C’E’ TRASFERTA E SIMIL-TRASFERTA; MA LA SECONDA È IMPONIBILE. (Gazzetta Tributaria n.45/2024)

C’E’ TRASFERTA E SIMIL-TRASFERTA; MA LA SECONDA È IMPONIBILE. (Gazzetta Tributaria n.45/2024)

45 – Con una raffica di pronunce la Cassazione torna sul problema dell’imponibilità del rimborso spese di viaggio ai medici convenzionati S.S.N.N.

 

Un argomento che ritorna come un fiume carsico, scomparendo per un po’ ma poi riemergendo, è rappresentato dalla imponibilità delle somme corrisposte dalle A.S.L. ai medici specialisti convenzionati che prestano attività in ambulatori non situati nel comune di residenza (non un’indennità di trasferta ma, a detta dei medici, assimilata)

Si tratta della particolare indennità che viene corrisposta, in base agli accordi del contratto collettivo, ai medici specialisti sulla base dei chilometri percorsi per raggiungere l’ambulatorio dove prestano servizio.

L’Amministrazione delle A.S.L. corrispose tali importi sottoponendoli a ritenuta, e alcuni medici, in varie parti d’Italia, contestarono tale imposizione sostenendo che le somme corrisposte non avevano natura retributiva ma solamente risarcitoria e pertanto non potevano essere considerate nel reddito imponibile.

Dopo avere avuto ragione nei due gradi di merito la vertenza è stata portata all’esame della Corte di Cassazione, che con le ordinanze n. 2124, ma anche 2126 e 2184 del 22 gennaio 2024 ha cassato senza rinvio le sentenze favorevoli alla parte privata e decidendo nel merito ha escluso l’equiparazione dei rimborsi chilometrici per raggiungere l’ambulatorio al rimborso spese viaggio per trasferte fuori dal territorio comunale che per i lavoratori dipendenti costituiscono un risarcimento esente da imposizione diretta.

Le citate ordinanze di cassazione, dal contenuto pressochè identico pur riguardando sentenze di secondo grado dell’Umbria, della Campania e delle Marche, sottolineano come la struttura delle indennità al lavoratore dipendente si basa su di una inversione del rapporto contrattuale: al dipendente viene ordinato di andare a prestare la propria attività in un luogo diverso dalla sede dell’impresa per cui è stato assunto; per i medici, invece, il presupposto per la percezione dell’indennità è la differenza tra comune di residenza (del medico) e quello di ove è dislocato l’ambulatorio ove saranno effettuate le visite.

Pertanto il concetto di onnicomprensività delle somme percepite a fronte dell’attività lavorativa non può ammettere eccezioni per indennità personali, e quindi anche i rimborsi erogati a tale titolo devono essere assoggettati a tassazione come elementi della retribuzione.

L’eventuale carattere risarcitorio avrebbe dovuto essere espressamente pattuito in sede di contratto collettivo, mentre così non è stato.

Le pronunce, poi, dedicano un approfondimento per sottolineare le differenze tra le indennità corrisposte ai dipendenti (trasfertisti abituali) e i risarcimenti ai medici, la cui misura deve tenere conto del comune di residenza del medico, e non già di quello della A.S.L.

Sembra di intendere che sarà l’ultima volta che sentiremo parlare di queste vertenze, anche perché i medici, pur non costituiti in sede di giudizio di legittimità, sono stati egualmente condannati a pagare le spese di lite all’Agenzia.

 

Gazzetta Tributaria 45, 03/04/2024

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