FALLIMENTO DEL DEBITORE E RETTIFICA IVA: ANCHE L’AGENZIA SI CORREGGE (Gazzetta Tributaria 34/2022)

FALLIMENTO DEL DEBITORE E RETTIFICA IVA: ANCHE L’AGENZIA SI CORREGGE (Gazzetta Tributaria 34/2022)

34 – Con una recentissima risposta ad interpello l’Agenzia attenua la rigidità delle norme IVA sulle note di variazione da fallimento.

 

Come avranno notato i nostri lettori la problematica delle perdite su crediti, delle conseguenti variazioni IVA e dei requisiti formali per la loro validità occupa molti interpreti e richiede attenzioni puntuali, specialmente in questo periodo di economia perturbata.

Il recupero dell’IVA su crediti vantati nei confronti di debitori sottoposti a procedure concorsuali incapienti si trasforma per il creditore in una attenuazione della perdita a spese dell’Erario, e quindi è giustificata la massima attenzione.

Come abbiamo sottolineato nei precedenti interventi (Gazzetta Tributaria 7 e 22 del 2022) la validità della nota di variazione richiede una serie di requisiti formali, primo tra tutti l’esistenza del credito alla data della procedura e l’insinuazione al passivo.

La risposta ad interpello n. 181 del 7 aprile 2022 affronta il problema della mancata insinuazione al passivo sia per ignoranza della apertura della procedura fallimentare sia per incapienza totale ex art 102 L.F.

L’Agenzia, vista anche l’interpretazione resa dalla Corte di Giustizia UE nel 2020, corregge il proprio tiro inizialmente intransigente e riconosce che nel caso di procedura conclusa con dichiarazione di mancanza di attivo da liquidare anche la mancata insinuazione al passivo del fallimento, che avrebbe comportato un onere senza alcuna prospettiva di recupero, non costituisce ostacolo all’emissione della nota di variazione.

Viene ribadito che questa facoltà di rettifica è comunque subordinata all’esistenza del credito al momento di apertura della procedura (il credito non deve risultare prescritto alla data del fallimento, e mentre il periodo fallimentare costituisce una interruzione della prescrizione così non è per il concordato preventivo) ed alla esistenza di una idonea documentazione.

Quindi anche in caso di inattività sarà possibile, in certe circostanze, recuperare l’IVA!

Secondo quella consuetudine di informazione “pro domo sua”, però, FISCO OGGI, la rivista on line dell’Agenzia nel numero del 7 aprile distorce la portata del loro stesso interpello, titolando: “Fallimento “infruttuoso”? Niente scuse per il creditore” facendo intravedere la definitività assoluta della perdita mentre, come abbiamo visto la portata della risposta è certamente più possibilista!

Anche l’interpretazione delle risposte, quindi, deve essere attentamente vagliata secondo la teoria del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. E in questi casi a vuotarsi sono le tasche del contribuente!

 

Gazzetta 34, 08/04/2022

 

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