BUONI BENZINA E DISCRIMINAZIONE DEI DIPENDENTI! (Gazzetta Tributaria 29/2022)

BUONI BENZINA E DISCRIMINAZIONE DEI DIPENDENTI! (Gazzetta Tributaria 29/2022)

29 – La cattiva qualità legislativa rende difficile l’applicazione di principi magari astrattamente corretti ma espressi con approssimazione.

 

Bisognerebbe sempre ricordare i principi fondamentali delle fonti del diritto: l’art.12 delle c.d. “preleggi” al Codice Civile ci recita, da quasi ottant’anni, che “alla legge non si può attribuire altro significato se non quello proprio delle parole”.

Anche il legislatore attuale dell’emergenza dovrebbe avere presente questa norma e prestare attenzione ai termini che vengono usati nel formulare i principi delle leggi, anche se a volte (troppo spesso!) l’urgenza fa assumere provvedimenti a dir poco raffazzonati.

Ricordavamo, nel nostro n.9/2022 della Gazzetta come la formulazione dell’esclusione da IRAP, dal 2022, delle imprese individuali, con l’oblio per le imprese coniugali e gli studi associati, avesse creato malumori e dubbi, ed ecco che anche a seguito della crisi degli eventi bellici in Ucraina, con l’aggressione russa, viene approvato nel D.L. 21/2022 del 21 marzo 2022 un art.2 mal scritto e che sicuramente genererà contestazioni e discriminazioni.

La norma, già in vigore, afferma che i bonus carburante che il datore di lavoro attribuisce ai dipendenti sono esclusi da imposizione, per il solo 2022, sino al limite di €200.

La specifica che creerà tensioni e necessità di chiarimenti è data dall’uso dei termini: “ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti”.

Il richiamo alle aziende private sembra escludere tutto il mondo delle attività professionali proprie (saranno invece avvantaggiate le società di elaborazione dati e di servizi in genere!); in questo periodo di grande attenzione verso lo sconfinato mondo del Terzo Settore sembra di intendere che anche i dipendenti di questi enti non potranno ricevere il buono esentasse (non sono dipendenti da aziende private!); inoltre la specificazione di aziende private parrebbe escludere tutto il mondo pubblico, anche se strutturato in forma di azienda.

Potremmo discutere a lungo se una azienda agricola, che è altro rispetto al normale mondo della aziende, può far godere i propri dipendenti del beneficio, così come suscita perplessità la possibilità di erogare il beneficio ai soci lavoratori di cooperative.

Inoltre appare stravagante il richiamo all’acquisto di carburante non connesso con le necessità di raggiungimento del luogo di lavoro o meno; il buono può essere erogato al dipendente che abita a fianco dell’azienda ma possiede una vettura con cui va in vacanza, e non può essere erogato al dipendente che abita lontano ma non possiede vetture e quindi non acquista carburante; così come l’esclusione di ogni limitazione derivante dal reddito del beneficiato.

Infine, tanto per non far mancare materia di perplessità e contestazione, che cosa si intende per carburante: solo ciò che si consuma fisicamente nel motore a scoppio o anche l’energia elettrica se il lavoratore possiede un veicolo di tale tipo?

Forse se invece di dedicare alla norma circa cinque righe si fosse affinato meglio il testo avremmo meno motivi di perplessità; Manzoni disse che dopo la stesura dei Promessi Sposi aveva “affinato i panni in Arno”; il Tevere non è l’ideale per ripulire i testi!

Gazzetta 29, 28/03/2022

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