FINE SOCIETA’ MAI! (Gazzetta Tributaria 50/2022)

FINE SOCIETA’ MAI! (Gazzetta Tributaria 50/2022)

50 – Anche se la società è cancellata da anni rimane, almeno per un quinquennio, una potenziale responsabilità dei soci secondo una ripetuta interpretazione della Cassazione ribadita anche di recente.

 

Una fondamentale discriminante in materia di garanzia patrimoniale dei soci di società è rappresentata dalla limitazione della responsabilità: tipicamente nella società a responsabilità limitata, così come per le società per azioni, ma anche per le società in accomandita semplice il Codice Civile più volte statuisce che la responsabilità del socio si limita alla quota di denaro (o altre utilità) conferita a capitale.

Per questo si può generalmente parlare di limitazione di responsabilità dei soci, che nella accezione comune vale: ….se andrà male al massimo perderò quello che ho versato…..

L’Agenzia delle Entrate non è di questo avviso, e la Corte di Cassazione conferma l’interpretazione dell’Agenzia, statuendo con la ordinanza n.10678 del 4 aprile 2022 che è legittima l’emanazione di avvisi di accertamento anche dopo che la società sia stata cancellata dal Registro Imprese e che tali avvisi possono essere validamente notificati agli ex soci della società cancellata.

Avanti la Corte Suprema era stato eccepito dai soci di una società cancellata due anni prima che dalla liquidazione non vi era stata alcun riparto, che non erano stati distribuiti utili e che pertanto non poteva essere sollevata alcuna responsabilità per i debiti (anche fiscali) della società a carico di quelli che erano diventati ex soci, estranei al rapporto tributario sociale.

La Suprema Corte ha disgiunto il momento contingente – non avere goduto di riparti di sorta esclude la responsabilità dei soci dal pagare i debiti dell’ente – dalla possibilità che in futuro si presenti qualche situazione favorevole per la società, affermando quindi che il venire meno della società, anche in caso di inesistenza di beni nel bilancio finale, non fa venire meno l’interesse ad agire dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica di tale interesse.

Quindi anche se non eseguibile l’accertamento notificato agli ex soci è valido e rimane quiescente in attesa che si manifesti l’esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio finale ma maturati successivamente.

Questa complessa interpretazione comporta due conseguenze di non poco conto: da un lato se l’accertamento riguardante la “vecchia” società e notificato ai soci è valido deve essere contestato nei termini di legge, per evitare che divenga definitivo!

Dall’altro lato l’uso di attribuire in sede di chiusura della liquidazione ai soci eventuali ipotetici crediti nei confronti del fisco può avere pesanti risvolti negativi, dato che viene da pensare che siano state proprio queste eccedenze di crediti fiscali a sollecitare la pronuncia che abbiamo segnalato.

L’Agenzia non vuole che eventuali riparti avvenuti dopo la cessazione e cancellazione della società dal Registro Imprese possa autorizzare a tralasciare i debiti tributari.

Rimane il dubbio sulla valenza del termine “limitata” attribuito a tante società e forse deve essere fornita una più ampia istruzione ai soci sulle conseguenze della fine società……mai!

Gazzetta 50, 26/05/2022

 

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