FIDARSI È BENE MA …. LA CARTA È MEGLIO! (Gazzetta Tributaria n.112/2023)

FIDARSI È BENE MA …. LA CARTA È MEGLIO! (Gazzetta Tributaria n.112/2023)

112 – La nuova formalità della denuncia del “titolare effettivo” complica inutilmente l’attività dei professionisti ma non porta nulla di proficuo!

 

Quasi non bastassero dichiarazioni, studi di settore, parametri, iscrizioni di tutti i generi la fine del 2023 ci porta anche l’inizio di un nuovo adempimento dichiarativo che certamente provocherà una serie di difficoltà e complicazioni senza nulla aggiungere alla conoscenza della realtà economica italiana.

Infatti entra nella piena operatività l’obbligo di dichiarare al Registro Imprese il titolare effettivo di società di capitali, enti e fondazioni di vario genere, come inizialmente previsto dal D.Lgs. 231/2007 ma che ha trovato le modalità di esecuzione con il D.M. 11 marzo 2022 e con il provvedimento del Ministero delle Imprese pubblicato il 9 ottobre 2023.

In sostanza da quella data vi sono 60 giorni di tempo per dichiarare al Registro Imprese quali sono i titolari effettivi di società ed enti, e tale dichiarazione deve essere redatta su appositi tracciati, trasmessa per file ma soprattutto firmata digitalmente dal dichiarante – il legale rappresentante delle società.

Allo stato attuale non sono ammessi rilascio di deleghe e procure all’intermediario che pure deve trasmettere la dichiarazione.

È facile immaginare lo sconcerto degli studi professionali che dovranno curare la trasmissione dell’informativa senza poter provvedere essi stessi alla comunicazione richiesta, ma dovendo inseguire i singoli amministratori perché abbiano ad apporre la firma digitale, probabilmente solo presso lo studio.

E’ sorprendente che non sia prevista una semplice dichiarazione di conferma delle risultanze sino a ieri utilizzate: la società ha una compagine sociale nota, è stata costituita con un notaio che ha certificato l’identità dei soci; eventuali trasferimenti di azioni o quote devono avvenire con un professionista che accerti l’identità delle parti; non esistono più titoli al portatore eppure si chiede alla fine del 2023 di ribadire chi sono i titolari effettivi delle società, informazione che per altro dalla nascita della società è depositata al Registro Imprese.

Pensare che il mondo sia formato tutto da prestanome appare decisamente fuorviante, così come ritenere che basti chiedere una dichiarazione in più per avere la massima trasparenza!

Ancora, a livello di esasperazione della trasparenza, le istruzioni affermano che tale dichiarazione dovrà essere ripetuta ogni anno, ma potrà essere depositata insieme con il bilancio annuale di esercizio; per altro, dato che è prescritto che per ogni comunicazione venga rilasciata una specifica ricevuta anche nel caso del deposito bilancio è facile prevedere un raddoppio di documenti, magari con il secondo (dichiarazione del titolare effettivo), con firma digitale!

Il tutto viene giustificato con la lotta al riciclaggio del denaro di provenienza illecita, con la lotta alla criminalità e con la necessità di una sempre maggiore trasparenza; come se bastasse una dichiarazione per convincere eventuali trasgressori a redimersi ed evitare comportamenti irregolari.

L’unica certezza che abbiamo è che ancora una volta viene meno il riconoscimento della buona fede degli operatori economici e dei professionisti che li assistono, ma si moltiplicano gli adempimenti per cogliere qualcuno in fallo!

Naturalmente anche questi obblighi dichiarativi, che hanno la propria origine in un provvedimento di quindici anni fa, richiedono esecuzioni brucianti, e la denuncia del titolare effettivo dovrà essere presentata entro l’11 dicembre!

Non ci stupiremmo di una correzione in itinere.

 

Gazzetta Tributaria 112, 13/10/2023

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