– CONTRIBUTO LOCAZIONI – QUESTA VOLTA SEMBRA GENERALIZZATO (Gazzetta Tributaria 30/2020)

– CONTRIBUTO LOCAZIONI – QUESTA VOLTA SEMBRA GENERALIZZATO (Gazzetta Tributaria 30/2020)

30- Il decreto “Rilancio” propone un nuovo intervento in materia di contributo sui canoni di locazione.

 

Abbiamo già trattato del contributo canoni di locazione come è stato delineato nel precedente decreto Cura Italia (art.65, nella Gazzetta Tributaria n.15/2020) ma ora si deve tornare sull’argomento in quanto all’art.31 del decreto Rilancio viene formulata una nuova e ampia possibilità di usufruire del contributo locazioni.

Data la portata ora generalizzata del tema è necessaria una disanima sistematica e non solo ironicamente discorsiva.

Soggetti interessati

Tutti gli esercenti attività commerciale, qualunque sia la forma giuridica, gli esercenti arti e professioni, ed anche gli enti non commerciali che usino immobili specifici per lo svolgimento dell’attività istituzionale, che corrispondano canoni di locazione, anche in forma di canoni di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo. Il riconoscimenti del bonus in relazione al leasing è particolarmente conveniente.

Limiti quantitativi

Il beneficio interessa solo i soggetti con un volume di affari per l’anno 2019 non superiore a 5 milioni di euro, salvo per le aziende alberghiere che non subiscono limiti di fatturato e che abbiano registrato nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020 una riduzione di fatturato di almeno il 50% rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. (perché per il contributo a fondo perduto – Gazzetta Tributaria n.29/2020-  il requisito della perdita di fatturato debba essere del 33% e per il bonus locazioni del 50% rimane un mistero insondabile!)

Dimensioni del bonus

Il bonus è riconosciuto nella misura del 60% del canone corrisposto (sembra prevalere il criterio di cassa) in ciascun mese, e l’indicazione del frazionamento nei mesi indicati fa ritenere che si debba procedere alla verifica dei limiti quantitativi della perdita di fatturato mese per mese; con l’eventualità che ad un soggetto, per diverse dinamiche di fatturato, in uno o più dei mesi indicati il contributo possa non competere.

Natura del bonus

Si tratta di un credito d’imposta che potrà essere ceduto al locatore, scontato dal sistema bancario o usato in compensazione nella dichiarazione UNICO 2021 per l’anno 2020 ma che non può essere rimborsato dall’Agenzia; questo bonus non è soggetto ad imposte.

Rapporti con altre situazioni

La richiesta del bonus locazioni di cui alla presente nota (convenzionalmente art.31 Rilancio) fa venir meno il diritto al bonus locazioni precedente (convenzionalmente art.65 Cura) e questa fattispecie sarà certamente approfondita dai decreti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà regolamentare con apposite istruzioni l’intera problematica entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio (!)

Qualche perplessità viene dal fatto che la bozza che circola del decreto Rilancio, alla data del 18 maggio, all’indicazione della copertura finanziaria di questo bonus presenta solamente ……… una serie di puntini, e che il termine di venti giorni per l’emanazione delle istruzioni operative è talmente stretto da invitare alla trasgressione!

 

 

 

Gazzetta 30, 2020

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