DA OGGI CI SI DEVE PARLARE! (Gazzetta Tributaria n.59/2024)

DA OGGI CI SI DEVE PARLARE! (Gazzetta Tributaria n.59/2024)

59 – Entra in vigore la norma sull’ obbligo di contradditorio preventivo con esclusioni e rinvii, frutto della ritrosia dell’ Agenzia ad aprire al dialogo non condizionato.

 

Uno degli aspetti più “innovativi” della riforma tributaria è la previsione dell’obbligo di contradditorio preventivo a cui è tenuta generalmente l’Agenzia prima di emanare un atto di rettifica/accertamento nei confronti del contribuente.

Come abbiamo ricordato in precedenti interventi sulla Gazzetta (n.39 e n. 56 del 2024) per gli atti di rettifica formati dal 30 aprile 2024, a seconda della tipologia, vi è l’obbligo del contradditorio preventivo oppure, la facoltà di adesione, con termini differenziati e con diverse tempistiche della opportunità di impugnare l’atto.

La materia riveste particolare interesse per l’Agenzia, tanto che nel giro di un paio di mesi sono stati emanati un atto di indirizzo, un decreto ministeriale e una circolare di istruzioni per delimitare il campo della necessità di collaborazione.

È sorto il problema sulla esclusione da contradditorio oltre che degli atti automatici, per gli atti di accertamento parziale, anche se tale categoria non è ben definita e vi possono essere casi di vero e proprio accertamento nel merito, anche se parziale, o accertamento “automatico” per cui non si applica il contradditorio (mancata indicazione nella dichiarazione della persona fisica del reddito di partecipazione, per esempio).

Nella confusa situazione delle varie decorrenze e conseguenze del comportamento del contribuente vi è ancora la necessità di coordinamento del differimento dei termini: in alcuni casi il contribuente potrà presentare osservazioni entro 60 giorni, in altri dichiarazione di adesione entro 15 giorni; a seconda dell’atto i termini per l’eventuale ricorso sono sospesi per 90 giorni, oppure per 30 giorni; sembra sia sempre possibile la formulazione congiunta di un accertamento con adesione condiviso, entro 60 giorni dallo schema di atto.

Solo questa breve panoramica di termini e prospettive dimostra come l’argomento necessiti di una messa a punto, e le grandi speranze di dialogo senza condizionamenti con l’Agenzia rimanga una aspirazione ma non condivisa appieno.

In ogni caso la strada è tracciata, e speriamo che la buona volontà delle parti   riesca a supplire le inevitabili carenze nella normativa, che deve affrontare un ambito incerto e sino ad ora non gradito!

Ma comunque, dalla fine di aprile abbiamo l’istituzionalizzazione del dialogo, con l’obbligo, per quasi tutti i casi, del contradditorio preventivo.

E se son rose….

 

Gazzetta Tributaria 59, 30/04/2024

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