CARTELLA DI PAGAMENTO IGNOTA E DIFESA IMPOSSIBILE (Gazzetta Tributaria n. 90/2022)

CARTELLA DI PAGAMENTO IGNOTA E DIFESA IMPOSSIBILE (Gazzetta Tributaria n. 90/2022)

90 – Ancora la Cassazione ribadisce la limitata la possibilità di difesa contro la cartella di pagamento non notificata.

 

Nel numero precedente della nostra Gazzetta abbiamo ricordato due pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ribadiscono l’impossibilità generica, salvo eccezioni, di impugnare un estratto di ruolo relativo a cartelle di pagamento non notificate.

La Suprema Corte pochi giorni fa è tornata sull’argomento confermandosi nella sua rigida interpretazione di divieto di impugnazione di atti derivanti dalla cartella di pagamento non validamente notificata.

Nella Ordinanza n.31531 del 25 ottobre 2022 viene affrontato il caso di un imprenditore che ha impugnato i preavvisi di iscrizione ipotecaria derivanti da cartelle di pagamento non notificate regolarmente, affermando che tali iscrizioni avrebbero compromesso la sua possibilità di accedere al credito bancario per il funzionamento della sua azienda.

La Cassazione ha richiamato la precedente, recente giurisprudenza in materia di impugnativa degli estratti di ruolo e simili, come previsto da poco dal comma 4bis dell’art.12/602, e ribadito che le previsioni di possibilità di impugnativa riportate dalla legge novellata sono tassative e non consentono eccezioni, anche se lo Statuto del Contribuente dedica un articolo, n.8, alla Tutela dell’integrità patrimoniale del contribuente!

Ricordiamo che l’impugnativa di cartelle non notificate è ammessa solo se si può dimostrare che il carico tributario potrebbe:

compromettere la partecipazione ad appalti pubblici;

compromettere i pagamenti dalle pubbliche amministrazioni.

portare alla perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Al di fuori di questi casi, con una rigidità decisamente eccessiva. La Suprema Corte non concepisce l’impugnativa di carichi tributari che pur non hanno avuto la normale genesi di formazione del ruolo, valida notifica e contestazione.

In sostanza viene premiato il comportamento negligente dell’Agenzia della Riscossione che anche se non notifica validamente il ruolo e la cartella relativa non subisce danni dalle proprie omissioni ma costringe il contribuente a complessi ed onerosi atti difensivi, con problemi anche di competenza funzionale della magistratura adita.

Forse nella revisione della macchina fiscale, come più volte annunciato, questa carenza necessita di un intervento diretto e urgente, essendo l’attuale situazione assolutamente contraria al principio di buona fede e collaborazione imposta dallo Statuto del Contribuente (oltre che dal buonsenso!)

Gazzetta 90, 31/10/2022

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