Gazzetta Tributaria Edizione 13/2018 (contributi n. 31-32)

Gazzetta Tributaria Edizione 13/2018 (contributi n. 31-32)

31- METTETE DEI FIORI NEI VOSTRI BALCONI !

Parafrasando il titolo di una vecchia canzone (anni ’60) proponiamo, anche in sintonia con la stagione estiva, un approfondimento del tema dell’agevolazione fiscale per i c.d. “BONUS VERDE”.

Si tratta di un beneficio fiscale riservata  alle  persone fisiche che investono nel rendere più gradevole la propria abitazione con sistemazioni a verde o creazione di coperture a verde o giardini pensili.

L’affermazione riportata permette di delimitare il campo e I’oggetto dell’agevolazione:  non riguarda giardini o parchi in terra: non riguarda immobili strumentali in genere; non riguarda soggetti diversi dalle persone fisiche.

Quindi  solo  i contribuenti  persone fisiche che detengano in base a titolo idoneo un immobile abitativo sia esso I’abitazione principale o una seconda cosa e sostengano per I’abbellimento a verde, compresa la creazione di un giardino pensile (terrazzo piantumato), spese per detto abbellimento dell’ immobile potranno detrarre il 36% detto spesa sostenuta, con un massimo di € 5.000 per ciascuna abitazione e comprese le spese di progettazione, ripartendo la detrazione in dieci anni.

Un modo complicato per affermare che una spesa di cinquemila euro darà un beneficio fiscale (risparmio d’imposta) di 180 euro I’anno per dieci anni.

L’agevolazione  spetta solo per Ie spese sostenute neII’anno 2018 e decorre da detto anno: quindi  la spesa  per  2018 si  può  considerare direttamente  scontata fino a 180 euro, ma eventuali pagamenti di rate effettuati dopo il  31/12/2018 non beneficeranno di alcun recupero.

Trattandosi di bonus  legati al mondo deII’ediIizia vengono richiamate alcune norme già note in merito alle agevolazioni per Ie ristrutturazioni edilizie, ma non vi é I’obbIigo di effettuare i pagamenti con il famoso bonifico parlante con ritenuta, necessario per i lavori edili; la guida delI’ Agenzia delle Entrate ricorda solo che I pagamenti debbono essere tracciabili, ma la norma non impone nulla al riguardo.

Viene specificato che nel caso di utilizzo promiscuo deII’immobiIe per uso professionale ed abitativo (lo studio in casa) la detrazione spetta  per  il 50%, alle stesse condizioni.

Un approfondimento merito di essere svolto in relazione al “titolo idoneo” per cui chi sostiene la spesa detiene I’immobile oggetto della miglioria. Si deve prendere a riferimento I’interpretazione fornita daII’ Agenzia delle Entrate nella propria “Guida alle Ristrutturazioni Edilizie” e quindi anche il bonus verde é spendibile dal familiare convivente che sostengo la  spesa  relativa  ad un  immobile di altro familiare, al convivente di unione civile, al comproprietario di immobile che sostenga interamente la spesa, al promissario acquirente che sia nel possesso  deII’ immobiIe in base a compromesso registrato. Ne consegue che anche il lavoratore autonomo che usi promiscuamente quale ufficio. L’abitazione intestata al  coniuge se sostiene  spese per sistemazione a verde può beneficiare del bonus al 50%.

II beneficio non spetta  per il semplice acquisto di piante, in quanto é richiesta uno “sistemazione” a verde II che presuppone un intervento più complesso: per altro tale intervento può essere documentato con elementi di fatto — é stato realizzato un impianto di irrigazione con fattura deII’idrauIico — e non con la necessito di autorizzazioni.

II beneficio spetta anche pro quota ai condomini per la quota spettante ed effettivamente versata riguardante i miglioramenti a verde delle parti comuni. Richiamiamo I’attenzione sulla necessità deII’effettivo pagamento, dato che I’agevoIazione  opera per  Ie  spese sostenute per cassa, e spesso la  contabilità condominiale segue di mesi delibere e  lavori.

Se questo Fisco amico invoglia a migliorare le città fiorite ben venga!

 

 

 

 

Gazzetta 31, 2018

 

32-  IL FISCO RENDE NERVOSI, ANCHE AL DI LA DELLA CONTABILITA’

Dobbiamo ritenere che sia esatta l’affermazione del titolo, con una concorrenza delle norme tributarie vs. il caffè, almeno data la frequenza con cui la Suprema Corte di Cassazione si dedica all’esame delle problematiche derivante dalla rettifica degli incassi da vendita di tazzine di caffè!

Un commentatore ha richiamato addirittura l’era del tazzinometro!

Il nostro contributo n. 20 di qualche mese fa segnalava che l’ordinanza n. 10207 della Suprema Corte del 2018 aveva stabilito legittima la presunzione di utilizzo di 8 grammi di polvere per ogni tazzina venduta giustificando quindi un accertamenti di maggiori ricavi derivanti dal consumo di polvere di caffè;  il 24 agosto 2018 viene depositata dalla Cassazione una nuova ordinanza, n. 21130, che conferma la validità della presunzione dell’Agenzia sull’utilizzo di 8 grammi per tazza, pur in presenza di una contabilità regolare, dato che il contribuente non aveva fornito nel giudizio di merito una prova contraria dell’effettiva quantità necessaria.

Il quotidiano telematico dell’Agenzia delle Entrate, la voce ufficiale, quindi, del fisco, dedica ben tre pagine al commento della sentenza, confermando quindi che oltre alla dieta mediterranea una prerogativa italica è certamente il caffè espresso.

L’ordinanza citata per altro presenta un significativo interesse perché rappresenta un orientamento particolarmente rigido: in presenza di una contabilità formalmente regolare l’adozione di presunzioni semplici, purchè gravi precise e concordanti può autorizzare l’Agenzia a procedere ad accertamento induttivo cui il contribuente può opporsi solo con prove contrarie riguardanti le singole fattispecie e non già può pretendere lo scardinamento della regolare contabilità.

Quindi dobbiamo aspettarci una serie di presunzioni su tutti gli elementi quantitativi che possono interessare il commercio al minuto (quanto prosciutto c’è in un panino?) e tali presunzioni potranno essere superate solo da specifici elementi oggettivi e non da regolarità formale generalizzata.

In via preventiva in ogni caso sarà opportuno passare al caffè senza caffeina!

 

 

 

Gazzetta 32, 2018

 

 

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