Gazzetta Tributaria Edizione 10/2019 contributi (n.19-20)

Gazzetta Tributaria Edizione 10/2019 contributi (n.19-20)

20- MICIO MICIO BAU BAU

La fatturazione elettronica nel mondo animale

 

Il vostro Gazzettista non è improvvisamente impazzito (anche se le attenuanti sarebbero molte!) ma l’argomento di oggi è lo sconfinamento della privacy fiscale nel mondo animale, o meglio le conseguenze dell’interazione del regime particolare delle fatturazioni elettroniche con le prestazioni degli operatori della Sanità.

Il principio è la difesa della privacy delle persone e  tenuto conto che le attività sanitarie hanno direttamente a che fare con i dati qualificati sensibili questi devono essere fortemente protetti; di fatto le informazioni derivanti dalla fatturazione elettronica sono immagazzinate in un generico contenitore facilmente permeabile da molti soggetti ma i dati sensibili non potranno essere trattati in modo generico e indifeso; quindi le operazioni che hanno come controparte figure del mondo sanitario non devono finire  nel “magazzino elettronico”.

In tale ottica circa un anno fa  il legislatore ha vietato agli operatori sanitari che effettuino servizi sanitari alla persona di emettere fatture elettroniche, ma il documento contabile deve essere solo cartaceo e consegnato all’interessato; addirittura anche le fatture miste, che comprendono cioè sia servizi alla persona che altri servizi, non possono essere elettroniche ma debbono essere analogiche.

Dopo la proibizione ai medici, il divieto è stato esteso anche alle altre figure che effettuano servizi alla persona, infermieri, tecnici, masso-fisio terapisti e così via, sempre nell’intento di salvaguardare al massimo la privacy dei pazienti nei confronti del “grande fratello fiscale”

E quelle persone non umane che sono i nostri amici a quattro zampe?

Nel nostro mondo a volte alienante si afferma che l’animale domestico oramai fa parte integrante della famiglia che lo ospita e quindi, nel rispetto della par condicio anche a questi è stata estesa la difesa della riservatezza!?!

Infatti con la risposta n. 15 del Servizio di consulenza giuridica del 30 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate è stato decretato che anche i Medici Veterinari non possono (è vietato) emettere fatture elettroniche e quindi debbano rimanere nel campo della fattura ordinaria, in quanto elementi del sistema sanitario nazionale, anche se i “pazienti” dei veterinari della fattura cartacea in genere non sanno che fare!

La privacy di FIDO è salva (quella di MICIO era già difesa da lui stesso!) ma riesce veramente incomprensibile giustificare una simile presa di posizione.

I nostri amici a quattro zampe, per altro, sarà bene si preparino ad altre sorprese, dato che la pronuncia citata emessa del servizio di consulenza viene dalla Divisione Contribuenti: a quando la ritenuta sulla ciotola o l’obbligo di dichiarare crocchette e croccantini?

Per altro sappiamo che l’appetito del Fisco è senza limiti!

 

 

Gazzetta 20, 2019

 

 

19- MOLTO RUMORE PER NULLA

La vicenda della comunicazione a ENEA del risparmio energetico.

 

Unendo l’interesse per la propria abitazione alle necessità di salvaguardare l’ambiente e ridurre il consumo di energia una delle agevolazioni fiscali più diffuse è quella del recupero di parte del costo sostenuto nel caso di riammodernamento e miglioramento dell’abitazione con riduzione degli sprechi energetici (il c.d. risparmio energetico).

Come ricordato nella nostra Gazzetta ( n.  8/2019   e  n. 14/2019  ) una legge del 2013 con le modifiche del 2017 impone di presentare all’ENEA (Ente Nazionale Energia), a complemento della documentazione sul bonus fiscale, una dichiarazione tecnica comprovante i lavori effettuati e il miglioramento conseguito, e questo entro una certa scadenza dalla conclusione dei lavori.

La norma sul bonus fiscale è stata prorogata varie volte, tanto che si può considerare pressochè una norma a regime, e da ultimo è stata confermata dalla legge di bilancio 2018, che aveva sottolineato come la  presentazione della dichiarazione tecnica dovesse essere effettuata ad un apposito sito telematico predisposto dall’ENEA entro 90 giorni dalla conclusione del lavoro.

Abbiamo già commentato come l’indicazione di una scadenza, per atro di volta in volta prorogata, avesse poco supporto normativo cogente ed infatti è intervenuta da ultimo l’Agenzia delle Entrate – Direzione Contribuenti – -che con la risoluzione n. 46 dell’aprile 2019 ha posto fine alle preoccupazioni degli operatori.

Due le affermazioni rilevanti: la mancata trasmissione della dichiarazione tecnica non fa decadere dalla fruizione dei benefici fiscali; non è prevista alcuna sanzione in caso di inadempimento.

Quanto sopra riportato deriva dalla consultazione congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle Finanze che hanno concluso come il beneficio della detrazione fiscale non sia condizionato dalla comunicazione ad ENEA (nota 3797/2019 Min. Sviluppo) e per parte sua l’Agenzia delle Entrate ha rilevato come non sia prevista alcuna sanzione in caso di inadempimento dall’obbligo di inviare la comunicazione.

Infatti per evitare una facile contestazione di inutilità la risoluzione ribadisce come la comunicazione all’ENEA sia obbligatoria, ma sottolineiamo noi la sua mancanza è irrilevante, e quindi anche in assenza l’opera è regolare e la detrazione fiscale acquisita.

Come felicemente aveva immaginato Shakespeare seicento anni fa “MOLTO RUMORE PER NULLA”: non per niente il Bardo ha ambientato quella famosa commedia in Italia!

 

 

 

Gazzetta 19, 2019

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