FISCO “AMICO” …… O BIRICHINO? (Gazzetta Tributaria n. 122/2026)

FISCO “AMICO” …… O BIRICHINO? (Gazzetta Tributaria n. 122/2026)

122 – Le interpretazioni distorte a favore dell’Agenzia delle pronunce fiscali, come riportate da FISCO OGGI, possono indurre in equivoco.

 L’Agenzia delle Entrate, necessaria controparte dei contribuenti, tra l’altro esprime il proprio comportamento e attività informativa anche attraverso l’organo ufficiale FISCO OGGI, rivista on line ad accesso libero.

Dato che si tratta della voce ufficiale dell’Agenzia sorprende verificare che a volte le situazioni o le risultanze di azioni vengono presentate in modo distorto e “pro Fisco” anche quando la realtà è difforme.

Questo è il caso della interpretazione pubblicata il 1° settembre 2026 che con il titolo “Il trasferimento di beni produttivi integra una cessione d’azienda” offre un commento alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 20298 del 17 giugno 2026, affermando che la pronuncia della Corte “valorizza l’ipotesi che si tratti di una cessione d’azienda”.

Anni di esperienza suggeriscono al vostro redattore di andare a verificare il testo originale dell’ordinanza citata ed ecco la sorpresa: la vertenza in Cassazione è stata originata dal ricorso dell’Agenzia che era di fatto risultata soccombente nei due gradi di merito (parzialmente nel secondo grado), e la pronuncia su due motivi dell’Agenzia dichiara non fondato il primo e parzialmente fondato il secondo, cassando con rinvio la sentenza di secondo grado.

Quindi siamo ben lungi dal verificare che l’Agenzia ha ragione, che la tesi da questa sostenuta è fondata, che siamo in presenza di un comportamento erroneamente qualificato come successione di atti di cessione di beni, mentre si trattava di una cessione d’azienda; la Corte esprime dubbi sulle prove prodotte e rinvia al giudice di merito la valutazione sull’efficacia di tali prove.

La chiusura dell’articolo di FISCO OGGI: La Corte ha condiviso l’operato dell’Ufficio ….e ha accolto il ricorso dell’Agenzia, appare certamente erronea e fuorviante; la Corte ha invitato il giudice di merito a valutare le circostanze indicate anche dall’Agenzia in secondo grado, e sarà questi a stabilire chi delle parti ha ragione.

Oltre tutto la Corte di Cassazione ha voluto formulare nel testo della pronuncia una sorta di compendio della validità delle presunzioni, e a pag. 6 specifica “L’appellane Agenzia delle entrate riteneva di avere provato…..” dimostrando quindi in motivazione come le ragioni siano ancora tutte da appurare!

Altro che “accolto il ricorso dell’Agenzia!”

Forse potremmo suggerire ai redattori di Fisco Oggi di rivedere l’art. 10 dello Statuto del Contribuente che impone il principio della collaborazione e buona fede nel rapporto tra le parti

Anche la corretta informazione fa parte di tale principio.

Gazzetta Tributaria, n. 122/2026, 02/9/2026

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