DUE PESI E DUE MISURE – LA FORMA E LA SOSTANZA DEI DOCUMENTI CONTABILI TRA IVA E IRES (Gazzetta Tributaria 31/2022)

DUE PESI E DUE MISURE – LA FORMA E LA SOSTANZA DEI DOCUMENTI CONTABILI TRA IVA E IRES (Gazzetta Tributaria 31/2022)

31 – Una recente sentenza della Corte di Cassazione afferma il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti anche in relazione a fatture non registrate.

 

In questi primi mesi del 2022 per due volte abbiamo affrontato il problema della rilevanza della forma sulla sostanza del comportamento concludente, ricordando come il mondo tributario sembrasse legato ad un rigido formalismo (Gazzetta Tributaria n. 21 e n.27).

L’approfondimento delle varie problematiche porta ad esaminare una sentenza recente della Corte di Cassazione, del gennaio di quest’anno n.143/2022 del 05/01/2022 che sovverte questo dato e questo comportamento considerato assodato.

L’IVA sugli acquisti è detraibile anche se le fatture di acquisto non sono state registrate nella contabilità IVA.

La narrazione della vicenda richiama una situazione del 2009 di registrazione delle fatture di acquisto di una società su di un programma realizzato dalla società stessa e non sui tradizionali, formali, registri IVA; l’accertamento dell’Agenzia aveva considerato indetraibile l’IVA sugli acquisti e comminato le sanzioni per violazioni contabili, pur se gli acquisti erano stati indicati nella tempestiva dichiarazione IVA per l’anno in esame.

La fase di merito si era conclusa con la società vittoriosa, e l’Agenzia ricorre in Cassazione per far dichiarare indebite le detrazioni e dovute le relative sanzioni.

Con la sentenza in commento la Corte ha confermato il diritto alla detrazione dell’IVA “a monte” anche in assenza della registrazione delle fatture di acquisto, con una ampia citazione di precedenti della Corte di Giustizia comunitaria che attribuiscono prevalenza alla situazione sostanziale. Fino dagli anni ’90 la Corte di Giustizia aveva sottolineato come “il diritto alla detrazione dell’IVA a monte spetta se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti e poi nel 2019 ha affermato che “esistono due sole fattispecie nelle quali l’inosservanza di un requisito formale può comportare la perdita dell’IVA” e cioè se si tratta di una frode fiscale o se è stato impedito di verificare il rispetto dei requisiti sostanziali.

Data la premessa nella sentenza in oggetto viene assorbita anche la contestazione della mancata registrazione degli acquisti sul formale libro IVA e non solo su di un programma privato della società contribuente.

Precisa la Corte che il riconoscimento della legittimità del diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti non esime dalla applicazione della sanzione per violazione formale.

La Corte formula una interessante trilogia di situazioni sanzionabili: le violazioni possono essere sostanziali, formali o meramente formali (tipico bizantinismo, retaggio quasi del catechismo!).

La violazione è sostanziale se incide direttamente sulla base imponibile o sul versamento dell’imposta;

la violazione è formale se può pregiudicare le azioni di accertamento e verifica, pur non interferendo con la dimensione dell’imposta;

la violazione è meramente formale quando non pregiudica l’esercizio dell’attività di accertamento e non interferisce con la determinazione della base imponibile o il versamento del tributo.

Solo queste ultime sanzioni (meramente formali) possono essere dichiarate non dovute in base all’art.10 dello Statuto del Contribuente, e quindi la sentenza in esame rinvia ad altra sezione della CTR Lombarda per la determinazione (eventuale) delle sanzioni, fermo restando il diritto alla detrazione dell’IVA.

Quindi, quanto meno ai fini IVA, una pragmatica scelta della Cassazione: se le operazioni sono vere, sono riscontrabili e riguardano fattispecie riferibili all’impresa la detrazione dell’IVA a monte spetta sempre, a prescindere dalle formalità di registrazione dei documenti (altro problema è se gli acquisti non erano stati neppure indicati in dichiarazione).

Un momento di chiarezza che non possiamo che sperare si allarghi a tutte quelle situazioni in cui i vincoli formali, a volte anacronistici, limitano e danneggiano i contribuenti.

Sarà compito dell’interprete coordinare questa pronuncia con le norme sulle imposte dirette, ben diverse!

 

Gazzetta 31, 30/03/2022

 

No Comments

Post A Comment