DEFINIZIONE LITI PENDENTI: QUANTO PAGATO PUO’ ESSERE ANCHE PERSO? (Gazzetta Tributaria n.87/2023)

DEFINIZIONE LITI PENDENTI: QUANTO PAGATO PUO’ ESSERE ANCHE PERSO? (Gazzetta Tributaria n.87/2023)

87 – L’azione di pignoramento presso terzi della Agenzia Riscossione può rendere meno conveniente la definizione.

 

Nella complicazione delle varie situazioni di fatto che le circostanze quotidiane sanno presentare una in particolare riguarda gli atti esecutivi dell’Agenzia della Riscossione le possibilità di definizione agevolata della lite tributaria.

Il caso che è stato sottoposto all’Agenzia delle Entrate e che ha provocato la risposta ad interpello n. 349 del 19 giugno 2023 riguarda una impugnativa di avviso di accertamento che ha svolto i due gradi di giudizio nel merito e pende in Cassazione; a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, sfavorevole al contribuente, la Riscossione ha emesso cartella per l’intero importo dovuto con accessori; successivamente ha proceduto al pignoramento presso un istituto di credito dell’intero importo portato dalla cartella.

Anche se la legge di bilancio 2023, con la prospettata definizione delle liti pendenti (commi da 186 a 205) consentirebbe di definire la controversia con il versamento, al massimo, della sola imposta dovuta e con una agevole rateizzazione, il pagamento effettuato dal terzo pignorato per l’intero importo della cartella rischia (anzi certamente) di rendere marginale la definizione.

Infatti il comma 196 della legge vieta di procedere alla restituzione di somme versate in relazione alla controversia definita anche se eccedenti rispetto al totale dovuto in sede di agevolazione.

Questo viene confermato dall’Agenzia con la risposta citata anche se il pagamento non è stato effettuato dal debitore, ma da un terzo e anche se il debitore aveva intimato di non procedere al pagamento.

L’Agenzia afferma la preminenza della situazione in fatto rispetto a quanto sarebbe dovuto a seguito della definizione, e il divieto di restituzione dell’eccedenza assume dimensione definitiva.

Ma allora, quando sia pure a seguito di pignoramento, l’intera cartella è stata pagata non esiste la convenienza alla definizione se non, eventualmente, per la cancellazione delle spese di lite a cui si sia stati eventualmente condannati nelle sentenze di merito.

Ben poca cosa rispetto all’abbuono di sanzioni e interessi, che vengono cristallizzate nel debito dal pagamento effettuato dal terzo pignorato: sono perse!

Un aspetto marginale e non molto frequente ma che merita una certa attenzione.

 

Gazzetta tributaria 87, 02/08/2023

 

La GAZZETTA TRIBUTARIA e il suo staff ricaricano le batterie e tornano a fine agosto!

Buone ferie

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