DOPO CICCIOLINA ANCHE L’IVA COLPISCE LE PORNO STAR MA L’AGENZIA SI VERGOGNA. (Gazzetta Tributaria n.53/2023)

DOPO CICCIOLINA ANCHE L’IVA COLPISCE LE PORNO STAR MA L’AGENZIA SI VERGOGNA. (Gazzetta Tributaria n.53/2023)

53-Il mondo dell’erotismo non conosce limiti, e l’Agenzia delle Entrate deve occuparsi anche dei servizi erotici on line!

 Negli anni ’80 Cicciolina ha portato quel mondo velato delle porno stars in Parlamento, ora è la rete Web che accende le luci della ribalta sugli spettacoli osé! e costringe l’Agenzia delle Entrate a prendere posizione in materia di IVA e prestazioni erotiche, ma con un po’ di imbarazzo!

Il giorno 10 maggio 2023 è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la risposta ad interpello n. 322 che affronta il problema dell’assoggettamento ad IVA dei corrispettivi pagati dallo spettatore per assistere a spettacoli erotici diffusi in abbonamento on-line da una società produttrice non residente.

Forse la scabrosità dell’argomento, o l’insicurezza della posizione assunta ha suggerito all’Agenzia di oscurare, dopo poco, detta risposta e andando ora sulla raccolta delle risposte del 2023 si rileva che al n. 322 viene riportato: “in fase di oscuramento per refusi”! (tipico esempio della mano ritirata dopo il colpo!).

a particolarità della risposta emanata (ne siamo in possesso) e poi oscurata è data dallo specifico argomento, perché dal punto di vista tributario la conclusione cui giunge l’Agenzia è lineare e condivisibile: si tratta di una prestazione di servizio di intrattenimento (è indubitabile!) regolata dall’art. 7 quinques della legge IVA, se il fornitore del servizio non è situato nel territorio dello Stato l’imponibilità è comunque del luogo di utilizzo del servizio, e quindi quello del consumatore finale – cliente.

Non rileva la residenza del produttore e di chi rende la prestazione.

Dato che tali servizi, come si evince dalla domanda formulata dal produttore, vengono acquistati con abbonamenti e/o acquisto di crediti da parte del consumatore il corrispettivo di tali servizi dovrà scontare l’IVA.

Pudicamente la conclusione dell’Agenzia viene dichiarata non rilevante per l’eventuale acquisto di tali servizi da un soggetto IVA, certamente nel senso che comunque l’imposta non potrebbe essere detraibile!

Immaginiamo lo sconcerto del direttore dell’Agenzia cui tale quesito è stato rivolto, magari con allegato il campione del servizio svolto!

Anche il Fisco, a volte, può fare sorridere, e non comprendiamo perché la risposta debba essere oscurata!

Gazzetta Tributaria 53, 11/05/2023

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