BONUS “BENZINA” – CORRETTO IL TIRO RIMANGONO ALCUNI DUBBI (Gazzetta Tributaria 49/2022)

BONUS “BENZINA” – CORRETTO IL TIRO RIMANGONO ALCUNI DUBBI (Gazzetta Tributaria 49/2022)

49 – In sede di conversione del Decreto Legge sul decreto “carburante” non tutti i nodi sono stati sciolti, e sarà certamente necessario un ulteriore intervento.

 

La deprecabile abitudine di utilizzare i decreti legge quali mezzi di trasporto aperti ad ogni passeggero ha fatto collocare nel decreto legge “Ucraina” n. 21/2022 la norma che concede ai dipendenti l’esenzione da imposizione diretta per il c.d. bonus carburante previsto all’art.2 del decreto. (già delineato nella Gazzetta Tributaria n. 29/2022).

Si tratta della possibilità di concedere ai dipendenti, una tantum, un buono “carburante” dell’importo massimo di € 200.00 senza che detta corresponsione entri nell’ammontare imponibile del dipendente (mediamente quindi il risparmio è di 50 euro), mentre è onere perfettamente deducibile per il datore di lavoro e non è soggetto a contribuzione.

Avevamo notato che la platea de beneficiari era imprecisa, riferendosi solo ai dipendenti di aziende private, ed ora in sede di conversione è stato precisato che il beneficio va a vantaggio di tutti i dipendenti del settore privato, compresi certamente quelli degli studi professionali.

Rimane il dubbio, per esempio, sui rapporti di lavoro che hanno come controparte un Ente del Terzo Settore, normalmente ente con personalità giuridica che difficilmente si può collocare nel settore privato.

Anche per i dipendenti di enti ecclesiastici e rappresentanze diplomatiche, data la loro collocazione, quali soggetti stranieri, al difuori del normale rapporto di lavoro e tassati, normalmente, in Italia in virtù di particolari convenzioni, appare complessa la riferibilità al settore privato.

Un altro problema, che sarà probabilmente superato dalle spiegazioni dell’Agenzia, riguarda l’utilizzo del Buono.

Non è chiaro se debba essere nominativo (è ragionevole pensare che lo sia) e come possa essere usufruito, dato che il precedente del Decreto Ministeriale del 28 aprile 2016 e la circolare 29/03/2018 n.5 (dedicati ai voucher) specificano che il voucher deve essere utilizzato in un’unica azione, non è consentito il resto in denaro e la conversione dello stesso in altro titolo.

Nonostante l’aumento del prezzo dei carburanti l’ammontare di 200 euro richiederebbe un acquisto che supera la normale capacità dei serbatoi delle auto, obbligando a strani compromessi; sarebbe certamente auspicabile che sia specificato che il bonus può essere fisicamente suddiviso in 10 voucher da € 20.00 cadauno, sempre nominativi.

Infine ricordiamo che il buono, dell’importo massimo di 200 euro, può essere concesso solo ad alcuni dipendenti e non a tutti, dato che dovrebbe alleviare i costi per chi debba utilizzare l’auto e per chi di questa non dispone sarebbe un arricchimento senza causa. Ai fini della detraibilità del costo non è richiesta la

Rimane il dubbio, strutturale, sulla filosofia e l’oggetto del buono: viene definito buono carburante e generalmente indirizzato verso il contenimento del costo dei carburanti fossili, mente esistono oramai diffuse le auto elettriche che non potranno beneficiare del contributo.

Se lo viene a sapere Elon Musk (il patron di Tesla) avrà reazioni scomposte!

 

Gazzetta 49, 19/05/2022

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