CHIUDERE LA STALLA QUANDO IL VIRUS E’ (SPERIAMO!) SCAPPATO! In sede di conversione del Decreto Sostegni è stata introdotta una norma sulla sospensione dei termini in caso di infezione Covid del professionista delegato, con tanta approssimazione. (Gazzetta Tributaria Edizione 35/2021)

CHIUDERE LA STALLA QUANDO IL VIRUS E’ (SPERIAMO!) SCAPPATO! In sede di conversione del Decreto Sostegni è stata introdotta una norma sulla sospensione dei termini in caso di infezione Covid del professionista delegato, con tanta approssimazione. (Gazzetta Tributaria Edizione 35/2021)

35 – In sede di conversione del Decreto Sostegni è stata introdotta una norma sulla sospensione dei termini in caso di infezione Covid del professionista delegato, con tanta approssimazione.

 

Nelle nostre pagine siamo spesso critici verso il legislatore, ed a volte dobbiamo riconoscere anche la generosità “confusa” di provvedimenti a suo tempo reclamati e concessi tardi e fumosi.

Questa è la portata dell’art. 22 bis introdotto in sede di conversione in Senato del D.L 41/2021 (Sostegni) e divenuto definitivo, con la legge di conversione in vigore dal 22 maggio 2021.

Già dal titolo si nota l’imprecisione del legislatore, che afferma di disporre della sospensione dei termini relativi ad adempimenti a carico del professionista in caso di “malattia o di infortunio” ma poi nel testo tratta solo dell’infezione da SARS-CoV-2, limitando grandemente il campo di applicazione. (Potrebbe essere un buon pretesto per una richiesta di applicazione analogica).

Poi la confusione cresce quando si analizzano i termini usati e la loro portata: sono prorogati i termini per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato.

Dopo il sospiro di sollievo (finalmente!) per avere riconosciuto il ruolo del professionista di fiducia sorgono tanti dubbi: quale pubblica amministrazione? Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL; Ministeri in genere, Prefetture, Giustizia in tutte le sue forme (ma la Giustizia è un potere separato!), Aziende Sanitarie; e gli enti locali; e la varie Agenzie in materia di ecologia e sicurezza; i parchi regionali, i consorzi irrigui e simili; le Autorità di garanzia e probabilmente potremmo trascorrere giornate a scovare Enti verso cui si svolge l’attività del professionista abilitato!

Poi la categoria del destinatari del provvedimento: professionisti abilitati. Ben venga la limitazione ai soggetti ufficiali, escludendo quel sottobosco di praticoni che creano sconcerto e confusione, ma anche qui la formulazione legislativa appare arretrata rispetto all’attuale svolgimento dell’attività professionale: studi associati, società di professionisti, società di ingegneria e altri enti plurimi possono essere grandemente ostacolati nell’attività dalla malattia di un socio, ma appare dubbio che possano entrare nel novero dei professionisti abilitati: dovrebbe essere allargata la platea dei beneficiari. E che dire di patronati, CAF e simili in cui operano professionisti abilitati che possono ammalarsi, ma che non hanno direttamente il mandato!

La norma entra in vigore, e non potrebbe essere diversamente, alla data di conversione del decreto, e quindi dal 22 maggio 2021, ma tutti i professionisti, ed i loro clienti, penalizzati negli scorsi mesi quando il virus colpiva più forte non dovrebbero avere alcuna copertura con una evidente disparità di trattamento!

Gli effetti, importanti, della norma sono rappresentati dalla sospensione degli obblighi di adempimento, produzione di documenti ed esercizio di opzioni e versamento a carico del cliente per il tramite del professionista a decorrere dalla data del ricovero ospedaliero o dell’inizio della “quarantena” sino a 30+7 giorni dalla fine del ricovero o dalla conclusione della quarantena.

Quindi nei casi più seri (speriamo pochi) potrebbe esservi una sospensione di mesi e mesi, con evidenti difficoltà di programmazione e gestione delle attività, e il problema appare ancora più grave in caso di sospensione dell’obbligo di versamento di importi a cui era delegato il professionista.

Il diritto alla sospensione della decorrenza dei termini spetta al cliente che sia legato al professionista da un “mandato professionale avente data anteriore” all’inizio dell’evento morboso; certamente corretto, ma non è trattato i caso di sostituzione del professionista durante la malattia, magari per revoca del mandato da parte del cliente: restano validi sino a quella data i 30+7 giorni di slittamento, oppure il nuovo professionista si troverà con scadenze fulminanti?

Questa breve disanima del testo del decreto evidenzia come una norma attesa e richiesta a più voci debba essere affinata per avere una reale capacità operativa, specialmente se, come indica il titolo dell’articolo, debba essere una norma a regime che superi ‘emergenza COVID’ (che speriamo sia quasi un ricordo!).

Comunque, anche se tardi, meglio avere la stalla da chiudere, anche se semivuota piuttosto che rimanere nell’incertezza.

 

Gazzetta 35, 07/06/2021

 

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