BONUS LOCAZIONI _ SI PARTE IN TEMPO!Pronte le modalità operative per applicare il bonus ex art.28 del decreto “Rilancio” ( Gazzetta Tributaria 35/2020)

BONUS LOCAZIONI _ SI PARTE IN TEMPO!Pronte le modalità operative per applicare il bonus ex art.28 del decreto “Rilancio” ( Gazzetta Tributaria 35/2020)

35- Pronte le modalità operative per applicare il bonus ex art.28 del decreto “Rilancio

 

Bisogna dare atto che questa volta l’Agenzia delle Entrate ci ha sorpreso con la pubblicazione tempestiva e operativa delle modalità di attivazione e godimento del credito d’imposta per i canoni di locazione previsto temporaneamente dall’art.28 del decreto “rilancio” e relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020 (solo per le locazioni turistiche stagionali il riferimento è ad aprile, maggio, giugno)

Stante la tempestiva emanazione delle istruzioni e l’istituzione del codice tributo per le compensazioni il bonus sarà già spendibile in compensazione per la scadenza dei versamenti del 16 giugno 2020(ritenute ecc.)!

Di tale argomento ci eravamo occupati nella Gazzetta tributaria n. 30/2020 sulla base delle bozze del decreto legge, e quindi torniamo a commentare, seguendo lo schema già applicato, i vari punti della normativa come illustrati dalla Circolare dell’Agenzia n. 14 del 6 giugno 2020.

Intanto una precisazione: nella Gazzetta n. 30 si citava l’art.31 della bozza di decreto, che nella versione definitiva è diventati art.28 e quindi ora il riferimento è a quella norma; l’ironia dell’interprete sul termine di 20 giorno per l’emanazione delle istruzioni deve essere è stata cancellata dal mantenimento dell’impegno, dato che il decreto è datato 19 maggio 2020 e la circolare segue di 18 giorni.

Il timore ora è che in sede di conversione del decreto 34 l’impianto venga stravolto, ma speriamo in bene!

Soggetti interessati 

Confermiamo che i beneficiari del bonus sono le imprese, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali ed enti religiosi di ogni tipo che corrispondano canoni di locazione per immobili utilizzati per lo svolgimento dell’attività economica; il beneficio spetta anche in caso di leasing operativo, mentre viene escluso il caso di utilizzo tramite leasing finanziario: è facile prevedere che sorgeranno ulteriori dubbi e contestazioni in relazione alla connotazione di tali contratti.

Per espressa previsione della circolare citata sono ammissibili al beneficio anche i soggetti, tipicamente esercenti arti e professioni ma non solo, che usufruiscono di immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività professionale e abitativi; naturalmente in questo caso la base su cui commisurare il benefico sarà il 50% del canone corrisposto, ma l’esclusione del vincolo specifico della categoria catastale ( il precedente bonus era riferito solo a immobili classificati in C/1) consente di agevolare anche le locazioni “miste”.

Limiti quantitativi

Come già rilevato il beneficio spetta ai soggetti che nel periodo di imposta precedente hanno avuto ricavi o compensi in misura non superiore a 5 milioni di euro; normalmente si dovrà fare riferimento all’annualità 2019, ma per soggetti con l’esercizio non coincidente con l’anno solare si deve avere riguardo all’esercizio chiuso antecedentemente all’entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020).

La circolare precisa che il limite quantitativo è l’unico vincolante per il godimento del beneficio, e pertanto questo è applicabile anche a soggetti in regime forfetario e alle imprese agricole che determinano il reddito su base catastale; naturalmente il presupposto è che vi sia una attività abituale, e quindi tutti i redditi diversi non potranno dare luogo a bonus.
I soggetti esercenti l’attività alberghiera o agrituristica non sono vincolati dal rispetto dei limiti quantitativi di fatturato dell’esercizio precedente. Si tratta di tutti i soggetti classificato dal codice ATECO nella macro classe 55, diversa anche dalle attività di ristorazione di ristoranti e bar!

Dimensioni del bonus

Il credito d’imposta è pari al 60% del canone corrisposto, eventualmente anche comprensivo delle spese condominiali, con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio 2020; nel caso di affitto anticipato in varia misura dovrà essere determinato in misura proporzionale quanto riferito a detti mesi; nel caso di affitto d’azienda o di contratto complesso contenente locazione e servizi vari il bonus è pari al 30% del corrispettivo pagato .

Si sottolinea come anche la circolare dia rilievo al principio di cassa, per cui solo il canone pagato può far scattare il beneficio; per altro viene istituita la sospensione dello stesso sino all’ effettivo pagamento del canone con la possibilità di entrare a godere del bonus anche in caso di pagamenti tardivi; la circolare usa il termine si sospensione sino all’ effettivo pagamento evidenziando come la data dell’assolvimento del canone non sia vincolante.

Condizione di usufruibilità

Il bonus può essere usufruito solo dai soggetti che pur rientrando nei limiti quantitativi indicati (piccola impresa o professionista) nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, presi singolarmente, hanno subito una perdita di ricavi o compensi non inferiore al 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno 2019.

Per la esatta quantificazione della perdita di ricavi o proventi raccomandiamo di consultare il professionista di fiducia in quanto i diversi tempi per la registrazione delle fatture rispetto alla competenza economica dell’operazione potrebbero generare incertezze e rischi di errore.

In ogni caso viene ribadito che la perdita di fatturato deve essere rilevata mese per mese, per cui è previsto che un soggetto possa godere del bonus solo per uno o più dei mesi citati.

Utilizzo del bonus

Si tratta di un credito d’imposta che è spendibile nella dichiarazione dei redditi 2020, utilizzabile in compensazione con il modello F24  con il codice 6920 o cedibile, anche in conto canoni arretrati, al proprietario locatore.

In questa ultima fattispecie appare sorprendente l’interpretazione dell’Agenzia che deroga dal rigido principio di cassa – il beneficio spetta solo in caso di canoni pagati – creando una finzione giuridica per cui il canone si considera pagato al momento della cessione al proprietario, in conto, del credito!Come già ricordato questo credito d’imposta non costituisce componente positiva di reddito imponibile per i soggetti beneficiari.

Naturalmente torneremo sull’argomento, se necessario, dopo la conversione in legge del decreto 34, conversione che è prevista per la metà di Luglio.

 

 

 

Gazzetta 35, 2020

 

 

 

 

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