Gazzetta Tributaria Edizione 14/2019 contributi (n.30-31)

Gazzetta Tributaria Edizione 14/2019 contributi (n.30-31)

31- MA L’AGENZIA E’ AFFIDABILE ?

 

 La recente tempistica sugli ISA mette molti dubbi.

Come dovrebbe essere noto, a partire dall’anno di imposta 2018 i famigerati studi di settore, modelli statistico/matematici per la quantificazione di un reddito “congruo e coerente”, saranno sostituiti dagli ISA, Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.

L’applicazione del nuovo modello, costruito secondo matrici storico – matematiche di oscura conoscenza, porterà anche all’attribuzione di un “voto” al contribuente e in base a tale voto saranno programmate le attività di verifica ed accertamento dell’Agenzia.

Già qui si svela una prima anomalia che stravolge tutti i ricordi del periodo scolastico: per l’Agenzia delle Entrate la sufficienza si consegue dal 7 al 10, mentre il 6 rappresenta l’insufficienza!

Bisognerà anche rivedere la tradizione del periodo della protesta del ’68, quando gli studenti impegnati pretendevano il 6 politico: oggi sarebbero bocciati!

Ma a parte le facezie numeriche si deve stigmatizzare il comportamento dell’Agenzia in ordine alla tempistica della messa  a punto di questi ISA, che sono un cantiere in continua evoluzione.

Stiamo parlando dell’applicazione di tali indici all’esercizio fiscale 2018, che rappresenta l’oggetto di dichiarazioni a partire del maggio 2019.

Il 17 agosto 2019 la Gazzetta Ufficiale riporta un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che modifica taluni parametri e specifiche degli ISA per il 2018; le modifiche dovranno essere acquisite dalle società di software per modificare i programmi e consentire agli operatori di compilare dichiarazioni correte, e con il periodo feriale tale adempimento dilata i tempi di intervento!

Eppure lo Statuto del Contribuente all’art.3 prevede che le norme tributarie non possono avere effetto retroattivo ( e nel 2019 parliamo della dichiarazione per l’anno 2018!) e che comunque per nuovi adempimenti del contribuente ( la modifica alla dichiarazione ai fini ISA) deve esistere un periodo di comporto di almeno 60 giorni; dal 17 agosto (non valutando la sospensione feriale) al 30 settembre – termine attuale per il versamento – questo tempo non c’è.

Ma allora l’affidabilità deve essere valutata nei confronti del contribuente o dell’Agenzia che disattende le norme?

Speriamo che di queste perplessità tengano conto i verificatori, dato che la nuova norma ISA (istituiti dal D.L. 24/04/2017 n.50) sottolinea come tali indici sia solo indicativi, ma non consentono in caso di insufficienza  – e ricordiamo che il 6 non vale promozione – l’emissione diretta di un avviso si accertamento.

In ogni caso non è certamente un passo avanti verso la semplificazione.

 

 

Gazzetta 31, 2019

 

 

 

30- LA CASSAZIONE INSEGNA NON TEMERE LA PRESCRIZIONE ANCHE DOPO TRENT’ANNI!

 

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 17976 del 4 luglio 2019, esprime taluni concetti significativi in tema di prescrizione di un credito tributario ma soprattutto offre la consapevolezza di una diversa percezione del tempo!

In relazione all’anno 1992 (!) un contribuente nella dichiarazione annale, presentata nel 1993, indica un credito IRPEF di importo rilevante; tale credito non viene ripreso per errore nella dichiarazione dell’anno successivo e nel 2002 viene richiesto a rimborso.

A tale rimborso si oppone l’Agenzia delle Entrate, vengono percorsi i due gradi di giudizio nel merito con soccombenza del contribuente che reclama in Cassazione con ricorso del 2014 esaminato nel 2019.

La Cassazione, con la sentenza citata da sostanzialmente ragione al contribuente e quindi cassa con rinvio, perché venga valutata la consistenza del credito, la sentenza della CTR; il giudizio dovrà quindi essere riassunto avanti la CTR e probabilmente a fine 2020 vi sarà una nuova sentenza, forse definitiva!

Una sequenza di attività e contrapposizioni che abbracciano trent’anni di vita per vedere una pronuncia forse definitiva su di una richiesta, probabilmente formulata male ma legittima e che registra la pervicace volontà dell’Agenzia di contrastare pretese fondate ma che comportano perdita di gettito.

La sentenza contiene, in diritto, alcune affermazioni significative: in materia di ripetibilità dei crediti fiscali esposti in dichiarazione non rileva ne il termine di 18 mesi ex art 38/ 602, così letteralmente nel testo ma il termine di cui all’art.38/602 è di 48 mesi(!), ne quello di due anni di cui all’art 36bis/600 per le rettifiche formali delle dichiarazioni  ma solamente il termine prescrizionale generale di dieci anni entro il quale deve essere azionata la procedura giudiziaria di rimborso.

Ancora, il fatto che una dichiarazione non abbia subito una rettifica ex art.36bis/600 non vuol dire conferma dell’eventuale credito esposto nella stessa, ma in caso di azionamento del rimborso del credito spetta al contribuente, anche dopo il termine ordinario di rettifica, dimostrare la sussistenza  e la genesi del credito azionato.

L’affermazione della generale operatività dell’ordinario termine prescrizionale di dieci anni dovrebbe indurre tanti contribuenti ad effettuare ogni tanto una “manutenzione” delle dichiarazioni degli anni precedenti per verificare la possibilità di ottenere rimborsi forse dati per persi, e senza temere il trascorrere del tempo che come abbiamo visto ha una dimensione fiscale dilatata.

 

 

Gazzetta 30, 20

 

 

 

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