EVENTO SORPRENDENTE: LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE APPLICATO SPONTANEAMENTE DALL’AGENZIA!(Gazzetta Tributaria n.65/2022)

EVENTO SORPRENDENTE: LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE APPLICATO SPONTANEAMENTE DALL’AGENZIA!(Gazzetta Tributaria n.65/2022)

65-Oltre a tante critiche deve essere notato come primizia il caso in cui, forse per evitare contestazioni e ricorsi, l’Agenzia Delle Entrate interviene direttamente differendo un termine di esecuzione di una dichiarazione secondo l’art.3, comma 2 dello Statuto.

 

 

Effettivamente a saper leggere le carte nel complicato e farraginoso mondo tributario le sorprese non finiscono mai!

Riassumiamo la situazione: il decreto legge n.4/2022 (Sostegni) tra l’altro ha istituito un credito d’imposta per strutture turistiche e gestori di piscine che pagano un canone di locazione per gli immobili d’impresa.

Il riconoscimento del contributo era legato all’approvazione della Commissione Europea (in quanto considerato aiuto di Stato) che ha stabilito tra l’altro, confermando la norma, che erano agevolabili i canoni pagati sino al 30 giugno 2022.

Con provvedimento dell’Agenzia, pubblicato il 30 giugno 2022 (l’ultimo giorno, quindi, anche se l’assenso della CEE era dei primi di maggio) è stato approvato il modello di autodichiarazione per i canoni agevolabili, corrisposti entro il 30 giugno stesso e da inoltrare dall’11 luglio.

L’Agenzia si è accorta che veniva richiesto al contribuente un adempimento al limite dell’impossibile: dichiarare nel modulo approvato il 30 giugno i canoni pagati sino a quella data, e ricordando che l’art.3 dello Statuto del Contribuente impone un periodo di comporto di sessanta giorni per l’adozione di modelli e dichiarazioni, recependo le lamentele della stampa specializzata, in autonomia ha disposto che i modelli approvati il 30 giugno potevano essere presentati validamente sino al 29 agosto 2022.

Viene così rispettato quel periodo di tregua che la legge impone ma che solitamente viene trascurato (effettivamente lo Statuto non esplicita che il mancato rispetto di questo termine comporta la nullità di atti e simili, come invece prevede l’art.12 per il termine per le osservazioni ai verbali), e questo è avvenuto sua sponte!

Inoltre questa vicenda vede anche la comparsa sullo scenario dell’informazione di un nuovo tipo di provvedimento: la FAQ con la quale è stato stabilito il nuovo termine di presentazione.

Quindi leggi, decreti, regolamenti, risoluzioni, comunicati stampa ed ora risposte alle domande(FAQ) devono essere tutte considerate fonti normative!, in attesa che divengano tali anche i Tweet e le “voci di corridoio”; il difficile sarà poter trovare e dimostrare queste nuove forme di provvedimenti, perché non esiste una Gazzetta Ufficiale o un Bollettino per le voci!

 

 

 

Gazzetta 65, 13/07/2010

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