Gazzetta Tributaria Edizione 14/2018 (contributi n. 33-34-35)

Gazzetta Tributaria Edizione 14/2018 (contributi n. 33-34-35)

33- MOTIVAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

In un numero precedente segnalavamo come la lite tributaria non sia sempre connessa ad un accertamento, ma a volte consente di correggere e limitare gli oneri derivanti dall’attività di riscossione magari gestita in modo impreciso o tardivo.

Sembra che spesso il concessionario della riscossione “tenti” di riscuotere alcune cifre senza rispettare tutte le scadenze e le formalità imposte dalle norme.

Di recente (le cancellerie della Cassazione non conoscono sosta!) è stata resa nota l’ordinanza 18224/18 che afferma un principio sacrosanto ma innovativo:

anche la cartella di pagamento deve essere motivata

Sino ad ore tutti i tentativi di eccepire l’irregolarità della cartella di pagamento si scontravano contro l’affermazione: “il ruolo porta un certo importo a debito del contribuente, il concessionario non fa altro che riscuotere quanto a lui delegato, se vi sono lamentele debbono essere rivolte al titolare del credito”.

La fattispecie affrontata dal supremo collegio con l’ordinanza indicata, però è significativa e merita una grande attenzione.

Una società riceve una cartella di pagamento che iscrive a debito determinati importi derivanti da una rettifica automatica della dichiarazione, contenuta in un c.d. “avviso bonario” mai ricevuto dal contribuente.

E’ esperienza comune che quando gli avvisi bonari vengono spediti per posta vi possono essere problemi di consegna o di indirizzo; naturalmente questo difficilmente vale per le notifiche via PEC.

I Giudici di p.za Cavour hanno affermato che in caso di mancata notifica dell’avviso bonario lo stesso deve essere allegato alla cartella di pagamento, perché il contribuente possa prenderne conoscenza, e la mancata allegazione rende nulla per difetto di motivazione la cartella stessa, cancellando quindi la pretesa tributaria.

La statuizione è certamente condivisibile e lineare, ed a questa probabilmente si deve l’affermazione che compare a volte nelle cartelle dove si comunica che qualora il contribuente non avesse ricevuto l’avviso di irregolarità (per gli addetti ai lavori si tratta delle rettifiche ex art 36bis e 36ter del decreto 600) può chiudere la propria posizione andando all’Agenzia per versare il richiesto con sanzioni ridotte.

Un tentativo di mantenere in vita una procedura invece viziata!

Che l’atto amministrativo debba essere motivato è conoscenza comune e condivisa; quindi anche la cartella di pagamento deve indicare perché viene richiesta una certa cifra e quali sono i presupposti del debito; non basta quindi citare un avviso di irregolarità che magari è andato perso ma lo stesso, se non consegnati a suo tempo, deve essere allegato alla cartella.

Certamente si pone il dubbio di come possa il concessionario della riscossione, (Agenzia delle Entrate Riscossione) soggetto diverso ed anche fisicamente separato dall’ente impositore e deputato ai controlli (Agenzia delle Entrate) allegare un atto che non ha emesso, e quindi vi saranno frenetici scambi di informazioni e documenti tra le due Agenzia, ma il diritto alla difesa del contribuente così viene salvaguardato in modo pieno.

Invece di pagine di istruzioni cervellotiche e bollettini raggelanti vi dovranno essere elementi ben più significativi!

Oltre tutto l’obbligo di allegare alla cartella l’avviso di irregolarità omesso lascia facilmente intendere che avverso lo stesso sarà proponibile, anche in sede di ricorso contro la cartella, l’eventuale contestazione nel merito e non solo formale, mentre nel caso di mancanza dell’atto di contestazione allegato il diritto a richiedere l’imposta ed accessori nella maggior parte dei casi sarà prescritto!

Una nuova opportunità per difendersi dalle richieste a volte eccesive del fisco ed una sollecitazione ad esaminare, e far esaminare con puntualità le cartelle di pagamento non appena ricevute per evitare di pagare somme indebite.

 

 

 

Gazzetta, 33 Milano

 

 

34- CLASSIFICHE E RISULTATI, UNA COMPETIZIONE FISCALE.

Un sistema fiscale per funzionare in modo soddisfacente deve contare su due requisiti fondamentali: una semplicità di esecuzione dei vari obblighi e una trasparenza di comunicazione ai contribuenti.

 In un modo segnato da un alto grado di competitività ci si doveva aspettare che arrivasse anche la classifica mondiale della qualità fiscale (2018 International Tax Competitiveness Index) che viene stilata ogni anno dall’istituto di ricerca indipendente Tax Foundation.

La classifica si basa su di una serie di indici che vengono elaborati in modo indipendente e per il quinto anno consecutivo hanno portato l’ESTONIA a meritare il primo posto!

I paesi esaminati sono 35, di dimensioni le più diverse: si va dai piccoli Lussemburgo e Islanda ai colossi come gli Stati Uniti d’America, in tutti i continenti esclusa l’Africa, e il piccolo paese baltico primeggia pressochè in tutti i settori.

