DIETRO LA LAVAGNA! (Gazzetta Tributaria n.38/2024)

DIETRO LA LAVAGNA! (Gazzetta Tributaria n.38/2024)

38 – Tra le righe questo è il senso della bocciatura della normativa nazionale in materia di “società di comodo” da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

 

Forse il fatto che oramai la lavagna, quell’imponente lastra nera che costituiva l’arredo necessario per ogni aula della scuola degli anni 50/70 sia stata sostituita da diabolici strumenti elettronici rende meno tangibile la bocciatura che la Corte di Giustizia della Comunità ha comminato all’Italia con la sentenza C-341/22 del 7 marzo 2024, ma la sonora brutta figura rimane, e tra l’altro potrà avere risvolti anche pratici per tanti anni a seguire.

La Corte Comunitaria, e ricordiamo che in base all’ordinamento unionale le sentenze della Corte sono immediatamente applicabili anche nello Stato destinatario della pronuncia, ha bocciato senza possibilità di ripresa la disciplina sanzionatoria per le società di comodo, quelle società che la normativa nazionale penalizzava perché non avevano raggiunto dimensioni di fatturato e/o di utile come ipotizzato da determinati parametri teorici stabiliti a tavolino dall’Agenzia.

La disciplina delle c.d. “società di comodo” ha turbato l’attività di operatori e consulenti negli ultimi decenni, vittime della “paura” che la costruzione societaria si prestasse per chissà quale elusione inventata da diabolici consulenti (è sempre colpa del commercialista!) e non fosse, invece, una necessità delle operazioni economiche che magari situazioni contingenti rendevano temporaneamente non profittevoli.

Alle distorsioni in materia di imposte dirette si accompagnava il divieto, per le “società di comodo”, di dedurre normalmente l’IVA sugli acquisti dall’IVA sulle vendite.

Proprio questo aspetto è stato portato all’attenzione della Corte del Lussemburgo che con la sentenza indicata ha bocciato, senza possibilità di rettifica, la normativa italiana, nel senso che l’interpretazione che viene data alla normativa comunitaria è che la stessa non può negare la qualifica imprenditoriale, con tutte le conseguenze ordinarie, se non vengono raggiunti certi parametri di fatturato, e pertanto non si può privare il soggetto che effettua operazioni normalmente commerciali del diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni attive.

I termini che abbiamo usato sono esattamente quelli della sentenza della Corte di Lussemburgo, a dimostrazione che non vi sono dubbi sulla totale bocciatura, senza appello, del sistema italiano di penalizzazione delle c.d. “società di comodo”.

Si torna, finalmente, alla libertà di scelte dell’imprenditore che può affrontare i rischi di impresa in autonomia senza dover essere condizionato dalla detraibilità dell’IVA sugli acquisti.

Purtroppo questa sentenza viene alla luce a riforma tributaria già avviata, ma siamo fiduciosi che una mente raffinata come il vice ministro Maurizio Leo troverà il modo di recepire i principi nella nuova costruzione delle norme fiscali.

Altrimenti vi sarà una valanga di contestazioni e di ricorsi da travolgere il sistema che si sta avviando!

 

Gazzetta Tributaria 38, 20/03/2024

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.