COSTI INFRAGRUPPO: L’INERENZA DIVIENE PIU’ STRINGENTE! (Gazzetta Tributaria n.76/2023)

COSTI INFRAGRUPPO: L’INERENZA DIVIENE PIU’ STRINGENTE! (Gazzetta Tributaria n.76/2023)

76-Una recente pronuncia, ripresa dalla stampa specializzata, sottolinea una peculiare fattispecie di dimostrazione di inerenza di un costo.

 

Abbiamo più volte ricordato come nella determinazione del reddito d’impresa il requisito della inerenza del costo per la sua deducibilità sia elemento di incerta applicazione, dato che l’art.109 del TUIR condiziona la rilevanza del costo alla riferibilità all’attività dell’impresa ma non pone termini precisi e formali, lasciando all’imprenditore la valutazione.

Appare comunque indubitabile che il costo deve riferirsi a prestazioni verificatesi e analiticamente riscontrate, e riscontrabili, sia nella dinamica economica che nella produzione documentale.

Particolarmente nei gruppi societari avviene con una certa frequenza che documenti contabili infragruppo vengano contabilizzati più per operare trasferimento di costi che per documentare servizi prestati, stante la riferibilità delle compagini societarie alla stessa entità.

Questo viene stigmatizzato dalla Corte di Cassazione che con l’ordinanza n. 14190 del 23 maggio 2023 riconosce come indeducibili costi rappresentati da generiche fatture infragruppo, senza che sia possibile riscontrare la quantità e la qualità dei servizi prestati.

Probabilmente vi è stata anche una difesa non approfondita del contribuente, ma l’affermazione che “l’inerenza della spesa appare in re ipsa, esistendo una chiara funzionalizzazione della stessa attività…” non è stata ritenuta sufficiente dalla Suprema Corte, che per altro ha confermato le sentenze di merito tutte contrarie al contribuente, per dimostrare la indeducibilità del costo.

Anche nell’ambito di un gruppo societario, o di società collegate secondo la dizione del Codice Civile (art.2359), la specificità della prestazione prestata e fatturata deve risultare dal documento contabile, oltre che essere verificabile in fatto, e non può trovare la propria giustificazione solo sul collegamento funzionale nell’ambito del gruppo societario da due entità comunque differenti.

Ricorda la pronuncia della Cassazione che la deducibilità di un costo richiede la sua inerenza all’attività d’impresa “senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità – anche solo potenziale ed indiretta – secondo valutazione quantitativa e non qualitativa” ma che tale dimostrazione deve essere resa in modo oggettivo e non solamente putativo.

Meglio esagerare nelle descrizioni, nel caso di addebito di costi infragruppo, e non essere parchi di parole, perché le fatture generiche, oramai, comportano l’indeducibilità del costo, con anche problemi di doppia imposizione come spesso verificato.

 

Gazzetta Tributaria 76, 11/07/2023

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