Gazzetta Tributaria Edizione 19/2018 contributi(n. 44-45)

Gazzetta Tributaria Edizione 19/2018 contributi(n. 44-45)

44- CHI VINCE E CHI PERDE I NUOVI DATI SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

Sono stati pubblicati i dati riassuntivi sul contenzioso tributario nel 2018 (manca un trimestre!) e in attesa della “rivoluzione” che sarà portata dall’ applicazione delle nuove norme sulla pace fiscale può essere interessante svolgere alcune considerazioni in merito alla situazione attuale.

Il numero globale delle liti tributarie sta calando ma rimane sempre in una dimensione stratosferica: 400mila cause pendenti in materia di imposte vogliono dire che 6 italiani su mille stanno litigando con l’Agenzia delle Entrate (è una tipica statistica tipo il pollo di Trilussa ma rende l’idea!).

Oltre tutto vi è stato nel 2017 un aumento del numero dei ricorsi presentati, ma la diminuzione in assoluto deriva dalla maggiore celerità nelle decisioni delle commissioni, particolarmente per le Commissioni Regionali. Se questa tendenza viene confermata vuol dire che avremo un numero sempre significativo di vertenze ma decise celermente.

La composizione delle liti, in primo grado, è significativa: oltre un terzo riguarda problemi di riscossione o rimborso (la controparte è l’Agenzia Riscossione) mentre l’Agenzia delle Entrate segue a ruota, staccando gli enti locali (17%) e le altre controparti (Dogane, Territorio e simili).

E’ interessante valutare le conseguenze delle liti tributarie: nella maggior parte delle vertenze l’Agenzia è parzialmente o talmente soccombente, dato che le percentuali di vittoria dell’ente impositore si attesta intorno al 45% sia in primo che in secondo grado (la percentuale è leggermente superiore in primo grado – 46% ); negli altri casi il contribuente ha parzialmente o totalmente ragione, e questo la dice lunga sulla qualità degli atti impositivi, che essendo emessi dallo Stato dovrebbero essere pressoché inattaccabili!; la convinzione che effettivamente l’Agenzia sia una parte in una competizione e non già al di sopra delle parti è così confermata dalle statistiche, e rende più attuale quella legge proiettata nel futuro che è lo Statuto del Contribuente!

Inoltre tra mediazione e controversie ordinarie appare conveniente per il contribuente procedere alla instaurazione della vertenza con buone probabilità di successo almeno parziale, come ci testimoniano questi dati.

Rimane purtroppo la cattiva abitudine dei giudici tributari di compensare o non liquidare le spese di giudizio, tanto che sia in primo che in secondo grado circa il 60% dei procedimenti definiti non ha visto attribuzione di spese a carico di una delle parti, mentre negli altri casi più spesso sono state attribuite al contribuente le spese di lite. Tenuto conto dell’onere del contributo unificato che il contribuente deve pagare in contanti mentre l’Agenzia iscrive a campione, e poi compensa, è un elemento di disparità.

Oltre tutto non si comprende perché se le percentuali di successo, per una o per l’altra parte, sono superiori al 30%, l’addebito delle spese non superi mai il 27% delle cause.

Si sta avviando il processo telematico, come sanno i nostri lettori dato che viene utilizzato esclusivamente, ma sta ancora stentando perché  solo un processo su 5 nasce e prosegue in via elettronica, e gli altri quattro processi sono legati alla tradizione cartacea; per altro, sino a che tutti i giudici tributari non saranno dotati di strumenti adeguati è assurdo usare un linguaggio che non può essere utilizzato da chi deve decidere!.

Rimane, poi, il problema del terzo grado di giudizio dato che presso la Corte di Cassazione le vertenze ristagnano magari per 7/8 anni in attesa di una pronuncia; se questa è di cassazione con rinvio in secondo grado non è infrequente vedere una lite che nata venti anni prima non è ancora conclusa!

Sarà interessante verificare il prossimo anno lo sfoltimento generato dalla pace fiscale.

 

 

Gazzetta 44, 2018

 

 

45- IL TEMPO DILATATO PER CERTE LITI TRIBUTARIE

Viene il sospetto che a volte il legislatore si consideri al di fuori delle dimensioni fisiche ordinarie, e tra queste c’è anche il fattore tempo!

Il decreto “pace fiscale” è stato convertito nella legge 138/2018, in vigore dal 18 dicembre; quindi essendo legge stabile dello Stato merita una certa attenzione critica.

Forse avrebbe fatto bene il legislatore a valutare criticamente anche l’uso dei termini!

Infatti l’art. 3 del decreto convertito attribuisce al contribuente la possibilità di applicare l’istituto della definizione agevolata (rottamazione) alle cartelle di pagamento emesse entro il 2017 anche se tali cartelle sono state impugnate avanti il giudice tributario, purchè nella domanda di definizione sia contenuto l’impegno a rinunciare al giudizio in corso.

L’impegno vale qualunque sia il grado di giudizio, e qualunque sia stato il risultato dei precedenti gradi.

Disposizione certamente favorevole, si potrebbe dire di buon senso, ma con una riserva: la durata temporale.

Infatti in caso di rottamazione-ter il contribuente ha diritto di procedere al pagamento in 18 rate, e l’ultima scadrà il 30 novembre del 2013.

Dato che la norma recita che nelle more del pagamento delle somme dovute per la definizione il giudizio viene sospeso, e tale istituto (la sospensione) è espressamente citato agli articoli da 39 a 43 del decreto di rito tributario (546/92), si deve valutare l’effetto di tale sospensione: i processi nella migliore delle ipotesi si concluderanno nel 2014,  perché una volta che viene meno la causa della sospensione – la richiesta di definizione agevolata della cartella – vi è tempo sei mesi per riassumere la causa, e se la riassunzione non viene richiesta il processo si estingue.

Quindi in caso di pagamento rateale l’ultima rata deve essere pagata entro novembre 2013, ed i sei mesi successivi in cui è possibile chiedere la riassunzione scadono a maggio 2014.

Intanto i fascicoli saranno ricettacolo di polvere, i ruoli saranno inflazionati da numeri irreali e le statistiche diverranno inattendibili.

Dato che la richiesta di definizione della cartella crea un nuovo diritto di credito dell’amministrazione forse sarebbe stato più opportuno far dichiarare l’estinzione del processo, salvo il diritto dell’Agenzia della Riscossione di procedere coattivamente in caso di difetto nei pagamenti delle rate!

Ma la semplificazione a volte non è di tutti, e comunque le vittime sono solo i sudditi!

 

 

 

Gazzetta 45, 2018

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