COLLABORAZIONE TRA LE PARTI – DIMENTICARLA HA CONSEGUENZA GRAVISSIME (Gazzetta Tributaria n. 193/2025)

COLLABORAZIONE TRA LE PARTI – DIMENTICARLA HA CONSEGUENZA GRAVISSIME (Gazzetta Tributaria n. 193/2025)

193 – La Cassazione “bacchetta” con vigore l’Agenzia che dimentica il principio di collaborazione.

 

L’autonomia dell’annualità tributaria è un caposaldo per l‘interpretazione delle norme, sia da parte del contribuente che dell’Agenzia.

E’ ben noto che ad ogni anno deve corrispondere una dichiarazione, e la rettifica di quell’anno può avvenire solo con un accertamento.

Solo la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi può consentire all’Agenzia di emettere un accertamento integrativo.

Se, quindi, l’accertamento deve essere uno solo non possono essere giustificati atti e conseguenze che derivano, invece, da una pluralità di accertamenti, e la Cassazione ribadisce con forza questo principio, condannando l’Agenzia anche alle spese.

Questa la vicenda, non così insolita!

Viene emesso un avviso di accertamento (anno 2010), impugnato dal contribuente perché l’atto era mancante di valida sottoscrizione, come riconosciuto anche dall’Agenzia che parla di semplice svista.

Il contribuente ricorreva nelle forme di rito.

Nelle more del giudizio di primo grado l’Agenzia emetteva un secondo accertamenti identico al primo ma correttamente sottoscritto, che non veniva impugnato.

Venivano emesse le cartelle di pagamento sulla base del secondo accertamento presunto definitivo perché non impugnato, e il contribuente ricorreva su tali cartelle eccependo la mancanza di presupposto, dato che l’accertamento per l’anno 2010 – primo e non sottoscritto – era stato annullato dalla Corte di Merito.

La sentenza di appello avverso questa impugnativa della cartella era reclamata in Cassazione dall’Agenzia che ribadiva come la stessa cartella fosse stata emessa sulla base di un accertamento (il secondo) non impugnato.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.29604 del 10 novembre 2025 da una lezione di comportamento all’Agenzia, ricordando l’unicità dell’accertamento per ogni anno; dato che il primo accertamento, non sottoscritto non era stato formalmente revocato dall’Agenzia lo stesso esisteva, e quindi non poteva esserne emesso un secondo!

Non esiste un diritto alla sostituzione automatica degli atti, ma il Supremo Collegio specifica che con il secondo atto si doveva espressamente indicare che veniva posto nel nulla l’atto anteriore.

In mancanza di affermazione espressa, per cui il successivo accertamento diverrebbe il primo impugnabile, il secondo accertamento non ha alcuna efficacia, anche se non sia stato tempestivamente impugnato dato che è inesistente, e quindi non giustifica l’emissione di cartelle di pagamento.

L’Agenzia, in forza di questo comportamento superficiale, deve incassare l’annullamento delle cartelle e viene condannata a significative spese di lite a favore del contribuente.

E pensare che sarebbe bastata un po’ di collaborazione, informando la parte della revoca del primo atto, per evitare 15 anni di contestazioni e costi non indifferenti!

 

 

Gazzetta Tributaria 193, 26/11/2025

 

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