-CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (II) Le precisazioni dell’Agenzia sul contributo./ – RIVALUTAZIONE DEI BENI E PARTECIPAZIONI: UN RITORNELLOCONOSCIUTO! Anche per il 2020 sia il decreto “rilancio” che le norme della finanziaria e il decreto liquidità propongono la rivalutazione dei beni con imposta sostitutiva.(Gazzetta Tributaria 37-38/2020)

-CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (II) Le precisazioni dell’Agenzia sul contributo./ – RIVALUTAZIONE DEI BENI E PARTECIPAZIONI: UN RITORNELLOCONOSCIUTO! Anche per il 2020 sia il decreto “rilancio” che le norme della finanziaria e il decreto liquidità propongono la rivalutazione dei beni con imposta sostitutiva.(Gazzetta Tributaria 37-38/2020)

38-  Anche per il 2020 sia il decreto “rilancio” che le norme della finanziaria e il decreto liquidità propongono la rivalutazione dei beni con imposta sostitutiva.

 

Sono passati 18 anni e la norma è diventata maggiorenne, ma continua a fare capolino tra le pieghe delle varie leggi, come un bimbo che giochi a nascondino: stiamo parlando della rivalutazione di terreni e partecipazioni possedute da persone fisiche ed enti non commerciali.

L’art.137 del D.L.34 (Rilancio) prevede il rinnovo della possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni (non quotate) possedute da persone fisiche e d enti non commerciali alla data del 1 luglio 2020, possibilità che per la prima volta era stata avanzata dalla legge finanziaria 2001.

Forse è opportuno considerare che a quell’epoca, vent’anni fa, il tasso annuo di inflazione si aggirava intorno al 5% annuo, e una rivalutazione dei valori in franchigia aveva riscontro con la realtà; ora il valore della moneta è sostanzialmente stabile e quindi la rivalutazione in franchigia è utilizzabile con beneficio solo in caso di crescita dei valori per motivi oggettivi, e non monetari.

Al di la delle considerazioni finanziarie ricordiamo che la rivalutazione dei beni di persone fisiche è consentita previa una perizia redatta dai un professionista abilitato e giurata entro il 30 settembre 2020 e il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’11% sull’intero valore del bene.

In questo sta la grande incognita della rivalutazione agevolata: l’imposta sostitutiva deve essere pagata su tutto il valore rivalutato del bene, mentre in caso di imposizione ordinaria l’IRPEF grava solo sulla plusvalenza (ricavo meno costo storico).

E’ evidente che in caso di grandi variazioni dei prezzi conviene l’imposta sostitutiva, mentre in caso di variazioni limitate è meno onerosa l’imposta sulla plusvalenza; un esempio può chiarire.

Una partecipazione (o un terreno) acquistato per 2.000 e venduto per 2.500 se deve scontare la rivalutazione con imposta sostitutiva deve pagare un’imposta di 275; se la plusvalenza di 500 viene tassata in via ordinaria deve corrispondere, con l’aliquota marginale massima, 215, con un evidente svantaggio per la rivalutazione, che è penalizzata nelle valutazioni anche dal mancato apprezzamento dell’intervallo temporale.

Ma la legislazione di emergenza ci ha anche riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa, prorogata dall’art.12 ter della legge di conversione del D.L.23 (Liquidità); in questo caso l’imposta sostitutiva è del 12%, l’effetto in materia di maggiori ammortamenti decorre dai bilanci 2022, oppure 2023 o 2024, i beni debbono essere posseduti al 31/12/2018; il saldo attivo che viene iscritto in bilancio a seguito della rivalutazione può essere utilizzato a copertura perdite senza ulteriori complicazioni, e non è difficile immaginare che in questo periodo vi sarà un frequente utilizzo di tale posta!

Anche in questo caso si deve effettuare una valutazione differenziale tra l’onere del pagamento dell’imposta sostitutiva e il beneficio differito.

In ogni caso, come per un motivetto ben conosciuto, abbiamo una ripresa periodica dell’intero tema e questa profusione di norme con la giustificazione dell’emergenza offrono un terreno fertile per sviluppare anche le rivalutazioni!

 

 

Gazzetta 38, 2020

 

 

37- Le precisazioni dell’Agenzia sul contributo.

 

Con indubbia tempestività l’Agenzia delle Entrate, dopo i modelli e le istruzioni formali per la presentazione delle richieste di contributo a fondo perduto come previsto dall’art.25 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), ha pubblicato la Circolane n.15/2020 che fornisce chiarimenti e specificazioni in odine a questo nuovo istituto generalizzato.

Quanto riportato nel nostro intervento in Gazzetta Tributaria n. 36 è confermato, e si possono aggiungere poche variazioni e specificazioni.

Viene ribadita la spettanza del contributo a tutte le fattispecie di imprese qualunque sia il campo di attività e la forma giuridica: quindi anche le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale sono ammesse al contributo; sorge allora il dubbio di come possa essere che da un anno con l’altro il reddito catastale subisca una riduzione di almeno un terzo!

Sempre nel campo del reddito d’impresa la valutazione dei ricavi ( o corrispettivi ) da confrontare (aprile 2019 e aprile2020) deve necessariamente comprendere anche le eventuali cessioni di beni ammortizzabili o immobilizzazioni ( questo non vale per gli esercenti arti e professioni per i quali la cessione di immobilizzazioni non costituisce corrispettivo). Può quindi capitare che una vendita di beni, magari per necessità, penalizzi il contribuente che non può avere accesso al contributo.

Si deve tenere conto delle eventuali fatture differite emesse successivamente al mese di aprile ma riferibili ad operazioni effettuate in aprile, e questo per tutti e due gli anni.

In alcune parti della circolare è specificato come i parametri di riferimento sono “istantanei” nel senso che per determinare il livello di fatturato agevolabile (inferiore a 5 milioni annui) nel caso di  inizio di attività nel 2019 non si deve procedere al ragguaglio ad anno, così come per la cessazione dell’attività dopo l’aprile 2020 non si deve prevedere una restituzione del contributo che viene acquisito a titolo definitivo.

Una precisazione sottolinea la “penalizzazione” che il legislatore vuole perpetrare nei confronti dei professionisti iscritti ad un Ordine professionale: anche la circolare ribadisce che sono esclusi dal diritto al contributo i professionisti che esercitano in forma individuale o associata, mentre sono ammesse al contributo le società STP (Società tra Professionisti) che secondo l’Agenzia producono reddito di impresa!

Il futuro delle nobili professioni tradizionali non si presenta roseo!

 

 

 

Gazzetta 37, 2020

 

 

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