DIALOGO TRA SORDI Quando non esiste collaborazione tra Agenzia e contribuente la condizione di questo assomiglia a quella di un suddito. (Gazzetta Tributaria Edizione 13/2021)

DIALOGO TRA SORDI Quando non esiste collaborazione tra Agenzia e contribuente la condizione di questo assomiglia a quella di un suddito. (Gazzetta Tributaria Edizione 13/2021)

13 – Quando non esiste collaborazione tra Agenzia e contribuente la condizione di questo assomiglia a quella di un suddito.

 

Questa nota vuole evidenziare, partendo da un fatto reale e seguito da chi scrive, la necessità urgente di dialogo costruttivo tra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini, specialmente in campo tributario.

Quando non vengono pagate le cartelle esattoriali (termine non più attuale ma ci riferiamo a circa 15 anni fa!) l’Agenzia della Riscossione notifica una intimazione di pagamento che spesso riassume molti atti (cartelle o liquidazioni o accertamenti esecutivi) scoperti.

Anche l’intimazione rappresenta un atto di riscossione e quindi è suscettibile di impugnazione sia per vizi propri dell’atto che per eccepire eventuali prescrizioni o altre manchevolezze.

Quando ci si riferisce a eventi lontani nel tempo può capitare che in successivi intimazioni vengano duplicati gli atti richiesti (una cartella insoluta viene sollecitata con una prima intimazione e successivamente anche in un secondo atto).

E’ capitato che in una intimazione comparisse una cartella di pagamento successivamente annullata dalla sentenza della competente Commissione perché prescritta.

Con un’altra intimazione di pagamento, un anno dopo, veniva nuovamente richiesto il pagamento della cartella già impugnata e annullata, e questo costringeva il contribuente a presentare un altro ricorso.

Pur avendo evidenziato in tutti gli atti la duplicazione della richiesta originaria, l’Agenzia delle Entrate Riscossione non è intervenuta nei fatti ma non trovava niente di meglio che replicare lamentando davanti ai giudici, con evidente tono di deprecazione, purtroppo l’abitudine da parte dei contribuenti di impugnare qualsiasi atto di riscossione…”

E’ colpa del contribuente che impugna atti errati il fatto di averli evidenziati, e non di chi li emana; vi è un ideale istituto dell’autotutela che consente all’Agenzia di procedere direttamente a correggere eventuali errori, ma invece si lamenta la litigiosità di controparte che pretende di non pagare due volte accettando in silenzio l’errore.

Il fatto che la cartella fosse duplicata è un particolare che passa in secondo piano, mentre prevale l’irritazione per l’evidenziazione di un errore che un semplice intervento in autotutela avrebbe potuto sanare.

Vuol dire che prevale la contrapposizione di dialogo tra sordi e non l’applicazione dell’auspicio dello Statuto del Contribuente (art.10) “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.

Non possiamo che sperare in una campagna di sensibilizzazione all’ascolto per uscire dallo stato di suddito!

 

Gazzetta 13, 11/03/2021

 

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