato per questo tipo di pagamento l’obbligo dello strumento tracciabile, sia pure con l’eccezione dei collaboratori domestici e badanti. (1)

L’incertezza in materia regna sovrana, anche perché le affermazioni di principio si scontrano con una realtà differente, tenuto conto che la diffusione delle forme alternative di pagamento nel nostro paese è decisamente limitata e l’applicazione di norme stringenti rischia di rendere asfittica una economia già arrancante.

Probabilmente per questa ragione è già intervenuta la prima proroga della data di entrata in vigore del divieto di pagamento con denaro, che dovrebbe essere tassativo da aprile.

Con la conseguenza che i contribuenti, e per loro chi compila la dichiarazione dei redditi, per documentare le spese significative si troveranno a gestire sino a tutto marzo scontrini e ricevute, e da aprile per la stessa spesa anche le ricevute della carta di credito, con sovrapposizioni e eccesso di documenti ( la maggior parte sono in carta chimica e destinati a scomparire da soli!) e una pluralità di controlli.

 L’unico che certamente ne godrà è Paperone de’ Paperoni, che almeno per alcuni mesi potrò continuare a fare il bagno nelle monete, almeno fino a che la messa al bando del contante non sarà definitiva (non lo è in nessuna parte del mondo!)

 

 

Gazzetta 6, 2020

 

 

 

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