COLLABORAZIONE SOLO UNILATERALE – E IL CONTRIBUENTE ATTENDE UN SEGNALE (Gazzetta Tributaria 36/2022)

COLLABORAZIONE SOLO UNILATERALE – E IL CONTRIBUENTE ATTENDE UN SEGNALE (Gazzetta Tributaria 36/2022)

36 – In tema di condono fiscale l’Agenzia non è tenuta, tranne casi specifici, a comunicare l’esito della pratica ma può procedere alla riscossione senza altri avvisi!

 

Anche tanti decenni da difensore tributario non spengono la speranza di operare in un mondo fiscalmente paritetico, ma ogni tanto intervengono pronunce che minano la convinzione anche di chi scrive.

Così fa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9942 del 28 marzo 2022, che tra l’altro si riferisce ad una riscossione relativa a redditi maturati quasi trent’anni prima (1995!).

I contribuenti presentavano istanza di condono (liti pendenti) nel 2003, versato il 30% della lite ma ciò nonostante sono stati successivamente raggiunti da una iscrizione a ruolo, conosciuta tramite estratto di ruolo, ed hanno impugnato l’intera posizione; hanno perso in primo e secondo grado e ricorrono in Cassazione per sentire affermare la propria correttezza e la decadenza dell’Agenzia dalla facoltà di riscuotere quei tributi.

Sarebbe troppo complesso e di scarso interesse approfondire la fattispecie, mentre deve essere stigmatizzata con forza l’immagine che si trae dalla citata ordinanza che sostanzialmente afferma, detto in termini paragiuridici che il contribuente non ha diritto di essere informato dell’eventuale rifiuto dell’istanza di condono, e del relativo versamento, salvo che quest’obbligo di comunicazione sia imposto dalla legge; il fatto che il versamento effettuato sia stato trattenuto dall’Agenzia non può autorizzare a ritenere di avere una qualche ragione, e quindi non è fondata la richiesta quanto meno di abbuono delle sanzioni perché se al contribuente viene addebitato un comportamento “negligente” questo comporta le sanzioni non potendosi invocare l’incertezza:

Inoltre, tra le righe, viene sottolineata l’importanza dell’impugnazione tempestiva della cartella di pagamento, dato che solo attraverso questo gravame il contribuente che non aveva avuto notizie della propria posizione può far valere le proprie eventuali ragioni.

Ricordavamo in alcuni commenti di quest’anno il comportamento arrogante del Marchese del Grillo nei film di Sordi (Gazzetta n. 78-79/2021 e 18/2022); anche la Cassazione non pare da meno; e il richiamo all’art.10 dello Statuto del Contribuente che “ordina” di avere rapporti con la Amministrazione Finanziaria in buona fede e con spirito collaborativo appare decisamente utopistico.

Eppure dà sempre speranza l’affermazione del Mugnaio di Postdam (…ci sarà un giudice a Berlino…) e prima o poi vedremo dimostrazioni di equilibrio.

 

Gazzetta 36, 14/04/2022

 

No Comments

Post A Comment