CORTO CIRCUITO FORMALE, E IL CONTRIBUENTE PRENDE LA SCOSSA! (Gazzetta Tributaria n.74/2023)

CORTO CIRCUITO FORMALE, E IL CONTRIBUENTE PRENDE LA SCOSSA! (Gazzetta Tributaria n.74/2023)

74-Anche la Corte di Cassazione ribadisce la validità dell’accertamento al socio però fondato su di un accertamento alla società annullato.

 

Un principio cardine del nostro sistema tributario è la imputazione per trasparenza al socio del reddito, e quindi anche del maggior reddito, derivante dalla partecipazione a società di persone o di capitali a ristretta base azionaria.

Nel caso di accertamento di un maggior imponibile a carico della società il socio viene gravato della maggiore imposta che, pro-quota, deriva dalla sua partecipazione, con un separato atto di accertamento che deve indicare e giustificare la propria emanazione con riferimento all’atto societario.

Con ordinanza n. 16544 del 12 giugno 2023 la Corte di Cassazione ha ribadito che questo principio vale anche se l’accertamento alla società viene annullato per motivi di forma, anche se essenziali per la lite tributaria (annullamento per difetto di notifica, estinzione della società e simili).

Quindi un accertamento intestato alla società partecipata, dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato, produce effetti automatici nei confronti dei soci per la rettifica dell’imponibile personale!

Ma questo genera un corto circuito processuale, dato che la rettifica di maggior reddito alla società non è mai stato vagliato da alcun giudice, al contribuente socio vengono precluse eventuali contestazioni che possono essere proprie solo della società (valutazioni di bilancio, rispetto del principio di competenza ecc., per esempio), ma vi è solamente un effetto automatico di rettifica anche della dichiarazione dei soci.

Eppure l’art.5 del TUIR espressamente afferma che al socio della società di persone viene imputato il reddito della società, eventualmente dopo le verifiche giudiziarie, mentre in questo corto circuito di rappresentanza non vi è mai stata una verifica di quanto rettificato, ma l’accertamento è stato annullato.

La Cassazione afferma, nella pronuncia in esame, che “la CTR non poteva annullare l’avviso emesso nei confronti della socia solo perché era stato annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, in quanto l’annullamento era stato disposto per vizi formali”; confermando quindi che in base ad un atto dichiarato inesistente rimangono validi gli effetti a cascata sui soci:

Un vero e proprio corto circuito che attribuisce una sorta di validità assoluta ad un atto (accertamento alla società) che comunque è stato annullato; non risulta alcuno spazio di forzatura che possa giustificare la sostituzione del socio ai diritti sostanziali processuali della società, e quindi solo il nostro socio prende “la scossa “dal corto circuito, anche se, come abbiamo ricordato di recente, le statistiche del contenzioso tributario dimostrano che solo metà degli atti dell’Amministrazione sono esenti da censure, e non è detto che il nostro atto annullato non dovesse subire anche rettifiche nel merito!

Un vero e proprio dialogo tra sordi, che deve essere corretto con i provvedimenti allo studio per la riforma tributaria.

 Gazzetta Tributaria 74, 06/07/2023

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