CHI HA TEMPO …… NON ABBIA FRETTA! (Gazzetta Tributaria n.29/2024)

CHI HA TEMPO …… NON ABBIA FRETTA! (Gazzetta Tributaria n.29/2024)

29 – L’uso distorto di esigenze cautelari stravolge la dimensione temporale della normale operatività delle imprese, specialmente in campo IVA.

 

Come insegnano i fondamenti del diritto tributario il presupposto dell’IVA è la possibilità di detrarre immediatamente l’imposta pagata da quella incassata, e se per motivi vari (esportazioni, differenze di aliquote) vi è un’eccedenza di IVA a credito deve essere disposto il rimborso.

Questo è il principio della neutralità dell’imposta nelle fasi intermedie, dato che l’IVA deve gravare solo il consumatore finale.

E’ tanto cogente questo imperativo che la legge prevede addirittura che possa essere effettuato, con certe cautele, il rimborso trimestrale dell’IVA a credito.

Poi la realtà della pratica tributaria offre esempi sconcertanti di disservizio o vera e propria sopraffazione, come quello che narriamo (grazie alla segnalazione di Fiscal Focus)

Una società chiede il rimborso IVA, con tre specifiche istanze, per i tre anni 2004, 2005, 2006 ma l’Agenzia lo nega con la motivazione “verifica in corso”.

Avverso tale diniego viene proposto ricorso in Commissione Provinciale che lo accoglie, l’Agenzia appella in Regionale e ottiene a sua volta ragione; per giustificare la propria pronuncia la Commissione Regionale cita un Regio Decreto del 1923 (oltre un secolo fa ma è ancora in vigore) sul fermo amministrativo.

Ricorso della società in Corte di Cassazione che con la sentenza n. 36068 del 27 dicembre 2023 afferma un principio di diritto (anche la Procura Generale era d’accordo) che apparirebbe ovvio: “un provvedimento cautelare emesso dall’Amministrazione finanziaria volto a sospendere un rimborso IVA deve essere, fin dall’origine e a pena di nullità motivato con specifico riferimento alle ragioni in fatto e di diritto che hanno condotto alla sua emissione”.

La sentenza, quindi cassa la pronuncia della Regionale e rinvia ad altra sezione per un nuovo (quale?) esame della controversia, tenuto anche conto che una parte dei rimborsi erano stati nel frattempo effettuati.

Un rimborso IVA, che alla fine si dimostra dovuto, quindi, sarà eseguito circa vent’anni dopo, con evidente distorsione di ogni principio di competenza finanziaria, con la violazione, alla base, del principio stesso dell’IVA: imposta di tipo immediato a scalare attraverso il principio della detrazione, ma di fatto da applicare con flemma, se non con vera e propria lentezza!

Inoltre deve essere sottolineato come nel settembre 2022 sia entrato in vigore il nuovo testo della legge sul processo tributario (D. Lgs. 546/92) che introduce un comma 5bis all’art.7 con la conferma: l’Amministrazione deve provare le proprie affermazioni con dati di fatto; un anno dopo la Suprema Corte di Cassazione sente la necessità di ribadire che gli atti dell’Amministrazione devono essere provati in fatto e in diritto – segno che certi principi sono ben lontani da essere comunemente patrimonio dei pubblici funzionari.

E viene il dubbio che quel principio di buona fede tanto sbandierato e che, quando serve, viene citato anche dall’Agenzia come prova di un comportamento virtuoso sia piuttosto inconsistente: una parete di carta velina!

 

Gazzetta Tributaria 29, 26/02/2024

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