BUONO CARBURANTE – CORREZZIONE QUASI AL TRAGUARDO MA FORSE NON BASTA (Gazzetta Tributaria n.66/2022)

BUONO CARBURANTE – CORREZZIONE QUASI AL TRAGUARDO MA FORSE NON BASTA (Gazzetta Tributaria n.66/2022)

66-Con una circolare ad hoc l’Agenzia ritorna sul beneficio anti-rincari rappresentato dal buono da 200 euro.

 

 

Nella confusa produzione legislativa degli ultimi anni, tra pandemia, rincari di beni primari e conflitto ucraino a volte la qualità e la chiarezza latitano, e bisogna pazientare il ravvedimento del legislatore per avere norme applicabili con relativa facilità.

Così è il caso del c.d. “bonus benzina” delineato a marzo, oggetto dei nostri interventi sui numeri 29 e 49 della Gazzetta, ove prevedevamo la necessità di un ulteriore documento di prassi che accompagnasse all’applicazione dell’agevolazione senza troppi dubbi.

Puntualmente questo è avvenuto con la circolare n. 27 del 14 luglio 2022 (la Presa della Bastiglia!)  che ha risolto talune incertezze, sollevate anche nei nostri commenti.

E’ stato nuovamente delimitato il campo dei datori di lavoro che possono concedere l’agevolazione, inizialmente etichettati nell’ambito delle “Aziende private”, poi ampliati ai “datori di lavoro privati”, con la specificazione che solo le aziende considerate “pubbliche” in base al decreto 165/2001 non possono usufruire dell’agevolazione, ma la circolare espressamente afferma che anche tutti gli enti pubblici economici che non rientrino tra le amministrazioni pubbliche si “considerano rientranti nel settore privato”; a parte l’evidente forzatura lessicale tra pubblico e privato (se sono enti pubblici il privato va un po’ stretto!) vengono così superati tutti i dubbi che anche noi avevamo avanzato: enti non commerciali, ETS, enti ecclesiastici, scuole private e così via possono applicare la norma agevolativa nei confronti dei propri dipendenti corrispondendo il “bonus carburante”.

Altra forzatura lessicale, ma giustificata dalla realtà modificata della situazione dei veicoli è data dall’affermazione contenuta  a pag. 6 della circolare che equipara l’erogazione di buoni per la ricarica di veicoli elettrici al bonus carburante, al fine di non creare disparità di trattamento tra differenti tipologie di veicoli, tipico aggiustamento di un presupposto che era stato mal formulato sin dall’inizio denominando il beneficio come bonus benzina e non contributo alle spese di mobilità!

Rimane invece ancora dubbia la verifica del requisito soggettivo per il percipiente, dato che è continuo il riferimento al costo del carburante, anche elettrico, ma non è richiesta da alcuna parte la produzione di un documento, un’autocertificazione o simili che giustifichi il diritto a percepire il bonus: possesso e/o utilizzo di un veicolo!

Mentre il problema non è certamente rilevante nelle piccole entità produttive invece si pensi ai grandi complessi industriale che organizzano, e spesano nei propri conti il servizio di trasporto dei dipendenti con appositi pullman: in questo caso il bonus carburante potrebbe essere contestato!

Il beneficio è limitato al solo anno 2022, e forse tanti dubbi possono essere accantonati dato che siamo già nella seconda metà dell’anno!

Infine anche dalla circolare sembra di intendere che il bonus deve essere erogato in forma di voucher, titolo di credito o ticket e non in contante, ma però tale affermazione non è formulata in chiaro: l’esperienza insegna che è meglio dubitare delle incertezze interpretative, e rispettare il testo letterale della norma.

Vuol dire che di carburante, più o meno agevolato, sentiremo ancora parlare!

 

 

Gazzetta 66, 18/07/2022

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