CASSA, COMPETENZA E RILEVANZA DELLA FATTURA (Gazzetta Tributaria n.87/2022)

CASSA, COMPETENZA E RILEVANZA DELLA FATTURA (Gazzetta Tributaria n.87/2022)

87-Un caso di “confusione” della difesa suggerisce un ripasso delle norme sulla rilevanza dei documenti contabili.

 

A volte la lettura di una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione può suggerire un approfondimento, specialmente per i professionisti, dei momenti impositivi ai fini delle varie imposte, e questo è il caso della ordinanza n. 28253 del 28 settembre 2022.

La fattispecie che si ricava dall’ esame della scarna motivazione sembra descrivere il caso di un lavoratore autonomo (un dottore commercialista) che nell’anno 2007 emette una regolare fattura soggetta ad IVA per prestazioni professionali ma non conteggia l’importo nella liquidazione IVA e non dichiara il relativo ricavo ai fini delle imposte sui redditi in quanto afferma di non avere mai incassato il corrispettivo indicato.

L’Agenzia procede ad accertamento ai fini IVA e collateralmente IRPEF, e dopo alterne vicende nei giudizi di merito la Corte di Cassazione con l’ordinanza indicata assume come “incassata” la parcella emessa come fattura definitiva e pertanto afferma essere dovuta l’IVA e obbligatorio considerare il corrispettivo de quo tra i ricavi; condanna il ricorrente alle spese di lite!

Quindi afferma chiaramente la tassazione anche ai fini delle imposte sui redditi dell’ammontare nominare della fattura, eludendo il principio di cassa che dovrebbe essere caposaldo della tassazione dei redditi di lavoro autonomo.

Il ragionamento dei Giudici di piazza Cavour, decisamente semplicistico e approssimato, è stato che secondo la norma generale IVA la fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione che per il lavoro autonomo coincide con il momento del pagamento; quindi se ho emesso una fattura “definitiva” vuol dire che sono stato pagato.

D’altro canto l’emissione della fattura definitiva consente al destinatario di detrarre l’IVA riportata, anche se non fosse stata pagata, e quindi vi è una certa coerenza nell’avvicinare i due momenti impositivi.

Quando poi si venisse chiamati a dimostrare che una fattura definitiva, che ha consentito la detrazione dell’IVA, non sia stata pagata, in mancanza di atti formali di esecuzione e/o intimazione al cliente moroso, siamo in presenza di una prova veramente ardua e diabolica.

Due considerazioni generali: da un lato per quanto possibile non emettere mai fatture definitive per attività di lavoro autonomo, se non contestualmente pagate, ma formulare solo fatture pro-forma, o avvisi di parcella o qualunque altro documento non contabile; dall’altro lato, qualora fosse stata emessa fattura definitiva ma non pagata, iniziare subito un procedimento di riscossione coattiva, salvo magari non portarlo a termine per anti economicità dell’operazione.

In questo ultimo caso potrà essere validamente sostenuto che il corrispettivo non deve essere conteggiato tra i ricavi, mentre per quanto riguarda la liquidazione IVA non vi sarà nulla da fare salvo la possibilità, nei casi previsti, di emettere nota di credito per mancato pagamento.

 

Gazzetta Tributaria 87, 21/10/2022

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