C’ERA UNA VOLTA……….IL GARANTE! (Gazzetta Tributaria n.40/2024)

C’ERA UNA VOLTA……….IL GARANTE! (Gazzetta Tributaria n.40/2024)

40 – Le modifiche della riforma tributaria investono anche la figura e la funzione del Garante del Contribuente, voluto dallo Statuto del Contribuente ma mai decollato in forma significativa.

 

Il complesso meccanismo della riforma tributaria 2024, che si compone di un primo pacchetto di Decreti Legislativi cui seguiranno i decreti attuativi, e alla fine il tutto confluirà nei Testi Unici di cui circolano le prime bozze, con il Decreto Legislativo n. 219/2023 ha apportato significative modifiche anche allo Statuto dei Diritti del Contribuente, la legge 212/2000 che ha segnato una svolta nel panorama della legislazione tributaria.

La legge 212 aveva istituito, tra l’altro, la figura del Garante del Contribuente presso ogni Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, con il compito di monitorare l’attività degli Uffici nel territorio e rappresentare eventuali manchevolezze nel funzionamento.

Secondo la legge già esistente il Garante veniva nominato dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale competente, garantendo un certo grado di terzietà, e aveva funzioni di stimolo e garanzia per il funzionamento degli uffici nella regione.

Dell’attività del Garante non si è mai avuto grande riscontro, anche se per esperienza diretta si può affermare che quelle volte che il vostro cronista ha segnalato talune storture ha ottenuto tempestiva attenzione e riscontro.

Dal 2024 scompaiono i Garanti del Contribuente su base regionale ma l’ufficio del Garante diviene unico con competenza nazionale; questo paladino del contribuente (!) dovrebbe poter accedere in qualunque ufficio; rilevare qualunque irregolarità o scorrettezza.

Il Garante nazionale viene nominato per quattro anni dal MEF, che si trova quindi nella complessa posizione di parte nel processo tributario, titolare dei rapporti di lavoro per i magistrati tributari e la struttura delle Corti di Giustizia, designatore del garante sulla propria attività e fornitore dei servizi tecnici e di segreteria allo stesso garante.

Un po’ tanto per poter credere all’effettiva indipendenza delle funzioni!

Al Garante Nazionale è richiesta una relazione annuale al Governo e al Parlamento sul funzionamento della macchina tributaria.

Temiamo che l’unicità della funzione del Garante Nazionale svuoti di significato operativo diretto questa carica, che da un lato si afferma non avere svolto nel tempo una efficace collaborazione con le Agenzia, ma dall’altro lato costituiva per le Direzioni Regionali un confronto diretto sul territorio; un organismo nazionale, solo a Roma ha certamente una ben minore efficacia sia nella funzione di verifica che in quella di suggerimento; oltre tutto non è prevista una pianta organica del Garante Nazionale con componenti cui delegare le funzioni: una solitudine operativa che certamente non promette interventi incisivi e attenzioni stringenti.

Forse questa funzione diviene solo un elemento decorativo che riempie la bocca e ricorderemo che “c’era una volta il Garante”

 

Gazzetta Tributaria 40, 22/03/2024

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