DEFINIZIONE LITI PENDENTI NEL 2023: COPIONE GIA’ VISTO! (Gazzetta Tributaria n.7/2023)

DEFINIZIONE LITI PENDENTI NEL 2023: COPIONE GIA’ VISTO! (Gazzetta Tributaria n.7/2023)

7-Torniamo con migliore precisione all’esame della possibilità di definizione agevolata delle liti pendenti, già delineata nel n. 111/2022 della Gazzetta.

 

 

L’intento di smaltire il contenzioso tributario sembra voglia accelerare i tempi di attuazione della Finanziaria 2023 (legge 197/2022)

Come abbiamo giù ricordato nell’anno 2022 sono stati varati due provvedimenti che dovrebbero indurre i contribuenti litigiosi a rinunciare alle cause in corso, definendo le controversie.

Il primo ( art.5 Legge 130/22) vede scattare al 16 gennaio 2023 lo sbarramento totale: la chiusura delle controversie  avanti la Corte di Cassazione pendenti entro la data del 17 ottobre ed aventi come controparte l’Agenzia delle Entrate deve essere realizzata con domanda e versamento entro il 16 gennaio 2023 (il15 è domenica), con significativi sconti a seconda dei risultati dei gradi del giudizio di merito ma con pagamento di quanto dovuto in un’unica soluzione, sempre entro il 16 gennaio 2023.

La limitata platea delle vertenze potenzialmente interessate a questa definizione riduce l’impatto mediatico del decreto, che però rappresenta una circostanza di rilevante convenienza nel caso ci si trovi nelle circostanze indicate dai limiti quantitativi; forse proprio per questo la dimensioni delle cause definibili è oggettivamente circoscritta a dimensioni contenute.

 

Ben più ampia la platea dei potenziali interessati alla definizione delle controversie pendenti come delineato dalla legge finanziaria 2023.

La disciplina è contenuta nei commi da 186 a 204 della legge, e ricalca pressochè interamente quanto proposto quattro anni fa dal D.L. 119/2018 all’art.6.

Siamo in presenza di una sostanziale cancellazione di sanzioni e interesse per tutti i giudizi che hanno come parte, anche insieme con altre, l’Agenzia delle Entrate, e dovrà essere presentata apposita domanda entro il 30 giugno 2023, con pagamento della prima rata dell’importo dovuto; come nel 2018 l’intero importo dovuto potrà essere ripartito fino a venti rate trimestrali di pari importo (fino alla metà del 2028).

Anche le percentuali di abbattimento dell’imposta dovuta in caso di successo parziale del contribuente sono identiche a quelle stabilite nel 2018, e quindi ci si può ragionevolmente riferire alla circolare esplicativa che è stata emanata nell’aprile 2019 (circolare n.6/2019) per cercare di comprendere meglio la portata della proposta sanatoria.

Intanto si nota come l’invito a cessare la lite venga reso appetibile dalla affermazione che si considera lite pendente, e quindi agevolabile, quella che ha visto notificare il ricorso, o l’appello o simili, alla controparte prima dell’entrata in vigore della legge (anche il giorno prima), senza che sia richiesto di rispettare i termini per l’iscrizione a ruolo della causa!

Più è amplia la platea più potranno esser definiti i procedimenti, e tutto sommato l’ammontare del tributo è salvo, perché vengono abbuonate sanzioni e interessi!

 

 

 

Inoltre la stessa Agenzia nella citata circolare afferma apertis verbis che anche ricorsi potenzialmente improcedibili perché tardivi o simili, se non ancora respinti al momento di entrata in vigore della legge, consentono l’accesso al regime agevolato, con il che vengono certamente premiati coloro che, lungimiranti, hanno costruito in tempo una sia pure effimera pendenza di una vertenza!

Il comma 194 della legge di bilancio 2022 afferma in modo tassativo che la “definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento della prima rata”; quindi eventuali sopravvenuti eventi che non consentono di rispettare tutti i termini del pagamento rateale non fanno venire meno la definizione della controversia, con abbuoni, ma daranno luogo ai procedimenti di riscossione coattiva.

Ricordiamo che la definizione della controversia a seguito dei provvedimenti di favore estingue l’intera procedura, rendendo vane eventuali condanne alle spese di giudizio che fossero state pronunciate nei vari gradi, generalmente rendendo più appetibile la definizione.

 

 

Gazzetta Tributaria 7, 13/01/2023

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