C’E’ UN FANTASMA NELLE CONTROVERSIE FISCALI, E FA PAURA! (Gazzetta Tributaria n.65/2024)

C’E’ UN FANTASMA NELLE CONTROVERSIE FISCALI, E FA PAURA! (Gazzetta Tributaria n.65/2024)

65-Lo spauracchio del contraddittorio agita i pensieri dell’Agenzia delle Entrate tanto da dedicare un’attenzione spropositata alla regolamentazione dell’istituto, e ci si aggiunge anche la Cassazione!

 

Abbiamo ricordato come una delle innovazioni più attese della riforma tributaria che si delinea sia rappresentata dall’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale preventivo prima della emanazione di atti in grado di incidere sulla posizione del contribuente (da ultimo Gazzetta Tributaria n. 56 e 59/2024 con richiami).

Evidentemente questo principio rappresenta uno dei centri di maggiore interesse da parte sia dell’Agenzia che dei commentatori, se nell’arco di due giorni sono apparsi commenti e richiami a seconda dei punti di vista preoccupati o soddisfatti, e lo stesso vice Ministro Maurizio Leo, presentando la sua (sfortunata) versione del “redditometro” tra gli elementi di pregio ha sottolineato che quel provvedimento prevedeva una duplice (!) possibilità per il contribuente per farsi sentire.

Con ordine dobbiamo riferire che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13208 del 14/05/2024 ha dettato la propria interpretazione sul concetto di contradditorio, almeno come previsto dalle norme ante riforma, ribadendo che per le modalità di svolgimento del contraddittorio non viene prescritta alcuna forma vincolata, per cui è sufficiente che detto contraddittorio si realizzi in modo effettivo quali siano gli strumenti in concreto adottati, sia il ricorso a procedure partecipative o l’impiego di altri meccanismi di interlocuzione preventiva.

Quindi l’invio di un questionario, l’invito a comparire e simili sono “valide modalità di applicazione di contraddittorio endoprocedimentale”!

Dato che questa è una palese forzatura che stravolge la norma si deve controbattere.

I ricordi dell’Università richiamano alla mente i primi articoli del Codice Civile – le c.d. preleggi – e all’art.12 si legge che le norme vanno interpretate secondo i significato proprio delle parole.

Allora il commentatore è andato a cercare tra il dizionario TRECCANI e quello dell’Accademia della Crusca trovando in entrambi i casi che per contraddittorio di intende una discussione pubblica tra due o più persone; poi tornano i ricordi di scuola che portano all’art.111 della nostra Costituzione, che tra l’altro recita: “ …..Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti……”

Nessuno cita scartoffie e questionari.

Questi richiami, magari un po’noiosi, vogliono evidenziare che il concetto, e la presenza, del contraddittorio non sono un terrificante mostro che viene evocato dai nemici, ma fanno parte di una ordinaria componente della vita sociale partecipativa dei cittadini; eppure nell’ambito tributario questa novella “OMBRA DI BANCO” si muove tra le scene, tanto da avere provocato tre mesi fa l’emanazione un atto di indirizzo per allontanare l’applicazione dell’istituto, e successivamente un decreto che specifichi quali atti non sono soggetti al dialogo preventivo.

Non basta, perché sembra vi siano ulteriori correttivi per limitare l’istituto in formulazione nella conversione di decreti fiscali all’esame del Parlamento.

Allora non c’è bisogno di evocare il Macbeth per avere conferma che anche le stanze dell’Agenzia delle Entrate sono frequentate dall’ombra di Banco: il contraddittorio endoprocedimentale!

 

Gazzetta Tributaria 65, 24/05/2024

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