BONUS AGEVOLATIVI E DUBBI SULLA SPETTANZA: IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO PUO’ LASCIARE INDENNI Un breve commento per un argomento ponderoso che si svilupperà, ne siamo certi, in modo diffuso nei prossimi anni. (Gazzetta Tributaria Edizione 69/2020)

BONUS AGEVOLATIVI E DUBBI SULLA SPETTANZA: IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO PUO’ LASCIARE INDENNI Un breve commento per un argomento ponderoso che si svilupperà, ne siamo certi, in modo diffuso nei prossimi anni. (Gazzetta Tributaria Edizione 69/2020)

69 – Un breve commento per un argomento ponderoso che si svilupperà, ne siamo certi, in modo diffuso nei prossimi anni.

 

Complice anche la situazione disastrata dell’economia, ferita dalla pandemia e dall’isolamento e dalla colpevole confusione normativa, si stanno moltiplicando i provvedimenti, a volte stravaganti o approssimati, che concedono agevolazioni fiscali sotto forma di bonus, crediti o simili, generalmente a partire dagli anni a venire, bonus che possono essere ceduti a terzi per anticipare l’effetto agevolativo, con le conseguenti necessità di garanzie.

A latere si moltiplicano anche i dubbi interpretativi sulle circostanze di applicazione dei bonus, specialmente con riguardo alle varie fattispecie dubbie (basta por mente al c.d. bonus energetico 110% e il corollario dei lavori trainanti, della proprietà indivisa e simili!).

Se poi alle incertezze dell’applicazione delle norme nazionali si aggiunge la necessità della conformità comunitaria – anche il ristorno cash-back pare sia sotto gli strali di Bruxelles –  si ricava un quadro di grave incertezza che può rallentare le iniziative nella paura di dover poi subire oneri e danni.

Due significativi eventi si sono di recente sviluppati al riguardo, sia pure in campi diversi, ma che possono suggerire un certo ottimismo al contribuente sconcertato.

Da un lato l’Agenzia delle Entrate, quasi obtorto collo, nella sua recentissima circolare n. 32 del 23 dicembre 2020, trattando di problemi riguardanti la nozione di mercato finanziario e la sua identificazione, nelle ultime righe dell’ultima pagina, quasi sottovoce, ricorda che lo statuto del contribuente (legge 212/2000) codifica il principio che il contribuente che si sia attenuto alle indicazioni dell’Amministrazione non può essere sanzionato anche in caso di mutamento delle circostanze di riferimento, il c.d. legittimo affidamento.

Dall’altro lato risolvendo un conflitto di competenza funzionale le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza 19677/2020 del 24 settembre 2020, hanno trattato indirettamente il diritto del contribuente al risarcimento del danno se avendo rispettato quanto richiesto dalla pubblica amministrazione per godere di certe agevolazioni le vede poi revocate queste disposizioni (nel caso di specie per violazione dei principi degli aiuti comunitari).

A distanza di tre mesi due importanti interventi da un lato, e non potrebbe essere altrimenti, riconoscono che anche la Pubblica Amministrazione può avere necessità, per errore o per modifiche di circostanze esterne, di cambiare disposizioni e interpretazioni ma questo non può avvenire a danno del cittadino in buona fede, e dall’altro che eventuali modifiche di scenari che comportino sostanziali variazioni nelle precedenti norme (per esempio revoca di finanziamenti o crediti) possono addirittura far riconoscere a colui che in buona fede aveva usufruito della primitiva formulazione delle norme un dritto al risarcimento del danno.

Forse accumunando le due nozioni descritte possiamo affrontare con migliore serenità anche il problema della spettanza dei bonus distribuiti a pioggia in questi mesi, confidando che in caso di mutamento delle condizioni quanto meno non vi saranno sanzioni.

Anche in questo momento perturbato per circostanze eccezionali possiamo a volte vedere sprazzi di civiltà!

 

Gazzetta 69, 28/12/2020

 

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