DOPPIA RINUNCIA E L’IVA RITORNA UTILIZZABILE! (Gazzetta Tributaria n.92/2023)

DOPPIA RINUNCIA E L’IVA RITORNA UTILIZZABILE! (Gazzetta Tributaria n.92/2023)

92-Una risposta “tardiva”, con un percorso labirintico, propone una soluzione per il recupero dei crediti IVA a suo tempo compensati male.

 

La risposta ad interpello n. 422 del 30 agosto 2023 suggerisce due considerazioni di forma e di merito sulla difficoltà per il contribuente di riscontrare un comportamento “equo” del Fisco (Gazzetta Tributaria n. 88/23).

Per la forma la risposta, che più sotto approfondiremo, è tardiva perché lo Statuto dei Diritti del Contribuente specifica, all’art.6, c.3 che le istruzioni dell’Amministrazione finanziaria debbano essere diffuse almeno 60 giorni prima della scadenza di qualunque adempimento, e l’interpello citato si riferisce alla scadenza del 30 settembre (2 ottobre) per la chiusura agevolata delle controversie tributarie.

Quindi siamo davanti ad una violazione del normale intervallo di approfondimento e valutazione per decidere se dare corso o meno ad una procedura; proprio per questo viene previsto un termine ragionevole (anche se due mesi a volte potrebbero essere insufficienti); ma una risposta che esce il 30 agosto, quando la maggior parte delle strutture operative e professionali è ancora in ferie, e potrà prenderne visione solo la settimana successiva, mina quel concetto di equità strombazzato dal direttore Ruffini.

Per il merito contenuto della risposta, poi, affronta un problema che appare creato dai migliori burocrati bizantini!

In sintesi la fattispecie è questa: una società utilizza in compensazione un credito IVA oltre i limiti previsti; viene emesso l’atto di recupero che è stato impugnato, nel 2022, dalla società.

Siamo quindi  in presenza di una controversia pendente al 1° gennaio 2023 e quindi definibile secondo le norme agevolate della legge 197/2022.

La società che propone l’interpello chiede se definendo la lite (con il pagamento di una parte o di tutta l’imposta recuperata) senza sanzioni e interessi viene ripristinato il credito esistente nell’anno de quo.

Con un percorso complicato l’Agenzia afferma che per ripristinare il credito malamente utilizzato si deve prima versare l’imposta richiesta e rinunciare alla lite (e non definire); poi definire la lite che residuerà solo per sanzioni e interessi e verrà chiusa a zero(!); infine riportare il credito così generato (vi è stato il versamento) nella dichiarazione IVA per il 2023 (specifica anche alla riga VL40) e utilizzarlo.

Dal punto di vista finanziario vi sarà certamente la complicazione di dover versare subito e interamente il credito controverso, recuperabile solo dopo quasi un anno; dal punto di vista formale non si capisce come possa essere pronunciata una definizione agevolata di una lite preventivamente rinunciata (!); forse a fronte della rinuncia sarebbe stato più collaborativo che venissero cancellate direttamente sanzioni e interessi!

Invece così si chiede una doppia rinuncia (prima con il versamento dell’IVA e poi con la definizione di quello che resta della lite pendente!) per la felicità dei cultori del FISCO BIZANTINO!

 

Gazzetta Tributaria 92, 04/09/2023

No Comments

Post A Comment