Deducibilità fiscale del riscatto laurea e il tempo infinito Un recente interpello sottolinea le modalità ultradecennali di detrazione di taluni oneri.( Gazzetta Tributaria 45/2020)

Deducibilità fiscale del riscatto laurea e il tempo infinito Un recente interpello sottolinea le modalità ultradecennali di detrazione di taluni oneri.( Gazzetta Tributaria 45/2020)

45- Un recente interpello sottolinea le modalità ultradecennali di detrazione di taluni oneri

 

Spero che i nostri lettori perdonino una escursione nella pura ironia fiscale suggerita dalla pubblicazione della risposta all’interpello n. 225 del 23 luglio 2020 da parte dell’Agenzia.

La fattispecie trattata è quella della detraibilità fiscale dei contributi integrativi versati, normalmente, dal genitore per migliorare la posizione contributiva del figlio neo laureato che si affaccia nel mondo del lavoro (D.L. 28/01/2019 n. 4, art.20).

Il beneficio consiste nella facoltà di detrarre dalla propria dichiarazione dei redditi il 50% dell’importo dell’onere per il riscatto della laure e il 50% dell’importo per la copertura di periodo non coperti da contribuzione, in modo da consentire al figlio di usufruire della pensione in un momento meno lontano e nello stesso tempo di attenuare l’onere a carico del genitore che sostiene il costo.

Trattandosi di una detrazione dall’imposta dovuta si è in presenza di un beneficio significativo, anche se la legge prevede che la detrazione del 50% dell’onere venga ripartito per ciascun versamento, in cinque quote annuali costanti.

La norma, per agevolare i genitori che provvederanno al futuro dei figli, prevede la possibilità di versare in 120 rate mensili quanto dovuto senza interessi.

Ai tempi delle scuole superiori in filosofia si restava stupiti davanti alla spiegazione dell’aporia di Zenone che affermava che Achille piè veloce non avrebbe mai raggiunto una tartaruga che si muoveva avanti a lui, perché al movimento di Achille sarebbe corrisposto sempre un, sia pure minimo avanzamento della testuggine con un inseguimento infinito.

E’ un evidente paradosso, ma così potrebbe verificarsi nella condizione del contribuente che arricchisce il proprio quadro previdenziale: l’onere sostenuto deve essere rilevato per cassa, in relazione a quanto pagato e ogni pagamento va ripartito in cinque anni; tenuto conto che il pagamento avverrà in 120 rate mensili vuol dire che ogni mese viene accantonato un “tesoretto” del 20% di quanto versato e così vi sarà un inseguimento senza fine di pagamenti e quote (minime) di detraibilità fiscale; oltre tutto la ripartizione in 120 rate mensili farà sì che il nostro laureato abbia quasi raggiunto l’età della pensione all’esaurimento del benefit, dato che l’ultimo effetto si potrà spendere 15 anni dopo l’inizio del percorso di riscatto!

Il risvolto temporale assume anche rilevanza, in termini di validazione in partenza del bonus, avuto riguardo alla condizione del neo-laureato, che deve essere fiscalmente a carico per consentire al genitore di godere della detrazione; è evidente che una detrazione che si prolunga per una quindicina di anni non si può pretendere che mantenga invariato il presupposto di partenza (figlio a carico) ma comunque appare una contraddizione formale nella successione delle situazioni nel tempo, e per altro se il nostro ex studente continuasse a dover essere a carico vuol dire che vi è qualche stortura nel sistema!

Non è difficile comprendere che le esigenze di cassa esigono rigide verifiche e attenuazione delle conseguenze, ma a volte si esagera e un bonus che esplica i suoi effetti su 15 anni appare proprio esagerato: è l’edizione fiscale della “Storia Infinita” di Ende!

 

 

Gazzetta 45, 24/07/2020

 

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