ERRORE SULL’IMPOSTA E OMESSO VERSAMENTO: DUE SANZIONI SONO TROPPE! (Gazzetta Tributaria 4/2022)

ERRORE SULL’IMPOSTA E OMESSO VERSAMENTO: DUE SANZIONI SONO TROPPE! (Gazzetta Tributaria 4/2022)

4 – Due sentenze di Cassazione, a distanza di circa un anno una dall’altra, ribadiscono che l’omesso versamento conseguente a dichiarazione infedele non è una seconda violazione e basta una sola sanzione!

La rigidità della norma sanzionatoria tributaria trova uno spiraglio di attenuazione dalla lettura di due pronunce della Cassazione, oltre tutto rese a distanza di oltre dodici mesi una dall’altra a conferma dell’orientamento, che affermano a chiare lettere quello che appariva scontato a livello di buon senso ma che poteva sembrare obbligato dalla norma irrigidita.

Intendiamo riferirci alla applicazione congiunta delle sanzioni di infedele dichiarazione e tardivo versamento alle fattispecie per cui il secondo segue necessariamente il primo e non può essere comunque evitato.

Il caso affrontato vede una cooperativa che versa IRAP con aliquota agevolata; a seguito di interpello corregge il versamento e corrisponde, con sanzioni ridotte, la differenza.

Dopo un certo tempo l’Agenzia mette a ruolo anche la sanzione per tardivo versamento perché quanto versato con dichiarazione era erroneamente quantificato ed è stato successivamente corretto.

Due sanzioni per l’unico errore: applicando una aliquota errata ho presentato una dichiarazione infedele ed ho versato quanto risultava in dichiarazione; con ravvedimento ho corretto il versamento con le sanzioni per infedele dichiarazione, e nominalmente questo versamento risultava in ritardo rispetto alla scadenza nominale della dichiarazione!

La Cassazione, richiamando anche un recente precedente, ha stabilito con la sentenza n.483 del 11/01/2022 che l’infedele dichiarazione (indicazione di una imposta inferiore a quanto dovuto alla fine) non può che comportare il versamento di quanto dichiarato e quindi la sanzione del tardivo versamento (dopo il ravvedimento verso, tardi, il giusto con sanzioni) è assorbita da quella per l’infedele dichiarazione.

L’Agenzia ha affermato che le due sanzioni sono concorrenti e non assorbibili, ma questo non è stato il convincimento della Cassazione che ha espressamente citato in materia anche una precedente sentenza riguardante l’IVA (n.27963 del 07/12/2020) che in una fattispecie analoga ha escluso l’applicabilità di entrambe le sanzioni.

L’insistenza dell’Agenzia (novello Torquemada del fisco che vuole moltiplicare le pene!) non trova quindi spazio, e viene talvolta il dubbio che in via Giorgione a Roma – Direzione Generale dell’Agenzia – non ci si ricordi che lo Statuto del Contribuente impone la buona fede e la collaborazione quali cardini del rapporto tra contribuenti e Amministrazione: non duplicare le sanzioni sarebbe una buona applicazione!

Se per caso la nostra segnalazione fa scoprire che vi è stata una duplicazione della sanzione ricordiamo che il contribuente ha mediamente 48 mesi di tempo per la richiesta di rimborso dei versamenti indebiti; potrebbe valere la pena di effettuare una verifica.

 

Gazzetta 4, 19/01/2022

 

No Comments

Post A Comment