COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI E SOCIETA’ DI PERSONE A volte le scelte di vantaggio immediato sono alla lunga penalizzanti. (Gazzetta Tributaria Edizione 67/2020)

COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI E SOCIETA’ DI PERSONE A volte le scelte di vantaggio immediato sono alla lunga penalizzanti. (Gazzetta Tributaria Edizione 67/2020)

67 – A volte le scelte di vantaggio immediato sono alla lunga penalizzanti.

 

Quando l’illusione di essere più furbi dell’Amministrazione Fiscale induce a comportamenti al limite della credibilità si dovrebbe avere la lucidità di chiedere al proprio consulente una valutazione differenziale per evitare conseguenze devastanti, con la manifestazione di un sensibile aggravio magari dopo oltre una dozzina di anni.

Ci riferiamo al caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 23427 del 26/10/2020 che descrive una ipotesi di attribuzione di un compenso per la carica agli amministratori di società di persone a ristretta base familiare (che sono anche i soci), compenso superiore al reddito finale dichiarato dalla società.

Il compenso agli amministratori formalmente deliberato è un normale costo di esercizio per la società, e concorre quindi a deprimere l’utile di bilancio nell’anno del pagamento.

Sulla base della presenza di questo costo l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che la società accertata presentava una redditività notevolmente inferiore alla redditività media del settore e pertanto procedeva ad un accertamento induttivo con una significativa rettifica dell’imponibile.

Ma una società di persone non è soggetta direttamente all’imposta sul reddito, ma attribuisce pro quota lo stesso ai soci in base al principio di trasparenza di cui all’art.5 del TUIR e quindi anche il reddito induttivamente rettificato, confermato legittimo dalla Corte di Cassazione viene imputato ai soci, che sono gli stessi amministratori già remunerati.

Dato che la Corte ha riconosciuto valido l’accertamento induttivo giustificato dalla anomalia del compenso agli amministratori maggiore dell’utile la nostra società, ed i suoi soci si troveranno a pagare imposte su di una quota ipotetica di reddito giustificata solo da un errore di costruzione formale.

Infatti, dato il principio di trasparenza sopra citato, per il socio ordinariamente il reddito totale imponibile è dato dalla quota di utile sommato con il compenso di amministratore, e sconta nella sua interezza l’aliquota progressiva dell’IRPEF; avendo errato nella misura del compenso attribuito il nostro socio si troverà a dover pagare l’imposta personale sul risultato complessivo della quota di utile imputata più il compenso da amministratore più la quota di utile da rettifica, con un aggravio certamente penalizzante!

Se il compenso quale amministratore non fosse stato attribuito avremmo avuto un utile nominalmente maggiore pari alla somma delle due componenti fermo il peso complessivo dell’imposta personale ma non avremmo avuto la quota induttiva!

Una corretta programmazione dei comportamenti fiscali può essere quindi una salvezza.

 

Gazzetta 67, 18/12/2020

 

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