CASE DI LUSSO: AGEVOLAZIONI SI O NO?

CASE DI LUSSO: AGEVOLAZIONI SI O NO?

84 – In pochi giorni due sentenze della Cassazione, dal contenuto sostanzialmente opposto, evidenziano la difficoltà dell’interprete, e del contribuente, nell’applicare norme confuse.

 

 

E’ conoscenza comune e diffusa che l’”immobile di lusso” non può godere di agevolazioni fiscali in genere, sia quelle sul trasferimento che sul reddito fondiario.

In via semplificata un immobile è di lusso se  supera i 240 mq. e se il giardino pertinenziale non supera di 6 volte quella dell’appartamento; certamente la classificazione in A/1 o A/8 è significativa, ma è la situazione in fatto che rileva.

Naturalmente taluni aspetti sono peculiari e richiedono una attenta valutazione, ma due sentenze di segno opposto sullo stesso argomento, separate da 15 giorni, sono evidenza di una confusione di fondo.

Cronologicamente la prima pronuncia è rappresentata dall’ordinanza n. 25489 del 30 agosto 2022, che ha stabilito che tra le caratteristiche dell’immobile di lusso (il cui giardino pertinenziale non deve superare di sei volte la superficie dell’immobile) deve essere ricompreso anche il terreno classificato come agricolo ma con utilizzato come pertinenza.

Quindi una situazione in fatto: il giardino è caratteristica “di lusso” anche se la qualifica urbanistica del terreno non è tale ma è di terreno agricolo.

Le conseguenze non sono da poco, perché vengono revocate le agevolazioni sulle imposte di trasferimento, l’immobile sarà classificato in A/1 con un importante aumento di rendita e senza agevolazioni IMU.

Solo quindici giorni dopo sempre la Cassazione, con una corposa ordinanza di oltre venti pagine, la n. 27198 del 15 settembre 2022 da torto all’agenzia delle Entrate che voleva negare la caratteristica di ruralità ad un fabbricato con accertate caratteristiche di lusso adibito da un imprenditore agricolo ad agriturismo.

La Cassazione ha affermato che l’accertata attività agricola, e l’esercizio dell’attività di agriturismo è senza dubbio attività agricola, prevale sulle caratteristiche specifiche dell’immobile e quindi supera anche le limitazioni della presenza di caratteristiche lussuose (piscina, spazi abbondanti, palestre ecc.).

Quindi l’utilizzo di quel fabbricato non genera rendita imponibile, l’attività di agriturismo soverchia ogni altra qualifica impositiva, e le agevolazioni spettano comunque.

Ma allora, lusso o non lusso per qualificare un immobile agevolato?

Meno male che la norma sulle sanzioni tributarie ( art.  6 D.Lgs 472/97) ricorda che in caso di oggettiva incertezza sull’applicazione di una norma non possono esservi aggravi derivanti dal comportamento; ricordiamo questa disposizione che dovrà essere spesso invocata!

Una nota sarcastica: nella prima sentenza i contribuenti, soccombenti, sono condannati a spese di lite di € 5.600,00; nella seconda l’Agenzia soccombente viene condannata alle spese di lite nella misura di € 2.700,00: due pesi e due misure, ma la difesa privata vale quanto l’Avvocatura di Stato!

(Gazzetta Tributaria n. 84/2022)

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