ERRORE VENIALE: UN SOLO ACQUISTO SBAGLIATO NON SCARDINA LA CONTABILITA’ Smentendo i giudici di merito la Corte di Cassazione afferma che l’inattendibilità della contabilità deve avere riguardo anche al rilievo oggettivo dell’errore. (Gazzetta Tributaria Edizione 50/2021)

ERRORE VENIALE: UN SOLO ACQUISTO SBAGLIATO NON SCARDINA LA CONTABILITA’ Smentendo i giudici di merito la Corte di Cassazione afferma che l’inattendibilità della contabilità deve avere riguardo anche al rilievo oggettivo dell’errore. (Gazzetta Tributaria Edizione 50/2021)

50 – Smentendo i giudici di merito la Corte di Cassazione afferma che l’inattendibilità della contabilità deve avere riguardo anche al rilievo oggettivo dell’errore.

 

A volte la storica figura di Torquemada (l’inflessibile inquisitore spagnolo medioevale) riprende vita nel comportamento dell’Agenzia delle Entrate, travolta da furia colpevolista, ma interviene la Cassazione per ricondurre a ragione una vicenda eccessiva.

Questa è la sintesi della situazione affrontata dalla Suprema Corte con l’ordinanza 20149 del 15/07/2021 che stigmatizza l’eccesso giustizialista a cui a volte assistiamo.

I fatti sono abbastanza emblematici: nell’anno 2007 una società registra in contabilità acquisti per poco meno di 12mila euro da un soggetto rivelatosi inesistente; a seguito di verifica l’Agenzia, rilevando quanto indicato, dichiara la contabilità complessivamente inattendibile e procede ad accertamento induttivo sia per le imposte dirette che per l’IVA; le Commissioni Tributarie di merito, primo e secondo grado, respingono le doglianze del contribuente e confermano l’accertamento induttivo.

Interviene la Corte di Cassazione, cui si è rivolta la società accertata, per affermare un principio che a prima vista apparirebbe ovvio: la norma invocata dall’Agenzia, l’art.39, secondo comma, lett.d) del D.P.R. 600/73 prevede che la contabilità possa essere considerata inattendibile quando “le omissioni e le false o inesatte indicazioni …” utilizzando il plurale per ribadire che deve esistere un complesso di circostanze importanti tali da travolgere l’intero complesso contabile.

Non basta una sola irregolarità, sia pure penalmente rilevante al superamento di certe soglie, per poter demolire un intero sistema contabile, specialmente se, come nel caso de quo, la posta irregolare incide per lo 0,54% del fatturato della società in quell’anno e riguarda un solo fornitore.

Anche a detta della Cassazione, quindi, un singolo errore di scarsa significatività (circa il mezzo per cento del fatturato!) non può rappresentare, da solo, quel complesso di circostanze così “gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili le scritture contabili”.

Speriamo che nel sempre citato (ma spesso non attuato) clima collaborativo dei rapporti tra Agenzia e contribuenti ci si ricordi, come fa la pronuncia in commento, che l’epoca di Torquemada ha fatto il suo tempo!

 

Gazzetta 50, 03/08/2021

 

No Comments

Post A Comment