Gazzetta Tributaria Edizione 15/2019 contributi (n. 32-33)

Gazzetta Tributaria Edizione 15/2019 contributi (n. 32-33)

33- L’IVA TRA SAPORI E DIETE

 

Avevamo accennato lo scorso anno alla scarsa linearità del comportamento dell’IVA nel campo alimentare (Gazzetta Tributaria n. 28/2018) ed ora torniamo sull’argomento stimolati da una nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate.

Il 3 settembre 2019 l’Agenzia risponde ad una società tedesca che produce integratori alimentari venduti a privati via Internet e chiede di conoscere quale sia la corretta aliquota da applicare.

La risoluzione espressamente descrive i prodotti con anche un dettaglio di componenti e percentuali di utilizzo, tanto da far sorgere sospetti in materia di concorrenza ( es. polvere di latte di cocco 6%, polvere di succo di melograno 0,4% ecc) e concorda con la proposta dell’istante nel ritenere che i prodotti dietetici indicati sono soggetti ad IVA 10 %, anche per quello che viene assimilato al cioccolato e simili perché contiene lo 0,33% di simil-cacao!

In ogni caso questi prodotti integratori alimentari composti essenzialmente di estratti e farine vegetali sono soggetti ad aliquota alimentare generale (10%) mentre i prodotti vegetali godono di trattamenti agevolati!

Al riguardo si ricorda come vi sia una disputa tra la quantificazione dell’IVA per i c.d. insaporitori delle pietanze, che sono sostanzialmente una miscela di erbe aromatiche e sale.

 In base a non si sa quale principio l’IVA si talune erbe è del 4% e solamente su basilico, rosmarino e salvia è del 5%; troviamo poi la dizione generica spezie nella tabella dei beni soggetti ad IVA10%; un interprete ha cercato di stabilire un principio per stabilire l’aliquota applicabile ad una miscela di rosmarino, timo e pepe e stordito dai profumi la conclusione è stata che nel dubbio appare prudente applicare l’aliquota più alta!

Ed ecco che si torna all’origine, per cui sia gli integratori alimentari che le varie specie di aggiunte profumate alla cucina (erbe o spezie) scontano l’IVA 10% che è quella dei ristoranti.

Buon appetito o buona dieta.

 

 

Gazzetta 33, 2019

 

 

32- L’IVA COMUNITARIA HA CAPPOTTATO SULLA PATENTE !

 

Una sentenza della Corte di Giustizia Europea rischia di creare un ingordo spaventoso nel sistema fiscale italiano

Il 14 marzo 2019 la Corte di Giustizia Europea (1 sezione) ha pronunciato la sentenza n.449/2017 di cui ben pochi erano a conoscenza, ma che ha formato oggetto di una apposita recentissima risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n.79 del 2 settembre 2019) che merita la massima attenzione.

Percorriamo la vicenda per quello che ci è dato conoscere: dalla nascita dell’imposta – 1973 – l’Iva ha riconosciuto l’esenzione dall’imposta alle prestazioni di insegnamento, prima con una dizione molto sintetica “le prestazioni didattiche ed educative di ogni genere” e successivamente in un modo un po’ più articolato, ricomprendendo anche l’educazione professionale, le spese dei convitti, le lezioni private e simili (art.10 n.20 D.P.R.633/72).

La Corte di Giustizia Europea, su ricorso dell’Agenzia delle Entrate tedesca, ha affermato con la sentenza citata che l’esenzione IVA non vale per le prestazioni della scuola guida per il conseguimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1

L’Agenzia delle Entrate italiana, a seguito di richiesta di una scuola guida – ma sembra tanto una domanda di comodo! – ha affermato quindi applicando la citata sentenza che il corrispettivo delle lezioni di scuola guida deve essere soggetto ad IVA, e che dovrà essere recuperata l’IVA non applicata per tutti gli anni passati e ancora aperti! Un teorico aggravio per le scuole guida che potrebbe superare l’intero fatturato lordo di un anno!

Questo è il ribaltamento citato nel titolo: tutte le scuole guida dovranno inseguire i clienti del passato per chiedere loro un supplemento di costo delle lezioni pari all’IVA allora legittimamente non applicata, dovranno in ogni caso versare l’IVA su tali incassi anche se non recuperata ed avranno diritto a dedurre quell’IVA sugli acquisti che negli anni interessati, essendo soggetti esenti, non avevano utilizzato!

Una follia contabile/fiscale che potrebbe retroagire sino all’anno 2013 (dichiarazione presentata nel 2014, termine quinquennale) ed eventualmente estendersi sino al 2011 dato che talune scuole guida potrebbero non avere presentata la dichiarazione essendo soggetti esenti!!

Bontà sua l’Agenzia afferma nella risoluzione citata che essendo una disposizione, ancorchè errata, ricompresa nella legge non saranno richieste sanzioni ed interessi a chi si regolarizzerà; per altro questa esenzione era già prevista, per casi simili, dalla norma specifica sulle sanzioni.

Superato lo sconcerto iniziale devono essere fatte alcune considerazioni pratiche.

Certamente le scuole guida avranno, eufemisticamente, molte difficoltà a regolarizzare le proprie posizioni per i cinque anni precedenti, e quindi dovrà procedere d’iniziativa l’Agenzia delle Entrate, perché dal testo della risoluzione appare obbligatorio effettuare le rettifiche: un turbinio di carte, di tempi e di energie certamente straordinario e di incerta efficacia!

Espressamente la sentenza di Strasburgo cita le patenti di guida cat. B e C1; vuol dire che l’imponibilità è limitata a tali categorie, e gli insegnamenti per la patente A piuttosto che quella per mezzi agricoli o autocarri può essere mantenuta in regime di esenzione?

La sentenza si riferisce espressamente all’educazione dell’infanzia e della gioventù ed all’insegnamento scolastico ed universitario; esistono tante altre forme di istruzione, sia diretta che per corrispondenza che telematica, sulle materie e nelle forme più disparate, che rappresentano pur sempre un trasferimento di esperienze ma magari non potrebbero essere ricomprese nell’ambito scolastico ed universitario: dovranno tutte essere soggette a revisione e riscossione dell’imposta retroattiva?

E infine che valore si deve dare alla chiara affermazione dell’art.3, primo comma dello statuto del Contribuente (legge n. 212/2000) che recita:…..le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

E’ facile prevedere che si scatenerà un nuovo contenzioso agguerrito che allontanerà quell’auspicio di serenità nei rapporti tra Amministrazione e contribuenti ma che ci vedrà comunque pronti a difendere la chiarezza.

 

 

Gazzetta 32, 2019

 

 

 

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