03 Set CHI PERDE DEVE PAGARE …. ANCHE SE E’ L’AGENZIA! (Gazzetta Tributaria n. 123/2026)
123 – Una decisa presa di posizione della Suprema Corte che vuole combattere lo squilibrio generale delle corti di merito in materia di spese.
La informatizzazione degli apparati anche giudiziari può generare sorprendenti conseguenze, come quelle che descriviamo.
Tutta l’architettura del processo oggi è legata al sistema elettronico di deposito e registrazione degli atti, ed ecco che anche la Corte di Cassazione può emettere un’ordinanza che è datata 15 agosto 2026 (la più canonica delle giornate feriali dedicate al riposo, a metà di agosto, già in mezzo alla sospensione feriale dei termini!).
Invece in questa data (15 agosto 2026) viene depositata l’ordinanza n. 24656 che affronta un problema che tante volte scoraggia i contribuenti, e i loro difensori, dal proseguire la lite pur avendo buoni motivi di ragione: il mancato riconoscimento delle spese di lite in caso di vittoria.
Nella snella motivazione della pronuncia si evince che il giudice di appello, annullando una cartella di pagamento, affermava “sussistere giusti motivi” per compensare le spese dei gradi di merito.
Debitamente investita del problema la Cassazione, con la pronuncia indicata, compie un esauriente escursus sulle possibilità di compensazione delle spese di giudizio sottolineando che questa può essere disposta solo per gravi ed eccezionali ragioni e queste non possono che essere l’assoluta novità della questione trattata, o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Citare “giusti motivi” in modo generico, afferma la Cassazione produce una motivazione non giustificata e una sentenza che contenga tale affermazione vaga viene cassata con rinvio per ricevere, dal giudice della rimessione, una correzione.
La Cassazione è piuttosto tassativa nel applicare il principio che le spese devono seguire la soccombenza e ogni eventuale deroga a questo principio generale deve essere adeguatamente motivato, con una copiosa citazione di precedenti sentenze.
Abbiamo anche ricordato di recente (GAZZETTA TRIBUTARIA n. 121/2026) come la misura delle spese addebitate al soccombente può costituire una sanzione aggiuntiva, e questo mal si coniuga con il concetto di compensazione!
Non rimane che sperare che tale comportamento possa essere adeguatamente recepito dalle Corti di Merito, in modo da non costringere il povero contribuente che ha ragione a percorrere tutti i gradi di giudizio.
La collaborazione con il Fisco deriva anche dalla linearità dei comportamenti, senza trattamenti di favore; quindi in ogni grado e in ogni fattispecie le spese devono seguire la soccombenza!
Gazzetta Tributaria, n. 123/2026, 03/9/2026
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