Citiamo questo dato perché uno dei fattori rilevanti è la capacità di comunicare ai cittadini, e il nostro paese non brilla certamente per tale caratteristica. A fronte di un decreto legge (119) che entra in vigore immediatamente e deve essere applicato in svariati settori (dichiarazioni integrative, rottamazione ruoli, controversie pendenti la comunicazione ufficiale brilla per la assenza, e il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate oggi 7 novembre ( quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto) candidamente annuncia che sarà pubblicato a breve una guida per la “pace fiscale”.

In attesa di avere istruzioni funzionanti avevamo ritardato la trattazione dei vari aspetti degli interventi possibili, ma attendere oltre non appare opportuno, dato che ci metteremmo alla stessa stregua del mondo fiscale italico che non riesce a comunicare.

Se vi fosse la curiosità di conoscere la posizione dell’Italia in questa classifica mondiale potremmo invitare ad andare a leggere l’articolo di commento comparso su Fisco Oggi (il quotidiano ufficiale dell’Agenzia) del 6 novembre 2018 e constatiamo che la cattiva o reticente comunicazione è prassi diffusa: non viene mai riferito che nella classifica da anni l’Italia occupa il 34° posto, il penultimo, e siamo seguiti solo dalla Francia, stabilmente ultima.

Se dobbiamo vedere il futuro con uno sguardo ottimista possiamo dire che vi è un    ampio spazio di miglioramento, e magari anche la nostra Gazzetta Tributaria può contribuire!

Con cadenza ravvicinata cercheremo di affrontare, quindi, alcuni elementi di novità.

 

 

 

Gazzetta 34, 2018

 

 

35- COMMENTO ALLE NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO.

“Data la cattiva qualità del testo legislativo non assumiamo responsabilità sul contenuto

Tra la fine di ottobre e novembre 2018 la manovra economica voluta dal nuovo governo inciderà pesantemente sul panorama sia legislativo che operativo del sistema fiscale italiano, con il decreto legge 119, già in vigore e gli annunciati nuovi collegati alla legge di bilancio.

Stante la specifica specializzazione dello studio affrontiamo per primo l’aspetto della possibilità di chiusura delle liti pendenti (art.6 D.L.119) segnalando che la norma preannunciata come “PACE FISCALE”, cioè lo sfoltimento del contenzioso tributario in essere si presenta attualmente come un provvedimento di scarsissimo vantaggio per il contribuente.

Sembra di intendere che il presupposto che ha mosso l’azione del legislatore è stato: premesso che il Fisco non sbaglia cerchiamo di ridurre il numero delle controversie.

Se non fosse così sarebbe difficile comprendere perché in caso di vittoria della parte privata in uno o in entrambi i gradi del giudizio viene richiesto al contribuente il versamento di una parte di quel tributo che era stato inizialmente richiesto con un atto di accertamento già bocciato dai giudici!.

La definizione della controversia potrà avvenire con una apposita domanda da presentare entro il prossimo mese di maggio 2019, accompagnata dal versamento di una parte o dell’intero tributo accertato, senza interessi e sanzioni, con eventuale pagamento rateale in cinque anni. 5.

La definizione può essere richiesta solamente dal ricorrente in primo grado, e deve essere ritenuta esclusa ogni azione diretta dell’Agenzia; come si può arguire la definizione non riguarda casi di richiesta di rimborso e ripetizione di tributi versati indebitamente; attualmente la norma riguarda unicamente i tributi erariali propri, con esclusione di quelli armonizzati a livello europeo (Iva all’ importazione per esempio)  ed i tributi locali (IMU; TRARI ecc.)

La definizione, che diviene quindi una vera e propria rinuncia alla vertenza, come indicato deve essere richiesta ed è esclusa ogni forma di automatismo; per questo non sono previste sospensioni o rinvii d’ufficio delle controversie in corso ma deve essere formulata apposita domanda, non vincolante, qualora si ritenesse di poter aderire alla definizione; in questo caso il processo viene sospeso almeno sino al giugno 2019.

Ogni vertenza in essere viene valutata con grande attenzione prima di giungere a conclusioni affrettate, ma, tranne i casi di ricorsi meramente pretestuosi e infondati a suo tempo presentati per motivi dilatori non si vede la convenienza, specialmente in caso di fondate ragioni di opposizione, a riconoscere comunque all’Ufficio accertatore il tributo, o parte di questo, anche in presenza di vittorie nei gradi nei merito.

Oltre tutto, tenuto conto dell’incidenza delle iscrizioni provvisorie a ruolo in pendenza di giudizio, si segnala che la norma attualmente specifica che i versamenti effettuati potranno essere computati in diminuzione delle somme dovute per la definizione, ma non si potrà mai dare luogo a rimborsi

Questi fa si che il contribuente che colpito da un accertamento rilevante e infondato abbia pagato nel tempo un terzo dell’imposta richiesta a titolo provvisorio e magari, dopo la vittoria in primo grado e in appello, per definire la lite dovrebbe rinuncia a tutto quanto versato (è dovuto il 20% del tributo ma anche se ha pagato 1/3 non ha diritto a rimborsi!).

In ogni caso attendiamo i documenti attuativi ufficiali già preannunciati (vedi nota precedente sulla nostra Gazzetta!) per sottoporre a valutazione ogni posizione.

 

 

 

Gazzetta 35, 2018

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